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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
N. 17528/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 352
CPC la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al 17528/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 con l'Avv. Alberto Costa del foro di Torino appellante contro
con sede legale in San Severo via Controparte_1
Tiberio Solis 40, in persona del l.r.p.t.
Appellato (contumace)
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello in riassunzione): Pt_1
“NEL MERITO
Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in totale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Torino n° 1478/2018, datata 3 aprile 2018, depositata il 12 aprile 2018 e notificata a parte appellante dalla Cancelleria Civile competente in data 20 aprile 2018, pronunciata dal predetto ufficio, sezione II Civile, Giudice l'Avv. Maria Luisa Cultrera, nella causa fra le parti sopra emarginate e rubricata al n° 13133/2016 R.G.,
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 I) Accertati e dato atto che, con l'estinzione del finanziamento, l'appellante, per gli importi non ancora maturati, ha diritto al ristoro di quanto già versato a titolo di commissioni bancarie ed assicurative, per importo complessivo residuo di € 1.210,60, come sopra determinati e suddivisi per voci.
II) per l'effetto, dichiarata l'invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia, e comunque, disapplicata la clausola g) del contratto in discorso, ritenere e condannare Controparte_2
, a corrispondere, a titolo di rimborso di oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata
[...] estinzione, alla signora la suddetta somma residua di € 1.210,60, siccome sopra Pt_1 determinata e suddivisa per voci, ovvero di altra somma, superiore od inferiore, veriore accertanda, oltre interessi fino al saldo.
III) Condannare la parte appellata al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 98,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà non aderire alla procedura di mediazione, promossa da parte attrice.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, oltre alle spese della procedura di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio a seguito della pronuncia della Controparte_3
Corte di Cassazione di annullamento della sentenza n. 346/2020 resa dal tribunale di Torino, giudice dott.ssa Ratti, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 12.4.2018 nella causa 13133/2016.
La controversia attiene al contratto di finanziamento stipulato nel 2005 da con LI, Pt_1 mandataria di , per un finanziamento decennale lordo di 20.280,00 euro da Controparte_2 restituire in 120 rate mensili da euro 169,00. Il tasso nominale era fissato al 3.5% e interessi tan di
3189,59 euro;
polizza assicurativa di euro 682,11, commissioni istituto finanziatore 785,29 euro e commissioni intermediario 3.021,72, TEG al 10% e TAEG all'11,42%.
Il finanziamento veniva estinto nel 2007 dopo che aveva pagato 21 rate. Pt_1
pagina 2 di 7 Pertanto, il 4.5.2015 chiedeva il rimborso di euro 647,86 per le commissioni finanziarie, Pt_1 euro 3021,72 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione, euro 2894,4 ed euro
562,74 a titolo di rimborso dei costi assicurativi per un totale di euro 3703,52.
Tale richiesta veniva respinta e anche la mediazione promossa da aveva esito negativo. Pt_1
Nel giudizio promosso da innanzi al Giudice di Pace di Torino si costituivano sia Pt_1
LI che che chiedevano l'integrale rigetto della domanda attorea e, comunque, di CP_1 chiamare in causa HDI Assicurazioni s.p.a.
La società assicuratrice restava contumace. All'esito del giudizio il Giudice di pace rigettava la domanda di parte attrice dichiarando la prescrizione dell'azione di ripetizione ai sensi degli artt.
2935 e 2946 c.c. per il capitale e ai sensi dell'art. 2948 c.c. per gli interessi, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite per euro 1250,00 per oneri, oltre spese e accessori. Compensava per il resto le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello che il Tribunale di Torino, previo espletamento Pt_1 di una CTU, con sentenza 346 del 2020 accoglieva in punto prescrizione e lo respingeva in relazione all'usurarietà e indeterminatezza dei tassi applicati.
Per quanto qui interessa la sentenza di appello aveva considerato inefficace la clausola contrattuale limitativa del diritto alla restituzione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento per contrasto con l'art. 125 TUB.
Tuttavia, il giudice d'appello riteneva non applicabile al procedimento in esame l'art. 125 sexies
TUB, introdotto successivamente alla stipula del contratto di finanziamento de quo e quindi, di dover ritenere valida la distinzione operata in giurisprudenza tra costi recurring e upfront e di parametrare il diritto al rimborso in proporzione al periodo residuo (pag. 10 sent. 346/2020). Di conseguenza dovevano considerarsi costi recurring tutte le voci di costo per cui la distinzione in contratto non era esplicitata in maniera sufficientemente chiara e tra queste anche i costi per le commissioni alla mandataria.
Dalla somma quantificata andava detratta quella di euro 550,00 per l'accordo transattivo intervenuto in corso di causa con HDI assicurazioni.
Il Tribunale riconosceva, quindi, il diritto della a vedersi restituita da quale unico Pt_1 CP_1 soggetto legittimato- euro 2492,92 oltre interessi dal 14.10.2015 al saldo.
Le spese venivano invece compensate fino a 1/3 mentre veniva condannata a rifonderle, CP_1 per il primo grado e il secondo, per i restanti 2/3 in ragione del contrasto giurisprudenziale. Non venivano riconosciute, invece, a parte attrice le spese per la fase di mediazione atteso l'esito pagina 3 di 7 complessivo del giudizio. Le spese della CTU venivano poste a carico di entrambe le parti. (pag.
11 sent. 346 del 2020). impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 23.1.2020 e la Corte di Cassazione, Pt_1 con ordinanza del 13.6.2024, accoglieva solo il secondo motivo di ricorso relativo alla nullità della clausola contrattuale contrassegnata dalla lettera G del contratto e conseguente diritto alla restituzione anche dei costi sostenuti per le commissioni alla mandante per la quota non maturata a seguito dell'estinzione del finanziamento.
La Corte di Cassazione richiamava infatti i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e interna in punto diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
La Corte evidenziava il contrasto con l'art. 33 Cod. Consumo della clausola contrattuale che nega il rimborso dei costi in caso di anticipata estinzione, anche se sottoscritta separatamente ex art. 1341 e 1342 c.c. poiché contrastante con l'art. 125 TUB relativo al diritto all'equa riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Come già sottolineato dalla sentenza del tribunale di Torino i costi recurring, che si riconducono ad attività compiute nella fase esecutiva del rapporto, comprendono anche le commissioni della mandataria poiché anche se alcune di quelle attività si esaurivano nella fase di conclusione del contratto le stesse non erano sufficientemente distinte da quelle relative alla gestione del rapporto, come ad es. la gestione delle rate. Ne consegue che dovevano qualificarsi come costi recurring poiché non era possibile quantificare quale quota di quei costi potesse qualificarsi come costo upfront. Pertanto, in tale voce di costo rientravano attività rilevanti fin dalla stipula del contratto ma perduranti per tutta la durata del rapporto.
La Corte richiamava la disciplina comunitaria relativa al diritto alla riduzione del costo complessivo del credito con riferimento a costi e interessi relativi alla restante durata del contratto anticipatamente estinto e al diritto all'indennizzo per chi ha concesso il credito per costi sostenuti per l'anticipata estinzione.
Richiamando i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'11.3.2019 la CP_4
Corte ribadiva che la tutela del consumatore che subisce la determinazione unilaterale delle clausole predisposte dal concedente il credito deve essere effettiva e non può limitarsi a quei costi per l'appunto unilateralmente indicati come legati alla durata del contratto poiché il rischio è che lo stesso si veda imposto costi più alti al momento della stipula.
pagina 4 di 7 Quindi, secondo la Corte, il Tribunale di Torino quale giudice di appello aveva errato nel limitare il diritto al rimborso sulla base del fatto che il contratto fosse antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB che ha esplicitato principi già affermati e riconosciuti.
Infatti, come ribadito da Corte Cass. Civ. n. 14836/24 e 25977/23 anche in assenza di norme attuative CICR, il consumatore non può vedersi negato il diritto al rimborso. Conseguentemente la clausola contrattuale che escluda il diritto al rimborso di tali costi si pone in contrasto con l'art. 33 cod. consumo e deve ritenersi nulla.
Sulla base dei principi indicati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza qui richiamata e solo in parte applicati nella sentenza impugnata deve affermarsi la nullità della clausola contrassegnata dalla lett. G) del contratto di finanziamento stipulato il 25.7.2005 da Pt_1
Tale clausola escludeva il diritto al rimborso: dei costi di commissione in favore dell'intermediario quantificati in 785,29 euro, dei costi sostenuti da LI nella misura del
14,9% del capitale, nella misura dell'8% del capitale per l'attività dell'agente; spese di istruttoria;
costi assicurativi per 682,11 euro. ha quindi diritto alla riduzione del costo complessivo del credito a seguito dell'estinzione Pt_1 anticipata del finanziamento e tale riduzione va parametrata a costi e interessi per la parte della restante durata del contratto.
