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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7377/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Francesco Parte_1
Caponio;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Vincenza Caponio;
CP_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4977/2014 depositata l'11.11.2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano CP_1 nati in data 07.03.1998 il figlio ed in data 02.06.2003 la IA ) alle Persona_1 Per_2 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12.05.2014, che prevedevano il collocamento dei figli presso la madre, incontri liberi padre-figli e l'assegno divorzile muliebre di € 200,00 mensili nonché il contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, il tutto oltre aggiornamento annuale Istat;
2. dal 2010 si era trasferito in Ucraina per esigenze lavorative (commercio di legname) sino allo scoppio della guerra che lo aveva privato di ogni fonte di reddito;
3. i figli e sin dagli anni 2007/2008 (epoca della separazione Persona_1 Per_2 consensuale) avevano interrotto la convivenza con la madre, trasferendosi presso la casa della nonna materna;
4. il figlio a decorrere dal 13.05.2019 si era trasferito presso l'abitazione paterna Persona_1 sita in Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12, sua attuale residenza;
inoltre, raggiunta la maggiore età, aveva intrapreso un percorso di apprendistato presso un salone da parrucchiere ed era stato assunto il 19.09.2019, raggiungendo l'autosufficienza economica;
5. la IA a far data dal 17.05.2022 si era trasferita presso l'abitazione paterna sita in Per_2
Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12 e dal 30.04.2024 aveva iniziato a lavorare come commessa;
6. in ragione della cessata convivenza dei figli con la madre da oltre un decennio e della sopraggiunta indipendenza economica degli stessi, dal febbraio 2022 aveva invitato la a valutare una rideterminazione dell'assegno mensile posto a suo carico;
CP_1
7. da marzo 2022 a febbraio 2023 aveva concordato il versamento in favore della ex coniuge di un assegno mensile di € 500,00, anche in considerazione del rappresentato stato di bisogno della;
CP_1
8. con raccomandata a.r. del 06.04.2023 la aveva contestato al ricorrente l'unilaterale CP_1 decisone di riduzione dell'assegno mensile disposto in suo favore ed aveva richiesto il pagamento di € 3.750,00 a titolo di arretrati, riservandosi di quantificare l'ammontare delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
9. egli aveva riscontrato con pec del 27.04.2023 a firma dell'avv. Bonelli la nota dell'ex coniuge e si era dichiarato a corrispondere in favore della ex moglie un assegno mensile di € 200,00;
10. la gli aveva, infine, notificato in data 26.06.2024 un atto di precetto per € 18.769,23; CP_1 chiedeva revocarsi il contributo paterno al mantenimento dei figli a far data dalla cessazione della coabitazione degli stessi con la genitrice ovvero dalla pronuncia della sentenza divorzile.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio CP_1 in data 04.11.2024, chiedendo che, qualora fosse stata disposta dal Tribunale la revoca dell'obbligo posto a carico del di versarle il contributo al mantenimento dei figli, la decorrenza doveva Pt_1 essere determinata dalla presente pronuncia ovvero dalla data dell'avverso ricorso e non, come prospettato da controparte, a far data dalla cessazione della coabitazione dei figli con la madre.
All'udienza del 19.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti (il ricorrente insisteva per la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a Persona_1 decorrere dal 2018 ovvero da quanto costui si era effettivamente trasferito nella casa di sua proprietà
e per la revoca del contributo paterno al mantenimento della IA a decorrere dal 2021 Per_2 mentre la resistente acconsentiva alla revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli a decorrere dal luglio 2024).
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 05.08.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento (ritenendosi irrilevanti ai fini decisori le richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi che determinano di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistenti:
• per il figlio il trasferimento presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Persona_1
Colle alla via Pietro Sette n. 12, sua attuale residenza a decorrere dal 13.05.2019, nonché l'assunzione presso un salone da parrucchiere a far data dal 19.09.2019;
• per la IA , il trasferimento presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Colle Per_2 alla via Pietro Sette n. 12 a partire dal 17.05.2022 e l'assunzione come commessa a decorrere dal 30.04.2024. Quanto alla sopraggiunta indipendenza economica di entrambi i figli, detta circostanza è stata comprovata per tabulas e non è stata contestata poiché la resistente ha riconosciuto che entrambi i figli lavorano, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio), che i figli possano continuare a percepire il contributo paterno al loro mantenimento.
