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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/03/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio IO Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Parte_1 C.F._1
Bossio; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Guzzo;
CP_1 C.F._2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso che con sentenza n. 1009/20202 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di € 600,00, quale misura per il mantenimento dei tre figli (€ 100 ciascuno) e per l'assegno divorzile (€ 300,00), chiedeva la revoca di dette statuizioni in ragione di un aumento delle proprie spese, di un miglioramento delle condizioni economiche/reddituali della resistente e dell'intervenuta indipendenza dei figli.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in difetto di circostanze CP_1
sopravvenute, opponendosi nel merito a tutte le richieste.
Sentite le parti all'udienza del 23.09.2024, il giudice delegato tratteneva la causa a sentenza.
1 **************
Con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente sul rilievo che le circostanze poste a fondamento del ricorso non integrano l'ipotesi di sopravvenienza che giustifica la chiesta revisione rispetto all'assetto economico in precedenza delineato (art. 9, comma 1, L. 898/70; art. 473- bis. 29 c.p.c.).
Difatti, il ricorrente risultava già iscritto all'università (cfr. all. di parte ricorrente
” del 22.05.2020) all'epoca in cui il Tribunale Controparte_2
pronunciava il divorzio alle condizioni concordate tra le parti all'esito dell'udienza in cui la causa veniva assunta dal Collegio in decisione (10.06.2020) e, quanto alle spese relative alla locazione, non può apprezzarsi l'esistenza di una sopravvenienze, tenuto conto che non è dedotto se all'epoca del divorzio avesse la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito.
Non risultano, poi, dimostrate le dedotte migliorate condizioni economiche della resistente, considerato che già all'epoca del divorzio quest'ultima svolgeva le funzioni di amministratore di sostegno (cfr. all.ti 2 e 23 di parte resistente) e gestiva l'attività di B&B denominato (cfr. all.ti 2 e 25 di parte resistente). Org_1
Non è inoltre provato che la svolga attività lavorativa di OSS. CP_1
Quanto invece all'appartamento sito in Grimaldi alla via Leuca n. 2, lo stesso risulta donato alla figlia in data 14.01.2019 (cfr. all. 20 di parte resistente) e non è riscontrato Per_1
alcun contratto di locazione in favore della . CP_1
Per quanto attiene alle ulteriori questioni, si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. n. 26875/23).
Si è, affermato, il principio secondo cui che per la legge il figlio adulto, di regola, non ha diritto alla contribuzione dei genitori, in ragione della c.d. funzione educativa del mantenimento e del c.d. principio di autoresponsabilità.
Si osserva, infatti, che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni L'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri
- siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. n.17183/20).
2 Sul piano della prova, è stato affermato il principio secondo cui grava sul soggetto beneficiario l'onere di dimostrare la permanenza delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento, accertamento da operarsi attraverso una valutazione particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, in ragione, appunto, del principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. n. 2685/23).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso in esame ritiene il Collegio che non siano state provate le condizioni e i presupposti giustificativi della persistenza dell'obbligo al mantenimento.
Difatti, anche ad accedere alle difese della resistente secondo cui IO è tutt'ora iscritto presso l' alla facoltà di Economia Aziendale, all'epoca Organizzazione_2 dell'introduzione del ricorso aveva 29 anni, sicché in mancanza di prova che giustifica la frequentazione non proficua del corso di studi, deve ritenersi superato il c.d. margine di tolleranza a completare gli studi (Cass. n. 17183/20). Tra l'altro, non è contestato che il figlio abbia svolto l'attività retribuita di procacciatore assicurativo, quantomeno fino al
20.12.2022, e non risulta dedotto dalla resistente che detta attività fosse già in corso all'epoca del divorzio, oltre a quella di traduttore (ancorché non retribuita, secondo quanto dichiarato dalla ), elementi, questi, sintomatici della capacità di reperire una CP_1
occupazione e dunque di idoneità al reddito.
