Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8370/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CONDORELLI TOTY giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti nn. CP_1
37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Pensione/Assegno invalidità civile – riconoscimento status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 6 settembre 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 14/01/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1
1
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione o in subordine assegno di invalidità civile, riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
La consulente tecnica d'ufficio nominata in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la parziale correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa per essere raggiunta la percentuale invalidante del 75%, percentuale aggravatasi e pari al 80% a decorrere dal settembre 2024, ancora negando ricorrere i presupposti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, è affetto da “Disturbo depressivo Parte_1
maggiore grave con innesto psicotico in trattamento psicofarmacologico in soggetto con storia di abuso di alcol e recente diagnosi di BPCO. (Codici DM 05/02/92: 2210 ;6003 ).
Tale diagnosi risulta risolutiva ai fini delle conclusioni medico-forensi e per rispondere ai quesiti …
2 Nel caso in questione, le patologie in diagnosi, sono valutate tenendo conto delle Tabelle allegate al
Decreto Ministeriale del 05.02.1992 :
-La patologia psichiatrica (Disturbo depressivo maggiore grave con innesto psicotico) può essere valutata con il codice 2210 al 75%;
- La BPCO di recente diagnosi viene valutata per analogia con il codice 6003 al 21%.
Procedendo alla valutazione globale, applicando la formula a scalare di Balthazard, si ritiene che il
Sig. possa essere dichiarato invalido nella misura del 75 (settantacinque)%,con Parte_1
decorrenza dalla domanda amministrativa (Luglio 2023), Invalido nella misura dell'80 (ottanta)%, con decorrenza dal mese di Settembre 2024, prendendo come riferimento il certificato di visita pneumologica , che pone recente diagnosi di BPCO.
Il Sig. può, altresì, essere considerato portatore di handicap in situazione di non Parte_1
gravità (Art.3 Comma 1 Legge 104/92)”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
In parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione parziale nella misura di un mezzo delle spese di lite, sia della fase di ATP che di opposizione, nel resto esse seguendo la soccombenza con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Segnatamente, le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio
2015, n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal DM
3 147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di ATP, muovendo dalla tabella 9 i valori medi già diminuiti del 50% sono pari ad € 1168,50; che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale); le spese di entrambe, nella misura della metà considerata la disposta compensazione vanno liquidate in € 1.932,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 8370/2024 R.G.L., così statuisce: disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso e in riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2305/2024 R.G., dichiara che è invalido al 76% a decorrere Parte_1
dalla domanda amministrativa e al 80% a decorrere dal settembre 2024; rigetta nel resto;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' e liquida in CP_1
favore della parte ricorrente in euro 1932,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge che distrae in favore dell'avv.to Toty Condorelli.
Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 15/01/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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