Il giudice di pace ha negato il diritto alla restituzione dei costi non maturati che, come indicato da parte attrice, attengono alle commissioni dell'istituto finanziatore, a quelle corrisposte per l'intermediario finanziario e a quelle assicurative.
Già il Tribunale di Torino aveva decurtato dalla somma da riconoscere a i costi per oneri Pt_1 assicurativi in ragione dell'intervenuta transazione con la società assicuratrice HDI e tale valutazione deve qui condividersi.
Sulla base della CTU espletata in grado di appello e dei principi sopra richiamati, quindi, Pt_1 ha diritto alla restituzione di euro 647,86 per le commissioni dell'istituto finanziatore, 2492,92 per le commissioni dell'intermediario ed euro 562,74 per le commissioni assicurative, somme ottenute dividendo il totale corrisposto al momento della stipula per la durata prevista del contratto per i mesi residuo di durata al momento dell'estinzione.
La somma così calcolata ammonta complessivamente a euro 3703,52. Da tale importo deve essere quindi sottratto quanto già riconosciuto dal Tribunale di Torino nella misura di euro 2492,92 per le commissioni della mandataria- peraltro già corrisposte- e gli oneri assicurativi oggetto di accordo transattivo.
pagina 5 di 7 La somma per gli ulteriori costi sostenuti e non rimborsati ammonta quindi ad euro 647, 86 oltre interessi secondo legge dal 14.10.2015 fino al saldo.
In punto spese la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Torino anche per quelle relative al giudizio di Cassazione. Alla luce della decisione assunta dalla Corte, ricognitiva della giurisprudenza anche comunitaria e della successiva interpretazione e applicazione interna, deve ritenersi che l'accoglimento del solo secondo motivo di ricorso per cassazione attinente proprio al punto controverso in giurisprudenza ossia l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore non porti a mutare la decisione in punto spese adottata dal Tribunale di Torino nei seguenti termini: per il primo grado e secondo grado compensazione per 1/3 e condanna di a rifondere a CP_1 [...] per i restanti 2/3 nella misura di euro 804,00 per il primo grado oltre Iva e c.p.a. come per Pt_1 legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; euro 1620,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre rimborso di 2/3 del CU (euro 98).
Devono invece compensarsi integralmente le spese del giudizio in Cassazione in ragione dell'esistenza di orientamento non consolidato all'epoca del giudizio in relazione al motivo di ricorso poi accolto e della soccombenza di sui restanti motivi. Pt_1
Quanto al presente grado di giudizio, invece, seguendo il criterio della soccombenza, deve CP_1 essere condannata a rifondere le spese a (scaglione de 1101,00 a 5.200 euro) secondo i Pt_1 valori medi nella misura di euro 2.552,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% ha chiesto di condannare la controparte al pagamento del contributo unificato dovuto per Pt_1 il giudizio a titolo di sanzione per non aver aderito alla procedura di mediazione ma sul punto deve condividersi la valutazione di diniego che aveva già fatto il Tribunale di Torino alla luce del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 17528/2024 r.g. promossa da Parte_1
contro ogni altra diversa domanda ed
[...] Controparte_3 eccezione respinta:
- In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1478/2018 del 3.4.2018 depositata il
12.4.2018 e notificata all'appellante il 20.4.2018 e dato atto dell'intervenuto accordo transattivo pagina 6 di 7 tra parte appellante e HDI Assicurazioni s.p.a. per la somma di euro 550,00 e della statuizione del
Tribunale di Torino in funzione di giudice di appello (sent. 346/2020) circa il diritto di al Pt_1 rimborso della somma di euro 2492,92 pagata a titolo di commissioni per la mandataria
(pronuncia già adempiuta e divenuta definitiva sul punto) e in punto spese dei primi due gradi di giudizio
- Ritenuta la nullità della clausola g) del contratto di finanziamento stipulato tra e Pt_1 [...]
per contrasto con l'art. 33 Cod. del Consumo Controparte_3
- CONDANNA a pagare a i residui costi Controparte_3 Pt_1 sostenuti per commissioni nella misura di euro 647, 86 oltre interessi secondo legge dal
14.10.2015 fino al saldo
- DICHIARA integralmente compensate le spese della fase del giudizio di Cassazione
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_3 Pt_1 grado , che si liquidano in euro 2.552,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
Torino, 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariagiovanna Compare
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
N. 17528/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 352
CPC la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al 17528/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 con l'Avv. Alberto Costa del foro di Torino appellante contro
con sede legale in San Severo via Controparte_1
Tiberio Solis 40, in persona del l.r.p.t.
Appellato (contumace)
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello in riassunzione): Pt_1
“NEL MERITO
Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in totale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Torino n° 1478/2018, datata 3 aprile 2018, depositata il 12 aprile 2018 e notificata a parte appellante dalla Cancelleria Civile competente in data 20 aprile 2018, pronunciata dal predetto ufficio, sezione II Civile, Giudice l'Avv. Maria Luisa Cultrera, nella causa fra le parti sopra emarginate e rubricata al n° 13133/2016 R.G.,
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 I) Accertati e dato atto che, con l'estinzione del finanziamento, l'appellante, per gli importi non ancora maturati, ha diritto al ristoro di quanto già versato a titolo di commissioni bancarie ed assicurative, per importo complessivo residuo di € 1.210,60, come sopra determinati e suddivisi per voci.
II) per l'effetto, dichiarata l'invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia, e comunque, disapplicata la clausola g) del contratto in discorso, ritenere e condannare Controparte_2
, a corrispondere, a titolo di rimborso di oneri non goduti e non liquidati in sede di anticipata
[...] estinzione, alla signora la suddetta somma residua di € 1.210,60, siccome sopra Pt_1 determinata e suddivisa per voci, ovvero di altra somma, superiore od inferiore, veriore accertanda, oltre interessi fino al saldo.
III) Condannare la parte appellata al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 98,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà non aderire alla procedura di mediazione, promossa da parte attrice.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, oltre alle spese della procedura di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio a seguito della pronuncia della Controparte_3
Corte di Cassazione di annullamento della sentenza n. 346/2020 resa dal tribunale di Torino, giudice dott.ssa Ratti, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 12.4.2018 nella causa 13133/2016.
La controversia attiene al contratto di finanziamento stipulato nel 2005 da con LI, Pt_1 mandataria di , per un finanziamento decennale lordo di 20.280,00 euro da Controparte_2 restituire in 120 rate mensili da euro 169,00. Il tasso nominale era fissato al 3.5% e interessi tan di
3189,59 euro;
polizza assicurativa di euro 682,11, commissioni istituto finanziatore 785,29 euro e commissioni intermediario 3.021,72, TEG al 10% e TAEG all'11,42%.
Il finanziamento veniva estinto nel 2007 dopo che aveva pagato 21 rate. Pt_1
pagina 2 di 7 Pertanto, il 4.5.2015 chiedeva il rimborso di euro 647,86 per le commissioni finanziarie, Pt_1 euro 3021,72 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione, euro 2894,4 ed euro
562,74 a titolo di rimborso dei costi assicurativi per un totale di euro 3703,52.
Tale richiesta veniva respinta e anche la mediazione promossa da aveva esito negativo. Pt_1
Nel giudizio promosso da innanzi al Giudice di Pace di Torino si costituivano sia Pt_1
LI che che chiedevano l'integrale rigetto della domanda attorea e, comunque, di CP_1 chiamare in causa HDI Assicurazioni s.p.a.
La società assicuratrice restava contumace. All'esito del giudizio il Giudice di pace rigettava la domanda di parte attrice dichiarando la prescrizione dell'azione di ripetizione ai sensi degli artt.
2935 e 2946 c.c. per il capitale e ai sensi dell'art. 2948 c.c. per gli interessi, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite per euro 1250,00 per oneri, oltre spese e accessori. Compensava per il resto le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello che il Tribunale di Torino, previo espletamento Pt_1 di una CTU, con sentenza 346 del 2020 accoglieva in punto prescrizione e lo respingeva in relazione all'usurarietà e indeterminatezza dei tassi applicati.
Per quanto qui interessa la sentenza di appello aveva considerato inefficace la clausola contrattuale limitativa del diritto alla restituzione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento per contrasto con l'art. 125 TUB.
Tuttavia, il giudice d'appello riteneva non applicabile al procedimento in esame l'art. 125 sexies
TUB, introdotto successivamente alla stipula del contratto di finanziamento de quo e quindi, di dover ritenere valida la distinzione operata in giurisprudenza tra costi recurring e upfront e di parametrare il diritto al rimborso in proporzione al periodo residuo (pag. 10 sent. 346/2020). Di conseguenza dovevano considerarsi costi recurring tutte le voci di costo per cui la distinzione in contratto non era esplicitata in maniera sufficientemente chiara e tra queste anche i costi per le commissioni alla mandataria.
Dalla somma quantificata andava detratta quella di euro 550,00 per l'accordo transattivo intervenuto in corso di causa con HDI assicurazioni.
Il Tribunale riconosceva, quindi, il diritto della a vedersi restituita da quale unico Pt_1 CP_1 soggetto legittimato- euro 2492,92 oltre interessi dal 14.10.2015 al saldo.
Le spese venivano invece compensate fino a 1/3 mentre veniva condannata a rifonderle, CP_1 per il primo grado e il secondo, per i restanti 2/3 in ragione del contrasto giurisprudenziale. Non venivano riconosciute, invece, a parte attrice le spese per la fase di mediazione atteso l'esito pagina 3 di 7 complessivo del giudizio. Le spese della CTU venivano poste a carico di entrambe le parti. (pag.
11 sent. 346 del 2020). impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 23.1.2020 e la Corte di Cassazione, Pt_1 con ordinanza del 13.6.2024, accoglieva solo il secondo motivo di ricorso relativo alla nullità della clausola contrattuale contrassegnata dalla lettera G del contratto e conseguente diritto alla restituzione anche dei costi sostenuti per le commissioni alla mandante per la quota non maturata a seguito dell'estinzione del finanziamento.
La Corte di Cassazione richiamava infatti i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e interna in punto diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
La Corte evidenziava il contrasto con l'art. 33 Cod. Consumo della clausola contrattuale che nega il rimborso dei costi in caso di anticipata estinzione, anche se sottoscritta separatamente ex art. 1341 e 1342 c.c. poiché contrastante con l'art. 125 TUB relativo al diritto all'equa riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Come già sottolineato dalla sentenza del tribunale di Torino i costi recurring, che si riconducono ad attività compiute nella fase esecutiva del rapporto, comprendono anche le commissioni della mandataria poiché anche se alcune di quelle attività si esaurivano nella fase di conclusione del contratto le stesse non erano sufficientemente distinte da quelle relative alla gestione del rapporto, come ad es. la gestione delle rate. Ne consegue che dovevano qualificarsi come costi recurring poiché non era possibile quantificare quale quota di quei costi potesse qualificarsi come costo upfront. Pertanto, in tale voce di costo rientravano attività rilevanti fin dalla stipula del contratto ma perduranti per tutta la durata del rapporto.
La Corte richiamava la disciplina comunitaria relativa al diritto alla riduzione del costo complessivo del credito con riferimento a costi e interessi relativi alla restante durata del contratto anticipatamente estinto e al diritto all'indennizzo per chi ha concesso il credito per costi sostenuti per l'anticipata estinzione.
Richiamando i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'11.3.2019 la CP_4
Corte ribadiva che la tutela del consumatore che subisce la determinazione unilaterale delle clausole predisposte dal concedente il credito deve essere effettiva e non può limitarsi a quei costi per l'appunto unilateralmente indicati come legati alla durata del contratto poiché il rischio è che lo stesso si veda imposto costi più alti al momento della stipula.
pagina 4 di 7 Quindi, secondo la Corte, il Tribunale di Torino quale giudice di appello aveva errato nel limitare il diritto al rimborso sulla base del fatto che il contratto fosse antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB che ha esplicitato principi già affermati e riconosciuti.
Infatti, come ribadito da Corte Cass. Civ. n. 14836/24 e 25977/23 anche in assenza di norme attuative CICR, il consumatore non può vedersi negato il diritto al rimborso. Conseguentemente la clausola contrattuale che escluda il diritto al rimborso di tali costi si pone in contrasto con l'art. 33 cod. consumo e deve ritenersi nulla.
Sulla base dei principi indicati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza qui richiamata e solo in parte applicati nella sentenza impugnata deve affermarsi la nullità della clausola contrassegnata dalla lett. G) del contratto di finanziamento stipulato il 25.7.2005 da Pt_1
Tale clausola escludeva il diritto al rimborso: dei costi di commissione in favore dell'intermediario quantificati in 785,29 euro, dei costi sostenuti da LI nella misura del
14,9% del capitale, nella misura dell'8% del capitale per l'attività dell'agente; spese di istruttoria;
costi assicurativi per 682,11 euro. ha quindi diritto alla riduzione del costo complessivo del credito a seguito dell'estinzione Pt_1 anticipata del finanziamento e tale riduzione va parametrata a costi e interessi per la parte della restante durata del contratto.
Il giudice di pace ha negato il diritto alla restituzione dei costi non maturati che, come indicato da parte attrice, attengono alle commissioni dell'istituto finanziatore, a quelle corrisposte per l'intermediario finanziario e a quelle assicurative.
Già il Tribunale di Torino aveva decurtato dalla somma da riconoscere a i costi per oneri Pt_1 assicurativi in ragione dell'intervenuta transazione con la società assicuratrice HDI e tale valutazione deve qui condividersi.
Sulla base della CTU espletata in grado di appello e dei principi sopra richiamati, quindi, Pt_1 ha diritto alla restituzione di euro 647,86 per le commissioni dell'istituto finanziatore, 2492,92 per le commissioni dell'intermediario ed euro 562,74 per le commissioni assicurative, somme ottenute dividendo il totale corrisposto al momento della stipula per la durata prevista del contratto per i mesi residuo di durata al momento dell'estinzione.
La somma così calcolata ammonta complessivamente a euro 3703,52. Da tale importo deve essere quindi sottratto quanto già riconosciuto dal Tribunale di Torino nella misura di euro 2492,92 per le commissioni della mandataria- peraltro già corrisposte- e gli oneri assicurativi oggetto di accordo transattivo.
pagina 5 di 7 La somma per gli ulteriori costi sostenuti e non rimborsati ammonta quindi ad euro 647, 86 oltre interessi secondo legge dal 14.10.2015 fino al saldo.
In punto spese la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Torino anche per quelle relative al giudizio di Cassazione. Alla luce della decisione assunta dalla Corte, ricognitiva della giurisprudenza anche comunitaria e della successiva interpretazione e applicazione interna, deve ritenersi che l'accoglimento del solo secondo motivo di ricorso per cassazione attinente proprio al punto controverso in giurisprudenza ossia l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore non porti a mutare la decisione in punto spese adottata dal Tribunale di Torino nei seguenti termini: per il primo grado e secondo grado compensazione per 1/3 e condanna di a rifondere a CP_1 [...] per i restanti 2/3 nella misura di euro 804,00 per il primo grado oltre Iva e c.p.a. come per Pt_1 legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; euro 1620,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre rimborso di 2/3 del CU (euro 98).
Devono invece compensarsi integralmente le spese del giudizio in Cassazione in ragione dell'esistenza di orientamento non consolidato all'epoca del giudizio in relazione al motivo di ricorso poi accolto e della soccombenza di sui restanti motivi. Pt_1
Quanto al presente grado di giudizio, invece, seguendo il criterio della soccombenza, deve CP_1 essere condannata a rifondere le spese a (scaglione de 1101,00 a 5.200 euro) secondo i Pt_1 valori medi nella misura di euro 2.552,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% ha chiesto di condannare la controparte al pagamento del contributo unificato dovuto per Pt_1 il giudizio a titolo di sanzione per non aver aderito alla procedura di mediazione ma sul punto deve condividersi la valutazione di diniego che aveva già fatto il Tribunale di Torino alla luce del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 17528/2024 r.g. promossa da Parte_1
contro ogni altra diversa domanda ed
[...] Controparte_3 eccezione respinta:
- In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1478/2018 del 3.4.2018 depositata il
12.4.2018 e notificata all'appellante il 20.4.2018 e dato atto dell'intervenuto accordo transattivo pagina 6 di 7 tra parte appellante e HDI Assicurazioni s.p.a. per la somma di euro 550,00 e della statuizione del
Tribunale di Torino in funzione di giudice di appello (sent. 346/2020) circa il diritto di al Pt_1 rimborso della somma di euro 2492,92 pagata a titolo di commissioni per la mandataria
(pronuncia già adempiuta e divenuta definitiva sul punto) e in punto spese dei primi due gradi di giudizio
- Ritenuta la nullità della clausola g) del contratto di finanziamento stipulato tra e Pt_1 [...]
per contrasto con l'art. 33 Cod. del Consumo Controparte_3
- CONDANNA a pagare a i residui costi Controparte_3 Pt_1 sostenuti per commissioni nella misura di euro 647, 86 oltre interessi secondo legge dal
14.10.2015 fino al saldo
- DICHIARA integralmente compensate le spese della fase del giudizio di Cassazione
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_3 Pt_1 grado , che si liquidano in euro 2.552,00 oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
Torino, 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariagiovanna Compare
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