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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliato in Palermo, via Roma n. 489, presso lo studio degli avv.ti SCOTTO
DI EL IO e UR GH, che lo rappresen- tano e difendono per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, che lo rappresenta CP_1
e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il Sig. Parte_2
[...
, alla luce del quadro clinico attuale e della sua evoluzione patologica , presenta una ri- duzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini come previsto dall'art.1 della legge 222/1984. Sussistono pertanto i pre- supposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza ricondotta alla data dell'aggravamento oncologico documentato nel mese di Settembre 2024” (cfr.
CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un Parte_1
terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal mese di settembre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliato in Palermo, via Roma n. 489, presso lo studio degli avv.ti SCOTTO
DI EL IO e UR GH, che lo rappresen- tano e difendono per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, che lo rappresenta CP_1
e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il Sig. Parte_2
[...
, alla luce del quadro clinico attuale e della sua evoluzione patologica , presenta una ri- duzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini come previsto dall'art.1 della legge 222/1984. Sussistono pertanto i pre- supposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza ricondotta alla data dell'aggravamento oncologico documentato nel mese di Settembre 2024” (cfr.
CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un Parte_1
terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal mese di settembre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile