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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1047/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 6.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ANGELINI Jacopo, Via Molise 9 - Avezzano (Aq)
CONTRO
E MOLISE Controparte_1 avv.ti DI GIANDOMENICO Antonio e SEMPRONI Luca,
C.so Umberto I, n.18 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 11.6.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso un decret Parte_1
c.p.c. (n.119/2024) emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento, in favore di
[...]
Controparte_2
della complessiva somma di
[...]
€11.453,84 per quote sindacali relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dovute per l'iscrizione dei lavoratori alla suddetta Federazione, importi trattenuti nelle buste paga e tuttavia non versati alla CP_1
La cooperativa opponente eccepiva il difetto di prova del credito, non essendo state prodotte le buste paga dei lavoratori, se effettivamente iscritti alla Federazione, dalle quali evincere l'ammontare delle quote dovute, e non essendo provato che le stesse fossero state effettivamente accantonate e non versate dalla Cooperativa.
La Federazione opposta si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i. opposto e contestando le eccezioni avversarie.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente osservato che l'avvenuta nomina, con decreto in data 5.12.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art.2545- sexiesdecies c.c., di un Commissario Governativo per la gestione commissariale della cooperativa opponente, pur con conseguente revoca del Consiglio di Amministrazione, non rileva quale causa di interruzione del processo.
L'art.2545-sexiesdecies (Gestione commissariale) c.c. dispone che “[I]. Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. [II]. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza. [III]. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere
2 i provvedimenti di cui al quarto comma. [IV]. Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati”.
Conformemente alla suddetta disposizione, nel cennato decreto in data 5.12.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato disposto (art.3) che “Al Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito della revisione ordinaria. In particolare, il Commissario deve:
1. Accertare lo stato dell'ente e la capacità di perseguire lo scopo sociale e di conseguenza valutare l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
2. Verificare le attività poste in essere successivamente alla conclusione degli accertamenti, in particolare le determinazioni assunte dall'assemblea dei soci del 17 ottobre 2024; 3. Effettuare i versamenti dovuti in relazione al contributo di revisione e al 3% degli utili del bilancio d'esercizio;
4. Verificare la regolarità dei rapporti di lavoro istaurati con i soci, in relazione allo scopo mutualistico e all'attività svolta in concreto. Nell'ipotesi in cui il Commissario incaricato dovesse riscontrare i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa, ne proporrà l'adozione a questa Autorità di vigilanza”.
Non è stata dunque disposta una liquidazione coatta amministrativa, ma il Commissario governativo, pur sostituendosi al Consiglio di Amministrazione, è stato incaricato di valutare l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed, all'esito delle verifiche in ordine a lo stato dell'ente e la capacità di perseguire lo scopo sociale, di (eventualmente) proporre all'Autorità di vigilanza l'adozione della liquidazione coatta amministrativa.
Non essendo pertanto venuta meno la capacità processuale della società cooperativa opponente, che continua a esistere come soggetto giuridico, non ricorre dunque una causa di interruzione del processo.
Del resto, è stato affermato che neppure l'ipotesi inversa, di cessazione della gestione commissariale, può integrare un evento interruttivo:
• “(…) Il venir meno della gestione commissariale e la conseguente cessazione dall'incarico del commissario governativo non erano idonee a determinare l'interruzione del processo e non precludevano la pronuncia nel merito, giacché esse non hanno determinato la perdita della capacità della società di stare in giudizio di cui all'art. 299 c.p.c.. Infatti, la procura alle liti rilasciata dall'organo rappresentativo di una persona giuridica conserva la propria efficacia anche quando, nel corso del giudizio, l'organo che aveva rilasciato la procura sia stato soppresso e sostituito da un altro e differente organo rappresentativo (Cass. 12 novembre 1999, n. 761, in fattispecie relativa ad appello proposto per l' da difensore munito di procura alle liti già rilasciata da Pt_2 un commissario straordinario non più in carica;
in senso conforme: Cass. 12 dicembre 2001, n. 15666; Cass. 13 settembre 2002, n. 13434; Cass. 9 febbraio 2005, n. 2636; Cass. 9 febbraio 2005, n. 2656; Cass. 7 aprile 2006, n. 8281; Cass. 22 maggio 2007, n. 11847: Cass. 12 luglio
3 2017, n. 17216; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32880): la detta procura, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata, atteso che l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna è atto del rappresentato e non del rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo (Cass. 13 settembre 2002, n. 13434, cit., e successive conformi). Tale successiva manifestazione di volontà non è dedotto sia intervenuta: anzi, come ricorda la sentenza impugnata (pag. 9), l'avvocato (…) che aveva introdotto in giudizio per la società cooperativa, era stata "confermata", a seguito della cessazione della gestione commissariale, con procura rilasciata con atto depositato l'8 novembre 2005 (…)” (Cassazione civile sez. I, 14/03/2023, n.7380, in motivazione).
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Nel merito il ricorso è infondato, alla luce della scrittura privata in data 7.2.2024, prodotta già in sede monitoria ed avente il seguente tenore:
• (PI ), in persona del suo legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Sulmona alla via Cavriani n. 6, dichiara di essere debitrice della somma di euro 11.453,84, nei confronti della
[...]
con sede Controparte_3 Controparte_4 in Pescara alla via Bardet n.67, in persona del Segretario Generale Sig. (c.f.: Controparte_5 [...]
), per le quote sindacali degli anni 2020 (da giugn e C.F._1 (fino a settembre), dei lavoratori iscritti alla suddetta Federazione. La si obbliga al pagamento dell'importo di euro Parte_3 12.453,84, nei confronti della presso il domicilio della Federazione in Pescara Controparte_1 alla via Bardet n. 67, in due rate, di euro 5.726,92 ciascuna, la prima da versarsi entro e non oltre il 29.02.2024 e la seconda da versarsi entro e non oltre il giorno 04.04.2024. Il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle predette rate legittimerà la ad CP_3 agire nei confronti della Cooperativa avvalendosi della presente scrittura di di debito. Pescara, 07.02.2024 San Rocco SocietàCooperativa:Sociale (P.I. ) (il legale rappresentante pro-tempore”. P.IVA_1
Detta scrittura costituisce infatti un evidente riconoscimento di debito che, a norma dell'art.1988 (Promessa di pagamento e ricognizione di debito) c.c.,
“(…) dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Ma la parte opponente non ha fornito la prova contraria della inesistenza del rapporto fondamentale e della non debenza delle somme.
Né ha provato la sussistenza di fatti modificativi od estintivi del diritto riconosciuto nella scrittura provata, onere del quale era del pari gravata, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità:
• “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi", per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare, "sub specie facti", l'esistenza del rapporto fondamentale;
conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 cod.civ., anche la prova contraria deve riguardare la
4 sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sussistente la prova contraria del credito, sulla base di una diversa interpretazione prospettata dalla parte, di una disposizione contrattuale concernente il medesimo diritto).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17423 del 08/08/2007-Rv. 599638 - 01).
Inoltre, nel caso di specie alla scrittura privata all'esame deve altresì attribuirsi natura confessoria, considerato che, oltre al contenuto di riconoscimento del debito della parte opposta, è ivi specificato puntualmente il rapporto sottostante (“per le quote sindacali degli anni 2020 (da giugno), 2021, 2022 e 2023 (fino a settembre), dei lavoratori iscritti alla suddetta Federazione”) ed è ammesso il mancato pagamento (“dichiara di essere debitrice (…) si obbliga al pagamento”), dovendosi richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che in una siffatta fattispecie ritiene preclusa anche la prova contraria (comunque non fornita nel presente giudizio):
• “La promessa di pagamento, dal punto di vista processuale, dispensa colui a favore del quale la dichiarazione è stata fatta, dall'onere di provare i fatti costitutivi del debito come relevatio ab onere probandi. Nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione.” (Cassazione civile, sez. II, 20/04/2018, n. 9880,
che in motivazione ha specificato che “Alle dichiarazioni contenute in tale scrittura la Corte territoriale ha invece attribuito natura confessoria, sul rilievo che nella stessa era specificato il rapporto sottostante la promessa di restituzione. La statuizione è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte. Se infatti, in linea generale, la promessa di pagamento, che secondo il più recente orientamento di questa corte ha natura negoziale (Cass. 15 luglio 2016 n.14533), possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall'onere di provarne i fatti costitutivi c.d. relevatio ab onere probandi (ex multis Cass. 13.6.2014 n.13506), nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. 5 ottobre 2017 n.23246).”);
• “La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;
è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza.” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017, Rv. 645574 - 01).
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Infine, la scrittura all'esame, non essendo stata disconosciuta, riveste nel presente giudizio efficacia di piena prova (per gli effetti giuridici sopra richiamati) a norma dell'art.2702 (Efficacia della scrittura privata) c.c., che dispone che
“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
5 considerata come riconosciuta”; la scrittura deve infatti legalmente considerarsi come riconosciuta ai sensi dell'art.215 (Riconoscimento tacito della scrittura privata), che dispone al comma 1 che “[I]. La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (…) 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
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L'opposizione dev'essere pertanto rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (n.119/2024) e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del giudizio di opposizione che Controparte_2 liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti DI GIANDOMENICO Antonio e SEMPRONI Luca.
Così deciso in Pescara in data 6.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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