Le medesime considerazioni devono estendersi anche ad di anni 25, considerato che, Per_2
sotto l'aspetto del percorso universitario, nulla è stato dedotto circa l'andamento proficuo o meno degli studi così come non provata è l'incidenza del dedotto inadempimento del padre sotto tale aspetto (cfr. Cass. n. 32727/22); quanto invece all'ulteriore profilo, non solo è stato riconosciuto dalla stessa resistente che la figlia abbia svolto, successivamente alla pronuncia i divorzio, attività di cameriera presso l' , con contratto Organizzazione_3
intermittente dal 22.05.2021 al 31.12.2021 nonché dal 24.02.2022 al 31.03.2022, ma che continui a svolgere “lavori stagionali” sia “durante la stagione estiva più o meno da giugno a settembre/ottobre” (cfr. verbale del 27.09.2023) e che all'epoca dell'udienza fosse assunta, seppur con contratto a termine. A diverse conclusioni non può addivenirsi sulla base delle certificazioni mediche in atti e del referto (in particolare quello del 04.03.2023 e del
18.03.2023), tenuto conto che le problematiche ivi evidenziate non appaino ostative alle attività lavorative di fatto svolte anche successivamente alle stesse.
Quanto, invece, a (anni 23), oltre ad avere lavorato come bracciante agricolo Parte_2
dal 30.10.2020 al 31.12.2020, nonché dal 06.01.2021 al 31.12.2021, e dunque anche in tal caso successivamente all'epoca del divorzio, è emerso dall'interrogatorio della resistente che
3 “da tre/quattro mesi ha un contratto a tempo determinato che scadrà a settembre come manovratore di mezzi da movimento terra” e non è più iscritto all'università, sicché valgono le medesime considerazioni sopra svolte, anche in relazione alla non provata incidenza delle problematiche di salute sulla capacità lavorativa.
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, deve accogliersi la domanda limitatamente alla revoca del mantenimento dei tre figli far data dalla domanda (Cass. n. 22108/18).
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore richiesta e eccezione, e visto il provvedimento del PM, così decide: dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
in accoglimento parziale della domanda revoca l'assegno di mantenimento per i tre figli a far data dalla domanda;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 21 febbraio 2024
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
Il Giudice estensore
Dott. Antonio IO Provazza
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio IO Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Parte_1 C.F._1
Bossio; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Guzzo;
CP_1 C.F._2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso che con sentenza n. 1009/20202 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di € 600,00, quale misura per il mantenimento dei tre figli (€ 100 ciascuno) e per l'assegno divorzile (€ 300,00), chiedeva la revoca di dette statuizioni in ragione di un aumento delle proprie spese, di un miglioramento delle condizioni economiche/reddituali della resistente e dell'intervenuta indipendenza dei figli.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in difetto di circostanze CP_1
sopravvenute, opponendosi nel merito a tutte le richieste.
Sentite le parti all'udienza del 23.09.2024, il giudice delegato tratteneva la causa a sentenza.
1 **************
Con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente sul rilievo che le circostanze poste a fondamento del ricorso non integrano l'ipotesi di sopravvenienza che giustifica la chiesta revisione rispetto all'assetto economico in precedenza delineato (art. 9, comma 1, L. 898/70; art. 473- bis. 29 c.p.c.).
Difatti, il ricorrente risultava già iscritto all'università (cfr. all. di parte ricorrente
” del 22.05.2020) all'epoca in cui il Tribunale Controparte_2
pronunciava il divorzio alle condizioni concordate tra le parti all'esito dell'udienza in cui la causa veniva assunta dal Collegio in decisione (10.06.2020) e, quanto alle spese relative alla locazione, non può apprezzarsi l'esistenza di una sopravvenienze, tenuto conto che non è dedotto se all'epoca del divorzio avesse la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito.
Non risultano, poi, dimostrate le dedotte migliorate condizioni economiche della resistente, considerato che già all'epoca del divorzio quest'ultima svolgeva le funzioni di amministratore di sostegno (cfr. all.ti 2 e 23 di parte resistente) e gestiva l'attività di B&B denominato (cfr. all.ti 2 e 25 di parte resistente). Org_1
Non è inoltre provato che la svolga attività lavorativa di OSS. CP_1
Quanto invece all'appartamento sito in Grimaldi alla via Leuca n. 2, lo stesso risulta donato alla figlia in data 14.01.2019 (cfr. all. 20 di parte resistente) e non è riscontrato Per_1
alcun contratto di locazione in favore della . CP_1
Per quanto attiene alle ulteriori questioni, si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. n. 26875/23).