Il figlio ormai ventisettenne, ha sottoscritto sin dal lontano 19.09.2019 un contratto Persona_1 di apprendistato professionalizzante a tempo parziale di 25 ore settimanali della durata di 60 mesi
(ovvero di durata quinquennale), circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio) che il figlio possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Ancora, la IA , quasi ventiduenne, ha firmato in data 31.10.2023 una proroga fino al Per_2
31.07.2024 di un contratto di lavoro parziale di 12 ore settimanali per la mansione di commessa. La durata a termine dei contratti da costoro sottoscritti non inficia l'assunto decisorio poiché i citati figli hanno dimostrato di possedere ampia capacità lavorativa.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che i figli continuano a svolgere le predette mansioni lavorative e controparte non ha mosso alcuna contestazione sul punto. A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente ha ampiamente documentato le sue difficoltà economiche, in ragione dell'interruzione della sua attività lavorativa di commercio di legname, svolta in Ucraina fino allo scoppio degli eventi bellici. In particolare, dalla Certificazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate emerge che il Pt_1 nell'anno d'imposta 2021 non ha percepito alcun reddito mentre negli anni d'imposta 2022 e 2023 ha percepito compensi relativi ad annualità precedente rispettivamente ammontanti ad € 4.526,38 ed a €
1.1551,53. Quanto all'ulteriore motivo di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli afferente all'interruzione della convivenza degli stessi con la genitrice, deve rilevarsi che il ha Pt_1 dimostrato per tabulas che entrambi i figli si sono trasferiti presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12.
In particolare: a) il figlio risiede in detta abitazione a far data dal 13.05.2019 (cfr. Persona_1 certificato storico di residenza rilasciato il 28.06.2024 – all. 3 del fascicolo di parte ricorrente); b) la IA risiede in detta abitazione a far data dal 17.05.2022 (cfr. certificato storico di residenza Per_2 rilasciato il 28.06.2024 – all. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Sul punto, tuttavia non può accogliersi la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e a far data dal giorno del loro Persona_1 Per_2 trasferimento presso la casa paterna, avvenuta, a suo dire, di fatto e rispettivamente nel 2018 e nel 2021, come da ultimo richiesto dal all'udienza del 19.02.2025. Pt_1
Non si ravvisano i presupposti per individuare detta decorrenza, atteso che il avrebbe Pt_1 potuto attivarsi sin dal lontano 2018 per domandare in sede giudiziale la revoca del contributo al mantenimento del figlio atteso che quest'ultimo si era trasferito in un immobile di Persona_1 proprietà del padre.
Pertanto, il ricorrente sin dal 2018 era consapevole che il figlio aveva interrotto la Persona_1 convivenza con la madre (sebbene dal citato certificato storico di residenza si evinca che
[...] abbia stabilito la sua residenza nell'immobile del ricorrente solo a partire dal CP_2
13.05.2019). Le stesse argomentazioni valgono per la richiesta relativa alla IA poiché dal certificato Per_2 storico di residenza depositato dal ricorrente emerge che costei abbia stabilito la sua residenza nell'appartamento paterno in data 17.05.2022, motivo per cui il avrebbe potuto chiedere Pt_1 tempestivamente la revoca del contributo paterno al mantenimento in favore della IA posto a suo carico;
invece si è limitato ad instaurare il presente giudizio solo nel mese di luglio 2024. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli a decorrere dal mese di luglio 2024 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
4.- Alla soccombenza reciproca (la perde sulla revoca al contributo al mantenimento dei CP_1 figli mentre il sulla decorrenza di tale revoca) consegue la compensazione delle spese di Pt_1 lite.
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
04.07.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. revoca, a decorrere dal mese di luglio 2024, il contributo paterno al mantenimento dei figli e;
Persona_1 Per_2
2. compensa le spese lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01.04.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7377/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Francesco Parte_1
Caponio;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Vincenza Caponio;
CP_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4977/2014 depositata l'11.11.2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano CP_1 nati in data 07.03.1998 il figlio ed in data 02.06.2003 la IA ) alle Persona_1 Per_2 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12.05.2014, che prevedevano il collocamento dei figli presso la madre, incontri liberi padre-figli e l'assegno divorzile muliebre di € 200,00 mensili nonché il contributo paterno al mantenimento dei figli di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, il tutto oltre aggiornamento annuale Istat;
2. dal 2010 si era trasferito in Ucraina per esigenze lavorative (commercio di legname) sino allo scoppio della guerra che lo aveva privato di ogni fonte di reddito;
3. i figli e sin dagli anni 2007/2008 (epoca della separazione Persona_1 Per_2 consensuale) avevano interrotto la convivenza con la madre, trasferendosi presso la casa della nonna materna;
4. il figlio a decorrere dal 13.05.2019 si era trasferito presso l'abitazione paterna Persona_1 sita in Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12, sua attuale residenza;
inoltre, raggiunta la maggiore età, aveva intrapreso un percorso di apprendistato presso un salone da parrucchiere ed era stato assunto il 19.09.2019, raggiungendo l'autosufficienza economica;
5. la IA a far data dal 17.05.2022 si era trasferita presso l'abitazione paterna sita in Per_2
Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12 e dal 30.04.2024 aveva iniziato a lavorare come commessa;
6. in ragione della cessata convivenza dei figli con la madre da oltre un decennio e della sopraggiunta indipendenza economica degli stessi, dal febbraio 2022 aveva invitato la a valutare una rideterminazione dell'assegno mensile posto a suo carico;
CP_1
7. da marzo 2022 a febbraio 2023 aveva concordato il versamento in favore della ex coniuge di un assegno mensile di € 500,00, anche in considerazione del rappresentato stato di bisogno della;
CP_1
8. con raccomandata a.r. del 06.04.2023 la aveva contestato al ricorrente l'unilaterale CP_1 decisone di riduzione dell'assegno mensile disposto in suo favore ed aveva richiesto il pagamento di € 3.750,00 a titolo di arretrati, riservandosi di quantificare l'ammontare delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
9. egli aveva riscontrato con pec del 27.04.2023 a firma dell'avv. Bonelli la nota dell'ex coniuge e si era dichiarato a corrispondere in favore della ex moglie un assegno mensile di € 200,00;
10. la gli aveva, infine, notificato in data 26.06.2024 un atto di precetto per € 18.769,23; CP_1 chiedeva revocarsi il contributo paterno al mantenimento dei figli a far data dalla cessazione della coabitazione degli stessi con la genitrice ovvero dalla pronuncia della sentenza divorzile.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio CP_1 in data 04.11.2024, chiedendo che, qualora fosse stata disposta dal Tribunale la revoca dell'obbligo posto a carico del di versarle il contributo al mantenimento dei figli, la decorrenza doveva Pt_1 essere determinata dalla presente pronuncia ovvero dalla data dell'avverso ricorso e non, come prospettato da controparte, a far data dalla cessazione della coabitazione dei figli con la madre.
All'udienza del 19.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti (il ricorrente insisteva per la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a Persona_1 decorrere dal 2018 ovvero da quanto costui si era effettivamente trasferito nella casa di sua proprietà
e per la revoca del contributo paterno al mantenimento della IA a decorrere dal 2021 Per_2 mentre la resistente acconsentiva alla revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli a decorrere dal luglio 2024).
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 05.08.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso merita accoglimento (ritenendosi irrilevanti ai fini decisori le richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi che determinano di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistenti:
• per il figlio il trasferimento presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Persona_1
Colle alla via Pietro Sette n. 12, sua attuale residenza a decorrere dal 13.05.2019, nonché l'assunzione presso un salone da parrucchiere a far data dal 19.09.2019;
• per la IA , il trasferimento presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Colle Per_2 alla via Pietro Sette n. 12 a partire dal 17.05.2022 e l'assunzione come commessa a decorrere dal 30.04.2024. Quanto alla sopraggiunta indipendenza economica di entrambi i figli, detta circostanza è stata comprovata per tabulas e non è stata contestata poiché la resistente ha riconosciuto che entrambi i figli lavorano, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio), che i figli possano continuare a percepire il contributo paterno al loro mantenimento.
Il figlio ormai ventisettenne, ha sottoscritto sin dal lontano 19.09.2019 un contratto Persona_1 di apprendistato professionalizzante a tempo parziale di 25 ore settimanali della durata di 60 mesi
(ovvero di durata quinquennale), circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio) che il figlio possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Ancora, la IA , quasi ventiduenne, ha firmato in data 31.10.2023 una proroga fino al Per_2
31.07.2024 di un contratto di lavoro parziale di 12 ore settimanali per la mansione di commessa. La durata a termine dei contratti da costoro sottoscritti non inficia l'assunto decisorio poiché i citati figli hanno dimostrato di possedere ampia capacità lavorativa.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che i figli continuano a svolgere le predette mansioni lavorative e controparte non ha mosso alcuna contestazione sul punto. A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente ha ampiamente documentato le sue difficoltà economiche, in ragione dell'interruzione della sua attività lavorativa di commercio di legname, svolta in Ucraina fino allo scoppio degli eventi bellici. In particolare, dalla Certificazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate emerge che il Pt_1 nell'anno d'imposta 2021 non ha percepito alcun reddito mentre negli anni d'imposta 2022 e 2023 ha percepito compensi relativi ad annualità precedente rispettivamente ammontanti ad € 4.526,38 ed a €
1.1551,53. Quanto all'ulteriore motivo di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli afferente all'interruzione della convivenza degli stessi con la genitrice, deve rilevarsi che il ha Pt_1 dimostrato per tabulas che entrambi i figli si sono trasferiti presso l'abitazione paterna sita in Santeramo in Colle alla via Pietro Sette n. 12.
In particolare: a) il figlio risiede in detta abitazione a far data dal 13.05.2019 (cfr. Persona_1 certificato storico di residenza rilasciato il 28.06.2024 – all. 3 del fascicolo di parte ricorrente); b) la IA risiede in detta abitazione a far data dal 17.05.2022 (cfr. certificato storico di residenza Per_2 rilasciato il 28.06.2024 – all. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Sul punto, tuttavia non può accogliersi la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e a far data dal giorno del loro Persona_1 Per_2 trasferimento presso la casa paterna, avvenuta, a suo dire, di fatto e rispettivamente nel 2018 e nel 2021, come da ultimo richiesto dal all'udienza del 19.02.2025. Pt_1
Non si ravvisano i presupposti per individuare detta decorrenza, atteso che il avrebbe Pt_1 potuto attivarsi sin dal lontano 2018 per domandare in sede giudiziale la revoca del contributo al mantenimento del figlio atteso che quest'ultimo si era trasferito in un immobile di Persona_1 proprietà del padre.
Pertanto, il ricorrente sin dal 2018 era consapevole che il figlio aveva interrotto la Persona_1 convivenza con la madre (sebbene dal citato certificato storico di residenza si evinca che
[...] abbia stabilito la sua residenza nell'immobile del ricorrente solo a partire dal CP_2
13.05.2019). Le stesse argomentazioni valgono per la richiesta relativa alla IA poiché dal certificato Per_2 storico di residenza depositato dal ricorrente emerge che costei abbia stabilito la sua residenza nell'appartamento paterno in data 17.05.2022, motivo per cui il avrebbe potuto chiedere Pt_1 tempestivamente la revoca del contributo paterno al mantenimento in favore della IA posto a suo carico;
invece si è limitato ad instaurare il presente giudizio solo nel mese di luglio 2024. Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli a decorrere dal mese di luglio 2024 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
4.- Alla soccombenza reciproca (la perde sulla revoca al contributo al mantenimento dei CP_1 figli mentre il sulla decorrenza di tale revoca) consegue la compensazione delle spese di Pt_1 lite.
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
04.07.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. revoca, a decorrere dal mese di luglio 2024, il contributo paterno al mantenimento dei figli e;
Persona_1 Per_2
2. compensa le spese lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01.04.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato