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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4250/2024 V.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Carbone;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Floris;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato l'1/8/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio erano nati due figli, (il 15/3/2013) Persona_1
e (il 5/8/2015), riconosciuti da entrambi;
R_
- la loro convivenza era cessata nel gennaio 2024;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento dei minori, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi. Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. rendeva il suo parere favorevole in data 28/8/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. C.C. e 473 bis.51 c.p.c.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido dei figli minori e , da loro generati fuori dal Persona_1 R_ matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza. Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali dei minori;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 400,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa dei figli della coppia sia alla capacità contributiva paterna nonché la somma di € 200,00 mensili a titolo compartecipazione alle spese dell'immobile in cui la prole risiede;
• hanno altresì concordato la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della . CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1/8/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli PE
e , da loro generati fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto
[...] R_ concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 22/7/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4250/2024 V.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Carbone;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Floris;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato l'1/8/2024 e Parte_1
premesso che: Controparte_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio erano nati due figli, (il 15/3/2013) Persona_1
e (il 5/8/2015), riconosciuti da entrambi;
R_
- la loro convivenza era cessata nel gennaio 2024;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento dei minori, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi. Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. rendeva il suo parere favorevole in data 28/8/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. C.C. e 473 bis.51 c.p.c.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido dei figli minori e , da loro generati fuori dal Persona_1 R_ matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza. Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali dei minori;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare € 400,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa dei figli della coppia sia alla capacità contributiva paterna nonché la somma di € 200,00 mensili a titolo compartecipazione alle spese dell'immobile in cui la prole risiede;
• hanno altresì concordato la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della . CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1/8/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli PE
e , da loro generati fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto
[...] R_ concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 22/7/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera