Versione
7 aprile 2012
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19 dicembre 2012
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Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 , in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU) )) .
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 , in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU) )) .
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.
Commentario • 1
- 1. Parere del Garante su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti,…Garante Privacy · 21 aprile 2016 · 3.0408719
[…] In proposito, con riguardo alle università, si evidenzia che, sebbene il M.I.U.R. non sia l´amministrazione certificante, sussiste comunque una specifica norma di legge (l´art. 5-bis della l. n. 264 del 1999), che prevede espressamente l´accesso delle università all´ANS per la verifica della veridicità dei titoli autocertificati. […]
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