Decreto presidenziale 31 maggio 2023
Decreto presidenziale 1 agosto 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Decreto presidenziale 22 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09811/2025REG.PROV.COLL.
N. 01453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2024, proposto dal Comune di San Michele di Serino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente D’Ambito Rifiuti di Avellino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 02956/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. CA AN e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Comune ricorrente ha impugnato la delibera di Consiglio d’Ambito n. 23 del 27 aprile 2023 dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Avellino” recante la costituzione della nuova società in house denominata “Irpinia Rifiuti Zero Spa”, quale modalità di gestione del “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, chiedendone l’annullamento al T.a.r Salerno che, con la sentenza oggetto di gravame, respingeva la domanda, ritenendo il Comune privo della legittimazione alla impugnazione degli atti dell’Ente d’ambito relativi alla scelta della modalità di gestione della raccolta dei rifiuti urbani.
Rilevato che, stante l’intervenuta messa liquidazione della società controinteressata e successiva revoca delle delibere istitutive della medesima (cfr. delibere n. 7 ed 8 del 2025), l’appellante ha rappresentato il conseguimento del bene della vita a cui aspirava e, con la memoria depositata in data 17 giugno 2025, ha concluso chiedendo la sopravvenuta improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese di lite.
Rilevato, pertanto, che il presente giudizio va definito mediante declaratoria di improcedibilità dell’appello e che le spese del grado possono essere compensate, secondo quanto espressamente richiesto dalla parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese del grado tra le parti, fermo il diritto del Comune alla ripetizione del contributo unificato dall’Ente d’Ambito di Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
LU CA, Presidente
CA Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
CA AN, Consigliere, Estensore
LU Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AN | LU CA |
IL SEGRETARIO