Si è, affermato, il principio secondo cui che per la legge il figlio adulto, di regola, non ha diritto alla contribuzione dei genitori, in ragione della c.d. funzione educativa del mantenimento e del c.d. principio di autoresponsabilità.
Si osserva, infatti, che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni L'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri
- siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. n.17183/20).
2 Sul piano della prova, è stato affermato il principio secondo cui grava sul soggetto beneficiario l'onere di dimostrare la permanenza delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento, accertamento da operarsi attraverso una valutazione particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, in ragione, appunto, del principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. n. 2685/23).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso in esame ritiene il Collegio che non siano state provate le condizioni e i presupposti giustificativi della persistenza dell'obbligo al mantenimento.
Difatti, anche ad accedere alle difese della resistente secondo cui IO è tutt'ora iscritto presso l' alla facoltà di Economia Aziendale, all'epoca Organizzazione_2 dell'introduzione del ricorso aveva 29 anni, sicché in mancanza di prova che giustifica la frequentazione non proficua del corso di studi, deve ritenersi superato il c.d. margine di tolleranza a completare gli studi (Cass. n. 17183/20). Tra l'altro, non è contestato che il figlio abbia svolto l'attività retribuita di procacciatore assicurativo, quantomeno fino al
20.12.2022, e non risulta dedotto dalla resistente che detta attività fosse già in corso all'epoca del divorzio, oltre a quella di traduttore (ancorché non retribuita, secondo quanto dichiarato dalla ), elementi, questi, sintomatici della capacità di reperire una CP_1
occupazione e dunque di idoneità al reddito.
Le medesime considerazioni devono estendersi anche ad di anni 25, considerato che, Per_2
sotto l'aspetto del percorso universitario, nulla è stato dedotto circa l'andamento proficuo o meno degli studi così come non provata è l'incidenza del dedotto inadempimento del padre sotto tale aspetto (cfr. Cass. n. 32727/22); quanto invece all'ulteriore profilo, non solo è stato riconosciuto dalla stessa resistente che la figlia abbia svolto, successivamente alla pronuncia i divorzio, attività di cameriera presso l' , con contratto Organizzazione_3
intermittente dal 22.05.2021 al 31.12.2021 nonché dal 24.02.2022 al 31.03.2022, ma che continui a svolgere “lavori stagionali” sia “durante la stagione estiva più o meno da giugno a settembre/ottobre” (cfr. verbale del 27.09.2023) e che all'epoca dell'udienza fosse assunta, seppur con contratto a termine. A diverse conclusioni non può addivenirsi sulla base delle certificazioni mediche in atti e del referto (in particolare quello del 04.03.2023 e del
18.03.2023), tenuto conto che le problematiche ivi evidenziate non appaino ostative alle attività lavorative di fatto svolte anche successivamente alle stesse.
Quanto, invece, a (anni 23), oltre ad avere lavorato come bracciante agricolo Parte_2
dal 30.10.2020 al 31.12.2020, nonché dal 06.01.2021 al 31.12.2021, e dunque anche in tal caso successivamente all'epoca del divorzio, è emerso dall'interrogatorio della resistente che
3 “da tre/quattro mesi ha un contratto a tempo determinato che scadrà a settembre come manovratore di mezzi da movimento terra” e non è più iscritto all'università, sicché valgono le medesime considerazioni sopra svolte, anche in relazione alla non provata incidenza delle problematiche di salute sulla capacità lavorativa.
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, deve accogliersi la domanda limitatamente alla revoca del mantenimento dei tre figli far data dalla domanda (Cass. n. 22108/18).
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore richiesta e eccezione, e visto il provvedimento del PM, così decide: dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
in accoglimento parziale della domanda revoca l'assegno di mantenimento per i tre figli a far data dalla domanda;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 21 febbraio 2024
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
Il Giudice estensore
Dott. Antonio IO Provazza
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