Articolo 5 bis della Legge 2 agosto 1999, n. 264
Articolo 5
Versione
7 aprile 2012
>
Versione
19 dicembre 2012
Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 , in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU) )) .
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente