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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 11006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11006 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 24467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato la società adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Tribunale di Roma, respinta ogni contraria eccezione
e difesa, così giudicare: -Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della multa per un importo pari ad ore quattro (4) di retribuzione irrogato, da , nei confronti del Parte_1
dipendente , con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente deduceva che , Controparte_1
dipendente di , applicato al CD Roma Rec. Centro, in Parte_1
qualità di portalettere titolare della Linea Mercato n. 35, in data
14.04.2022 riceveva dalla Specialista di Produzione Silvia Lupidi un mazzetto portalettere contenente 49 invii di cui n. 6 Atti Giudiziari, che tuttavia alle 09.15 il dipendente tornava alla Sezione Posta Registrata
1 per restituire i 6 Atti Giudiziari dichiarando che tale tipologia di prodotto non fosse di Sua competenza in quanto titolare di Linea
Mercato, che in data 15.04.2022 il dipendente rilasciava n. 4 Atti
Giudiziari per la stessa motivazione e che in data 19.04.2022 reiterava il suddetto comportamento rilasciando n. 28 Atti Giudiziari e n. 1
Raccomandata contrassegno, con la medesima dichiarazione “non di sua competenza”. Quindi rappresentava che con nota Parte_1
prot./DISC/3968/BER/2022 del 16/05/2022 venivano elevate formali contestazioni al dipendente ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, invitandolo a produrre eventuali giustificazioni entro 5 gg, che il dipendente sentito in data 13/06/2022 declinava ogni responsabilità per il mancato recapito della posta in quanto non di propria competenza in ragione dell'Accordo Sindacale sul recapito dell'08 febbraio 2018. Non ritenendo sufficiente le giustificazioni addotte dal dipendente con nota prot. DISC/4797/BER/2022 del 21/06/2022 delle Risorse Umane veniva comminata a la sanzione disciplinare della Controparte_1
multa per un importo pari ad ore quattro di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53,54 e 55 del vigente CCNL, sanzione impugnata dal dipendente che richiedeva, ai sensi dell'art. 7 legge 300/70, la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato;
non avendo aderito a detta istanza promuoveva il presente il ricorso. Parte_1
In diritto deduceva che in base all'Accordo Sindacale dell'08 febbraio
2018 le Linee Mercato (quale quella n 35 in cui è applicato ) CP_1
2 operando nelle Articolazioni di Base e nelle Articolazioni Linea
Business, in cui sono allocate le attività di notifica degli atti giudiziari, debbano farsi carico anche di queste ultime attività.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio deducendo di essere applicato dal giorno 07 ottobre Controparte_1
2019 alla linea mercato n. 35 di Roma, di non aver rilasciato gli atti giudiziari per rifiuto, ma come disguido poiché gli atti giudiziari in questione dovevano essere affidati ad Parte_2
come specificato nell'accordo; rappresentava che il modello
[...]
di recapito joint delivery, applicato nell'area capitolina, è caratterizzato dalla sussistenza di due distinte reti di consegna: l
[...]
che l'attività di notifica degli Parte_3
atti giudiziari è devoluto alle in Parte_3
quanto il verbale di accordo, assegna alle dette Articolazioni il compito di provvedere alla notificazione degli atti giudiziarie e non alle Linee
Mercato, con conseguente infondatezza giuridica del fatto contestato, non costituendo esso inadempimento. Contestava altresì la legittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.06.2023 il Giudice Dott. Picozzi ammetteva la prova in ordine alla disposizione del capo ufficio relativa alla consegna della raccomandata in contrassegno di cui alla contestazione
3 disciplinare con rinvio all'udienza del 26.02.2024 per l'audizione di due testi di parte resistente.
All'udienza del 26.02.2024 venivano ascoltati due testi di parte resistente e all'esito l'udienza veniva rinviata per discussione.
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice Dott.ssa AC, in sostituzione del Dott. Picozzi, ammetteva ulteriore prova per testi sul cap. 4 prima parte del ricorso, rinviando all'udienza del 20.02.2025 per l'escussione di due testi di parte ricorrente.
In data 30.01.2025 parte resistente presentava istanza di revoca dell'ordinanza del 18.11.2024. Seguiva rinvio al 30.10.2025.
All'udienza del 30.10.2025 la causa, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della ulteriore prova testimoniale, veniva discussa e decisa da questo Giudice, designato in sostituzione del Dott. Picozzi, come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
La controversia verte sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata da con nota prot. DISC/4797/BER/2022 del Parte_1
21/06/2022 a (multa per un importo pari ad ore Controparte_1
quattro di retribuzione) ai sensi degli artt. 52, 53,54 e 55 del CCNL.
Il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1996 n. 604 secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della
4 giusta causa di licenziamento o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si estende anche alla materia delle sanzioni disciplinari conservative, in quanto spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto oggettivi e soggettivi della sanzione.
In altri termini grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto nella sua materialità e delle condizioni di validità ed efficacia delle sanzioni;
spetta al lavoratore provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Ritiene questo Giudicante che il datore di lavoro non abbia dato prova dell'inadempimento del lavoratore e quindi della rilevanza giuridica del fatto contestato.
Parte ricorrente deduce che il dipendente abbia operato in contrasto con le disposizioni aziendali impartitegli, ritenendo altresì non accoglibili le giustificazioni rese in data 13.06.2022 da perché Controparte_1
infondate alla luce dell'Accordo Sindacale dell'08 febbraio 2018.
, infatti, sostiene che le linee di Mercato operando nelle Parte_1
articolazioni di base e nelle articolazioni in cui sono Parte_3
allocate le attività di notifica degli atti giudiziari debbano farsi carico anche di quest'ultime, laddove il resistente sostiene che la notifica degli atti giudiziari invece non sia di competenza delle linee di Mercato sempre in ragione del contenuto dell'accordo sindacale dell'08.02.2018.
5 Punto focale della controversia è la sussistenza per il personale applicato alle linee di mercato dell'obbligo di eseguire la notificazione degli atti giudiziari e la consegna della posta in contrassegno.
La insussistenza di un obbligo in tal senso si evince già dal tenore letterale della contestazione del 16.5.2022 mossa al resistente laddove si parla di condotta in contrasto con le disposizioni aziendali impartitegli senza alcun specifico riferimento alla fonte dell'obbligo asseritamente disatteso (neppure laddove si afferma che il direttore del
CD avrebbe chiarito al resistente che gli atti erano di sua competenza).
Né la disamina dell'accordo sindacale dell'08 febbraio 2018 conferma l'interpretazione fornita da , basata unicamente Parte_1
sull'assioma che operando le Linee Mercato (quale quella n 35 in cui è applicato il sig. ) nelle Articolazioni di Base e nelle CP_1
Articolazioni in cui sono allocate le attività di notifica Parte_3
degli atti giudiziari, le stesse debbano farsi carico anche di queste ultime attività.
Se è vero che l'accordo dell'08 febbraio 2018 statuisce che nei modelli di recapito in esso descritti (modello a giorni alterni e modello joint delivery assicurato da due reti ossia articolazione di base e articolazione linea business) opereranno laddove presenti le Linee di
Mercato, è altrettanto vero che:
- l'accordo statuisce che le linee di mercato sono focalizzate su attività di logistica a supporto di altre articolazioni di recapito
6 (es. viaggetti, alimentazione PDD, collegamenti da e per UP, vuotatura cassette, pick up) e attività di recapito per i Grandi
Clienti del territorio di riferimento;
- l'accordo prevede che l'attività delle linee di Mercato e il carico di lavoro sono gestiti attraverso il modelli ATP e in esso le attività sono valorizzate in termini di percorrenza e durata di esecuzione alla stregua dei grandi trasportatori;
- l'accordo statuisce altresì che le attività di notifica degli atti giudiziari saranno allocate all'interno di entrambe le allocazioni, di base e business.
Come evidenziato da parte resistente l'accordo non alloca le Linee di Mercato nelle articolazioni di base e nelle articolazioni
[...]
ma prevede che “ove presenti” opereranno nei modelli di Pt_3
recapito (modello a giorni alterni e modello joint delivery), disposizione che già di per sé sarebbe sufficiente a smentire la tesi di parte ricorrente che le vuole necessariamente inserite nelle articolazioni di base e business.
Le linee di mercato in realtà, all'interno dell'accordo, sono considerate come un'articolazione distinta (e quindi aggiuntiva) dall'articolazione di base e Linea Business (vedasi ad esempio a pag. 7 dell'accordo dove si legge ” la differenziazione fra CD e
PDD è definita in funzione del numero di articolazioni
7 (articolazione di base, articolazione linea business e linea mercato), previste per il centro di recapito”).
Inoltre le parti negoziali hanno individuato espressamente le attività affidate alle linee di mercato con una apposita elencazione che non ricomprende la notifica degli atti giudiziari per poi specificare che
“le attività di notifica degli atti giudiziari sono di competenza delle articolazioni di Business”(pag. 7 dell'accordo). Pt_3
L'accordo quindi non solo ha individuato le attività di competenza delle Linee di Mercato ma ha espressamente individuato le articolazioni (di e Business) che debbono occuparsi della Pt_2
notifica degli atti giudiziari, senza riferimento alle Linee di
Mercato.
La natura distinta di articolazione della linea di mercato che si
“aggiunge” alle altre articolazioni per operare ove presente nei modelli di recapito previsti dall'accordo, l'elencazione apposita delle attività devolute alle linee di mercato, le modalità specifiche di valutazione della attività delle linee di mercato, unitamente alla formulazione di una norma dell'accordo appositamente destinata ad individuare le articolazioni deputate alla notifica degli atti giudiziari, smentiscono la tesi di parte ricorrente.
Dunque dall'accordo in questione discende che l'attività di notifica degli atti giudiziari non rientra nella competenza delle linee di mercato e del relativo personale (ivi compreso l'odierno resistente).
8 Né ha indicato altra fonte giuridica e documentazione Parte_1
atta a dimostrare la sussistenza dell'obbligo in questione.
Quanto alla prova testimoniale assunta in giudizio si evidenzia che, questo Giudice anche alla luce degli esiti dell'istruttoria già espletata prima che la causa al medesimo pervenisse per sostituzione del Giudice Dott. Picozzi, ha ritenuto l'irrilevanza della prova testi disposta con ordinanza del 18.11.2024 dalla Dott.ssa
AC (sempre in sostituzione) sul capitolo di prova n. 4 ammesso per parte ricorrente (“Il dipendente, considerate le circostanze sopra rappresentate, si è rifiutato di prendere in carico gli oggetti postali nonostante il Direttore del CD gli avesse chiarito che gli atti erano di sua competenza”) essendo incontestata la mancata presa in carico e essendo la questione della competenza evidentemente connessa all'interpretazione dell'accordo per cui è causa.
Ciò posto anche l'esame testimoniale ha fatto emergere che non vi fosse un obbligo di notifica degli atti giudiziari per gli addetti alla linea di mercato, in ragione della peculiarietà e natura della attività svolte perché indirizzate ai grandi utenti.
All'udienza del 26.02.2024 il teste così riferiva in Tes_1
ordine alle mansioni di coloro che svolgono la linea di Mercato:
“La Linea Mercato si differenzia dal normale postino in termini di volumi di consegna perché la posta viene recapitata a clienti di ragguardevoli dimensioni. Si tratta di consegne dirette. Si può
9 trattare di società, di ministeri, di ambasciate. La consegna può anche avvenire ai portieri purché si svolga in modo rapido e diretto. Perché le consegne che vengono effettuate con automezzi non riguardano una singola via ma una intera zona nell'ambito di un cap….nell'ambito del servizio cui siamo addetti io e il resistente portiamo raccomandate (che costituiscono la priorità rispetto alla posta ordinaria) e portiamo anche la posta ordinaria…).
Con particolare riferimento agli atti giudiziari il teste riferiva: “ Per gli atti giudiziari la situazione è un pò ambigua in quanto di solito sono rivolti a una determinata persona che deve apporre la firma per ricevuta con relativa dichiarazione del ricevente. Per questo non dovrebbero rientrare nell'ambito di servizio di Linea
Mercato.” rappresentando altresì che non essendo mai stato chiarito con sicurezza se gli atti giudiziari dovessero essere consegnati dagli addetti alla linea di mercato lui e gli altri colleghi avevano tentato le consegne per spirito collaborativo.
Sempre all'udienza del 26.02.2024 il teste riferiva: Testimone_2
“La rete mercato si occupa di grandi utenti, come ad esempio può essere il Tribunale, l'Inail, le Ferrovie dello Stato. L'addetto al recapito nell'ambito della Linea Mercato non è tenuto a fare le ricerche come il portalettere del singolo destinatario ma consegna la corrispondenza al grande utente che normalmente ha un portiere
o un addetto alla ricezione della posta. Poteva capitare in qualche
10 caso che la linea mercato consegnasse anche presso un palazzo purché vi fosse il portiere. Se gli atti giudiziari sono indirizzati a un grande utente l'addetto al recapito Linea Mercato esegue la consegna come la effettua per le raccomandate e i contrassegni sempre indirizzati ai grandi utenti. Di solito non mi veniva consegnata corrispondenza non indirizzata ai grandi utenti. Poteva capitare che un contrassegno, un atto giudiziario, una raccomandata o un pacco fosse da recapitare all'interno di un grande utente e in quel caso per facilitare il servizio effettuavo il recapito. Tuttavia non è compito dell'addetto al recapito della linea di mercato di eseguire tali lavorazioni perché i compiti assegnati all'addetto della linea di mercato non consentono di rispettare i tempi fissati per le attività che deve svolgere. Infatti perdere tempo nell'attività di ricerca. Secondo il regolamento di Parte_1
l'addetto alla linea mercato non deve fare l'attività di consegna come il normale postino ma le attività di cui ho parlato sopra. Se fa altro lo fa di sua iniziativa per collaborare. A volte, poteva capitare che consegnassi un contrassegno o altro a un utente non grande ma lo facevo per mia volontà, non ero obbligato”.
Né ha dedotto alcunchè in ordine alla evidente Parte_1
incompatibilità tra l'attività di ricerca che richiede la consegna dell'atto giudiziario e le caratteristiche proprie dell'attività delle linee di mercato (attività di logistica a supporto di altre articolazioni
11 di recapito e attività di recapito per i Grandi Clienti del territorio di riferimento).
Inoltre dall'esame testimoniale è emerso che anche in relazione agli atti giudiziari indirizzati ai grandi utenti gli addetti alla linea di mercato provvedevano in qualche caso e per mero spirito collaborativo.
E tuttavia nel caso di specie, la contestazione mossa al resistente non ha neppure ad oggetto atti giudiziari indirizzati ai grandi utenti.
Infatti se dal modello MPT risulta che la linea di Mercato n. 35 di
Roma di cui è titolare comprende grandi utenti Controparte_1
come Ater, Consiglio di Stato e Tribunale e Procura per i Minori, dalla lettera di contestazione risulta che gli atti giudiziari per cui è causa non erano indirizzati ai grandi utenti e quindi anche sotto questo profilo non risulta provato l'inadempimento del lavoratore.
Quanto all'altro fatto contestato (mancata consegna di un contrassegno in Via Giulia al civico 66) non ha dato Parte_1
prova che la consegna delle raccomandate in contrassegno fosse in carico alle linee di mercato, laddove il resistente ha dedotto che
(come emerge dal Mod. MPT) per detto indirizzo è prevista la consegna diretta a civico (ossia mediante consegna della posta al portiere dello stabile del civico interessato dalla consegna, senza obbligo di consegnare i prodotti postali nelle mani del destinatario e di cercare la cassetta postale di quest'ultimo) e che nel caso di
12 servizio di posta raccomandata in contrassegno il destinatario è tenuto al pagamento di un dato importo, ciò che invece implica un contatto con il destinatario stesso e non con il portiere.
Né dalla prova testimoniale è emerso l'obbligo per il resistente di consegnare le raccomandate in contrassegno, avendo i testimoni suindicati fatto emergere sul punto che non vi fosse un ordine di servizio o una disposizione scritta e che a tanto provvedevano di loro volontà.
In ogni caso la ricorrente, gravata dall'onere assertivo e probatorio,
a fronte delle contestazioni del resistente non ha offerto alcun elemento di valutazione in ordine al requisito della concreta esigibilità della prestazione lavorativa in questione, limitandosi alla produzione dell'accordo per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve ritenersi l'inesigibilità del comportamento preteso e l'infondatezza oltre che la genericità della contestazione, da cui l'illegittimità della sanzione, per cui il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
13 come in dispositivo.
Roma, decisa il 30 ottobre 2025
14
Il Giudice
SE TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato la società adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Tribunale di Roma, respinta ogni contraria eccezione
e difesa, così giudicare: -Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della multa per un importo pari ad ore quattro (4) di retribuzione irrogato, da , nei confronti del Parte_1
dipendente , con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
A sostegno del ricorso parte ricorrente deduceva che , Controparte_1
dipendente di , applicato al CD Roma Rec. Centro, in Parte_1
qualità di portalettere titolare della Linea Mercato n. 35, in data
14.04.2022 riceveva dalla Specialista di Produzione Silvia Lupidi un mazzetto portalettere contenente 49 invii di cui n. 6 Atti Giudiziari, che tuttavia alle 09.15 il dipendente tornava alla Sezione Posta Registrata
1 per restituire i 6 Atti Giudiziari dichiarando che tale tipologia di prodotto non fosse di Sua competenza in quanto titolare di Linea
Mercato, che in data 15.04.2022 il dipendente rilasciava n. 4 Atti
Giudiziari per la stessa motivazione e che in data 19.04.2022 reiterava il suddetto comportamento rilasciando n. 28 Atti Giudiziari e n. 1
Raccomandata contrassegno, con la medesima dichiarazione “non di sua competenza”. Quindi rappresentava che con nota Parte_1
prot./DISC/3968/BER/2022 del 16/05/2022 venivano elevate formali contestazioni al dipendente ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, invitandolo a produrre eventuali giustificazioni entro 5 gg, che il dipendente sentito in data 13/06/2022 declinava ogni responsabilità per il mancato recapito della posta in quanto non di propria competenza in ragione dell'Accordo Sindacale sul recapito dell'08 febbraio 2018. Non ritenendo sufficiente le giustificazioni addotte dal dipendente con nota prot. DISC/4797/BER/2022 del 21/06/2022 delle Risorse Umane veniva comminata a la sanzione disciplinare della Controparte_1
multa per un importo pari ad ore quattro di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53,54 e 55 del vigente CCNL, sanzione impugnata dal dipendente che richiedeva, ai sensi dell'art. 7 legge 300/70, la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato;
non avendo aderito a detta istanza promuoveva il presente il ricorso. Parte_1
In diritto deduceva che in base all'Accordo Sindacale dell'08 febbraio
2018 le Linee Mercato (quale quella n 35 in cui è applicato ) CP_1
2 operando nelle Articolazioni di Base e nelle Articolazioni Linea
Business, in cui sono allocate le attività di notifica degli atti giudiziari, debbano farsi carico anche di queste ultime attività.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio deducendo di essere applicato dal giorno 07 ottobre Controparte_1
2019 alla linea mercato n. 35 di Roma, di non aver rilasciato gli atti giudiziari per rifiuto, ma come disguido poiché gli atti giudiziari in questione dovevano essere affidati ad Parte_2
come specificato nell'accordo; rappresentava che il modello
[...]
di recapito joint delivery, applicato nell'area capitolina, è caratterizzato dalla sussistenza di due distinte reti di consegna: l
[...]
che l'attività di notifica degli Parte_3
atti giudiziari è devoluto alle in Parte_3
quanto il verbale di accordo, assegna alle dette Articolazioni il compito di provvedere alla notificazione degli atti giudiziarie e non alle Linee
Mercato, con conseguente infondatezza giuridica del fatto contestato, non costituendo esso inadempimento. Contestava altresì la legittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.06.2023 il Giudice Dott. Picozzi ammetteva la prova in ordine alla disposizione del capo ufficio relativa alla consegna della raccomandata in contrassegno di cui alla contestazione
3 disciplinare con rinvio all'udienza del 26.02.2024 per l'audizione di due testi di parte resistente.
All'udienza del 26.02.2024 venivano ascoltati due testi di parte resistente e all'esito l'udienza veniva rinviata per discussione.
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice Dott.ssa AC, in sostituzione del Dott. Picozzi, ammetteva ulteriore prova per testi sul cap. 4 prima parte del ricorso, rinviando all'udienza del 20.02.2025 per l'escussione di due testi di parte ricorrente.
In data 30.01.2025 parte resistente presentava istanza di revoca dell'ordinanza del 18.11.2024. Seguiva rinvio al 30.10.2025.
All'udienza del 30.10.2025 la causa, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della ulteriore prova testimoniale, veniva discussa e decisa da questo Giudice, designato in sostituzione del Dott. Picozzi, come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
La controversia verte sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata da con nota prot. DISC/4797/BER/2022 del Parte_1
21/06/2022 a (multa per un importo pari ad ore Controparte_1
quattro di retribuzione) ai sensi degli artt. 52, 53,54 e 55 del CCNL.
Il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1996 n. 604 secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della
4 giusta causa di licenziamento o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si estende anche alla materia delle sanzioni disciplinari conservative, in quanto spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto oggettivi e soggettivi della sanzione.
In altri termini grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto nella sua materialità e delle condizioni di validità ed efficacia delle sanzioni;
spetta al lavoratore provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Ritiene questo Giudicante che il datore di lavoro non abbia dato prova dell'inadempimento del lavoratore e quindi della rilevanza giuridica del fatto contestato.
Parte ricorrente deduce che il dipendente abbia operato in contrasto con le disposizioni aziendali impartitegli, ritenendo altresì non accoglibili le giustificazioni rese in data 13.06.2022 da perché Controparte_1
infondate alla luce dell'Accordo Sindacale dell'08 febbraio 2018.
, infatti, sostiene che le linee di Mercato operando nelle Parte_1
articolazioni di base e nelle articolazioni in cui sono Parte_3
allocate le attività di notifica degli atti giudiziari debbano farsi carico anche di quest'ultime, laddove il resistente sostiene che la notifica degli atti giudiziari invece non sia di competenza delle linee di Mercato sempre in ragione del contenuto dell'accordo sindacale dell'08.02.2018.
5 Punto focale della controversia è la sussistenza per il personale applicato alle linee di mercato dell'obbligo di eseguire la notificazione degli atti giudiziari e la consegna della posta in contrassegno.
La insussistenza di un obbligo in tal senso si evince già dal tenore letterale della contestazione del 16.5.2022 mossa al resistente laddove si parla di condotta in contrasto con le disposizioni aziendali impartitegli senza alcun specifico riferimento alla fonte dell'obbligo asseritamente disatteso (neppure laddove si afferma che il direttore del
CD avrebbe chiarito al resistente che gli atti erano di sua competenza).
Né la disamina dell'accordo sindacale dell'08 febbraio 2018 conferma l'interpretazione fornita da , basata unicamente Parte_1
sull'assioma che operando le Linee Mercato (quale quella n 35 in cui è applicato il sig. ) nelle Articolazioni di Base e nelle CP_1
Articolazioni in cui sono allocate le attività di notifica Parte_3
degli atti giudiziari, le stesse debbano farsi carico anche di queste ultime attività.
Se è vero che l'accordo dell'08 febbraio 2018 statuisce che nei modelli di recapito in esso descritti (modello a giorni alterni e modello joint delivery assicurato da due reti ossia articolazione di base e articolazione linea business) opereranno laddove presenti le Linee di
Mercato, è altrettanto vero che:
- l'accordo statuisce che le linee di mercato sono focalizzate su attività di logistica a supporto di altre articolazioni di recapito
6 (es. viaggetti, alimentazione PDD, collegamenti da e per UP, vuotatura cassette, pick up) e attività di recapito per i Grandi
Clienti del territorio di riferimento;
- l'accordo prevede che l'attività delle linee di Mercato e il carico di lavoro sono gestiti attraverso il modelli ATP e in esso le attività sono valorizzate in termini di percorrenza e durata di esecuzione alla stregua dei grandi trasportatori;
- l'accordo statuisce altresì che le attività di notifica degli atti giudiziari saranno allocate all'interno di entrambe le allocazioni, di base e business.
Come evidenziato da parte resistente l'accordo non alloca le Linee di Mercato nelle articolazioni di base e nelle articolazioni
[...]
ma prevede che “ove presenti” opereranno nei modelli di Pt_3
recapito (modello a giorni alterni e modello joint delivery), disposizione che già di per sé sarebbe sufficiente a smentire la tesi di parte ricorrente che le vuole necessariamente inserite nelle articolazioni di base e business.
Le linee di mercato in realtà, all'interno dell'accordo, sono considerate come un'articolazione distinta (e quindi aggiuntiva) dall'articolazione di base e Linea Business (vedasi ad esempio a pag. 7 dell'accordo dove si legge ” la differenziazione fra CD e
PDD è definita in funzione del numero di articolazioni
7 (articolazione di base, articolazione linea business e linea mercato), previste per il centro di recapito”).
Inoltre le parti negoziali hanno individuato espressamente le attività affidate alle linee di mercato con una apposita elencazione che non ricomprende la notifica degli atti giudiziari per poi specificare che
“le attività di notifica degli atti giudiziari sono di competenza delle articolazioni di Business”(pag. 7 dell'accordo). Pt_3
L'accordo quindi non solo ha individuato le attività di competenza delle Linee di Mercato ma ha espressamente individuato le articolazioni (di e Business) che debbono occuparsi della Pt_2
notifica degli atti giudiziari, senza riferimento alle Linee di
Mercato.
La natura distinta di articolazione della linea di mercato che si
“aggiunge” alle altre articolazioni per operare ove presente nei modelli di recapito previsti dall'accordo, l'elencazione apposita delle attività devolute alle linee di mercato, le modalità specifiche di valutazione della attività delle linee di mercato, unitamente alla formulazione di una norma dell'accordo appositamente destinata ad individuare le articolazioni deputate alla notifica degli atti giudiziari, smentiscono la tesi di parte ricorrente.
Dunque dall'accordo in questione discende che l'attività di notifica degli atti giudiziari non rientra nella competenza delle linee di mercato e del relativo personale (ivi compreso l'odierno resistente).
8 Né ha indicato altra fonte giuridica e documentazione Parte_1
atta a dimostrare la sussistenza dell'obbligo in questione.
Quanto alla prova testimoniale assunta in giudizio si evidenzia che, questo Giudice anche alla luce degli esiti dell'istruttoria già espletata prima che la causa al medesimo pervenisse per sostituzione del Giudice Dott. Picozzi, ha ritenuto l'irrilevanza della prova testi disposta con ordinanza del 18.11.2024 dalla Dott.ssa
AC (sempre in sostituzione) sul capitolo di prova n. 4 ammesso per parte ricorrente (“Il dipendente, considerate le circostanze sopra rappresentate, si è rifiutato di prendere in carico gli oggetti postali nonostante il Direttore del CD gli avesse chiarito che gli atti erano di sua competenza”) essendo incontestata la mancata presa in carico e essendo la questione della competenza evidentemente connessa all'interpretazione dell'accordo per cui è causa.
Ciò posto anche l'esame testimoniale ha fatto emergere che non vi fosse un obbligo di notifica degli atti giudiziari per gli addetti alla linea di mercato, in ragione della peculiarietà e natura della attività svolte perché indirizzate ai grandi utenti.
All'udienza del 26.02.2024 il teste così riferiva in Tes_1
ordine alle mansioni di coloro che svolgono la linea di Mercato:
“La Linea Mercato si differenzia dal normale postino in termini di volumi di consegna perché la posta viene recapitata a clienti di ragguardevoli dimensioni. Si tratta di consegne dirette. Si può
9 trattare di società, di ministeri, di ambasciate. La consegna può anche avvenire ai portieri purché si svolga in modo rapido e diretto. Perché le consegne che vengono effettuate con automezzi non riguardano una singola via ma una intera zona nell'ambito di un cap….nell'ambito del servizio cui siamo addetti io e il resistente portiamo raccomandate (che costituiscono la priorità rispetto alla posta ordinaria) e portiamo anche la posta ordinaria…).
Con particolare riferimento agli atti giudiziari il teste riferiva: “ Per gli atti giudiziari la situazione è un pò ambigua in quanto di solito sono rivolti a una determinata persona che deve apporre la firma per ricevuta con relativa dichiarazione del ricevente. Per questo non dovrebbero rientrare nell'ambito di servizio di Linea
Mercato.” rappresentando altresì che non essendo mai stato chiarito con sicurezza se gli atti giudiziari dovessero essere consegnati dagli addetti alla linea di mercato lui e gli altri colleghi avevano tentato le consegne per spirito collaborativo.
Sempre all'udienza del 26.02.2024 il teste riferiva: Testimone_2
“La rete mercato si occupa di grandi utenti, come ad esempio può essere il Tribunale, l'Inail, le Ferrovie dello Stato. L'addetto al recapito nell'ambito della Linea Mercato non è tenuto a fare le ricerche come il portalettere del singolo destinatario ma consegna la corrispondenza al grande utente che normalmente ha un portiere
o un addetto alla ricezione della posta. Poteva capitare in qualche
10 caso che la linea mercato consegnasse anche presso un palazzo purché vi fosse il portiere. Se gli atti giudiziari sono indirizzati a un grande utente l'addetto al recapito Linea Mercato esegue la consegna come la effettua per le raccomandate e i contrassegni sempre indirizzati ai grandi utenti. Di solito non mi veniva consegnata corrispondenza non indirizzata ai grandi utenti. Poteva capitare che un contrassegno, un atto giudiziario, una raccomandata o un pacco fosse da recapitare all'interno di un grande utente e in quel caso per facilitare il servizio effettuavo il recapito. Tuttavia non è compito dell'addetto al recapito della linea di mercato di eseguire tali lavorazioni perché i compiti assegnati all'addetto della linea di mercato non consentono di rispettare i tempi fissati per le attività che deve svolgere. Infatti perdere tempo nell'attività di ricerca. Secondo il regolamento di Parte_1
l'addetto alla linea mercato non deve fare l'attività di consegna come il normale postino ma le attività di cui ho parlato sopra. Se fa altro lo fa di sua iniziativa per collaborare. A volte, poteva capitare che consegnassi un contrassegno o altro a un utente non grande ma lo facevo per mia volontà, non ero obbligato”.
Né ha dedotto alcunchè in ordine alla evidente Parte_1
incompatibilità tra l'attività di ricerca che richiede la consegna dell'atto giudiziario e le caratteristiche proprie dell'attività delle linee di mercato (attività di logistica a supporto di altre articolazioni
11 di recapito e attività di recapito per i Grandi Clienti del territorio di riferimento).
Inoltre dall'esame testimoniale è emerso che anche in relazione agli atti giudiziari indirizzati ai grandi utenti gli addetti alla linea di mercato provvedevano in qualche caso e per mero spirito collaborativo.
E tuttavia nel caso di specie, la contestazione mossa al resistente non ha neppure ad oggetto atti giudiziari indirizzati ai grandi utenti.
Infatti se dal modello MPT risulta che la linea di Mercato n. 35 di
Roma di cui è titolare comprende grandi utenti Controparte_1
come Ater, Consiglio di Stato e Tribunale e Procura per i Minori, dalla lettera di contestazione risulta che gli atti giudiziari per cui è causa non erano indirizzati ai grandi utenti e quindi anche sotto questo profilo non risulta provato l'inadempimento del lavoratore.
Quanto all'altro fatto contestato (mancata consegna di un contrassegno in Via Giulia al civico 66) non ha dato Parte_1
prova che la consegna delle raccomandate in contrassegno fosse in carico alle linee di mercato, laddove il resistente ha dedotto che
(come emerge dal Mod. MPT) per detto indirizzo è prevista la consegna diretta a civico (ossia mediante consegna della posta al portiere dello stabile del civico interessato dalla consegna, senza obbligo di consegnare i prodotti postali nelle mani del destinatario e di cercare la cassetta postale di quest'ultimo) e che nel caso di
12 servizio di posta raccomandata in contrassegno il destinatario è tenuto al pagamento di un dato importo, ciò che invece implica un contatto con il destinatario stesso e non con il portiere.
Né dalla prova testimoniale è emerso l'obbligo per il resistente di consegnare le raccomandate in contrassegno, avendo i testimoni suindicati fatto emergere sul punto che non vi fosse un ordine di servizio o una disposizione scritta e che a tanto provvedevano di loro volontà.
In ogni caso la ricorrente, gravata dall'onere assertivo e probatorio,
a fronte delle contestazioni del resistente non ha offerto alcun elemento di valutazione in ordine al requisito della concreta esigibilità della prestazione lavorativa in questione, limitandosi alla produzione dell'accordo per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve ritenersi l'inesigibilità del comportamento preteso e l'infondatezza oltre che la genericità della contestazione, da cui l'illegittimità della sanzione, per cui il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
13 come in dispositivo.
Roma, decisa il 30 ottobre 2025
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Il Giudice
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