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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/12/2024, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 759/2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 02.12.2024
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le conclusioni e chiedono sentenza. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.59 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2024 pendente tra
( ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in BADESI VIA B. DEMURO 2 presso lo studio dell'Avv. VERONICA SEBASTIANA VASA che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
14/02/1967 C.F. , residente a [...]
51/B, nata ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...]
, residente a [...], C.F._3 Controparte_2 nato ad [...] il [...] C.F. , residente a CodiceFiscale_4
Badesi in Via Nazionale 95, nato a [...] il Controparte_3
04/04/1948, C.F. , residente a [...],F, CodiceFiscale_5 tutti elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Corso Matteotti 47 presso lo studio dell'Avv. SILVIA ORECCHIONI che li rappresenta e difende giusta procura in atti
***************** OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in
[...]
epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, fabbricato sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, confinante con strada pubblica, proprietà e proprietà CP_4 CP_5
salvo altri, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Badesi al Foglio
[...]
48 Mappale 2060 (ex 448) (categoria A/3) con porzione di terreno antistante il fabbricato censito come ente urbano;
chiedeva che venisse ordinata al
Conservatore dei Pubblici registri di Olbia la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, nonché la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari di lite oltre accessori, nel caso di opposizione.
Asseriva l'attore di aver utilizzato il suddetto fabbricato da oltre vent'anni come fosse proprietario.
Si costituivano in giudizio i convenuti, confermando interamente i fatti e le circostanze dedotti dall'attore. In particolare l'esercizio ultraventennale del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dell'immobile in favore di
[...]
. Pertanto, non intendendo opporsi all'avversa domanda, i Parte_1
sopradetti convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del Signor
C.F. del Parte_1 C.F._1
compendio immobiliare sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, così distinto al
Catasto Fabbricati al Foglio 48 Mappale 2060 (ex 448) (categoria A/3);
2) Valga la sentenza come titolo per le necessarie volture catastali e per la trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3) Con compensazione di spese e competenze.
La causa, all'udienza del 02.12.2024 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione fabbricato e annesso terreno, oggetto del presente giudizio, merita di essere accolta.
E' infatti emerso che il predetto immobile - per conferma della stessa parte convenuta - è stato materialmente posseduto dall'attore in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni. Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Alla luce delle predette considerazioni, l'adesione totale da parte dei convenuti ai fatti dedotti dall'attore consente di ritenere processualmente provati i fatti costitutivi della domanda, ovvero il possesso ultraventennale da parte del medesimo, con conseguente acquisto del bene per usucapione.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso. Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell' animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà della porzione di immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Le spese del giudizio, stante l'assenza di opposizione, devono essere compensate tra le parti.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara (C.F. ) Parte_1 C.F._1
l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare sito in fabbricato sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, confinante con strada pubblica, proprietà e proprietà salvo altri, CP_4 Controparte_5 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Badesi al Foglio 48 Mappale 2060 (ex
448) (categoria A/3) con porzione di terreno antistante il fabbricato censito come ente urbano;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 02/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 02.12.2024
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le conclusioni e chiedono sentenza. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.59 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2024 pendente tra
( ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in BADESI VIA B. DEMURO 2 presso lo studio dell'Avv. VERONICA SEBASTIANA VASA che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
14/02/1967 C.F. , residente a [...]
51/B, nata ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...]
, residente a [...], C.F._3 Controparte_2 nato ad [...] il [...] C.F. , residente a CodiceFiscale_4
Badesi in Via Nazionale 95, nato a [...] il Controparte_3
04/04/1948, C.F. , residente a [...],F, CodiceFiscale_5 tutti elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Corso Matteotti 47 presso lo studio dell'Avv. SILVIA ORECCHIONI che li rappresenta e difende giusta procura in atti
***************** OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in
[...]
epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, fabbricato sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, confinante con strada pubblica, proprietà e proprietà CP_4 CP_5
salvo altri, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Badesi al Foglio
[...]
48 Mappale 2060 (ex 448) (categoria A/3) con porzione di terreno antistante il fabbricato censito come ente urbano;
chiedeva che venisse ordinata al
Conservatore dei Pubblici registri di Olbia la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, nonché la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari di lite oltre accessori, nel caso di opposizione.
Asseriva l'attore di aver utilizzato il suddetto fabbricato da oltre vent'anni come fosse proprietario.
Si costituivano in giudizio i convenuti, confermando interamente i fatti e le circostanze dedotti dall'attore. In particolare l'esercizio ultraventennale del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dell'immobile in favore di
[...]
. Pertanto, non intendendo opporsi all'avversa domanda, i Parte_1
sopradetti convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del Signor
C.F. del Parte_1 C.F._1
compendio immobiliare sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, così distinto al
Catasto Fabbricati al Foglio 48 Mappale 2060 (ex 448) (categoria A/3);
2) Valga la sentenza come titolo per le necessarie volture catastali e per la trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3) Con compensazione di spese e competenze.
La causa, all'udienza del 02.12.2024 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione fabbricato e annesso terreno, oggetto del presente giudizio, merita di essere accolta.
E' infatti emerso che il predetto immobile - per conferma della stessa parte convenuta - è stato materialmente posseduto dall'attore in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica per oltre vent'anni. Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Alla luce delle predette considerazioni, l'adesione totale da parte dei convenuti ai fatti dedotti dall'attore consente di ritenere processualmente provati i fatti costitutivi della domanda, ovvero il possesso ultraventennale da parte del medesimo, con conseguente acquisto del bene per usucapione.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso. Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell' animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dall'attore può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà della porzione di immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Le spese del giudizio, stante l'assenza di opposizione, devono essere compensate tra le parti.
La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara (C.F. ) Parte_1 C.F._1
l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare sito in fabbricato sito in Comune di Badesi, Via Nazionale, confinante con strada pubblica, proprietà e proprietà salvo altri, CP_4 Controparte_5 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Badesi al Foglio 48 Mappale 2060 (ex
448) (categoria A/3) con porzione di terreno antistante il fabbricato censito come ente urbano;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 02/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona