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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
codice fiscale , sede in LATINA (LT), rappresentato e con Parte_1 C.F._1
difesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, con studio in Via Aulo Plauzio n. 5 - 00185 Roma (RM),
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria (C.F.: , come da procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio del nominato procuratore.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso estratto di ruolo
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi del l'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 3 ha proposto opposizione avverso una lista di carichi pendenti rilasciata su sua Parte_1 richiesta dall' , eccependo in particolare la prescrizione relativamente alla cartella Controparte_1
n. 05720110039552171 per euro 14.867,64.
Si è costituita l' eccependo il difetto di giurisdizione, riferendosi la cartella Controparte_1 contestata a tributi erariali, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto spiegata avverso un mero estratto di ruolo e, comunque, nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Deve senz'altro trovare accoglimento l'eccepito difetto di giurisdizione.
Va infatti osservato che il ricorrente, pur qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ha eccepito la prescrizione della cartella esattoriale n. 05720110039552171 non a seguito della notifica della relativa ingiunzione di pagamento ma all'esito del rilascio, su sua richiesta, dell'estratto di ruolo da parte del concessionario: è del tutto evidente, tuttavia, già dalla semplice prospettazione della domanda, che non ricorrono gli estremi per qualificarla ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che costituisce il presupposto dell'opposizione in parola.
L'opposizione all'esecuzione è infatti il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) mentre è assolutamente pacifico che, diversamente dal ruolo che
è un atto amministrativo impositivo, l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico formato dell'esattore su richiesta del debitore “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta” (cfr. Cass. S.U. 19704/2015); ne consegue che, non essendo stata intrapresa dall'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, la domanda spiegata non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., potendo al massimo essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell . Controparte_1
Tralasciando, pertanto, il profilo relativo all'ammissibilità o meno dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo (sulla quale peraltro a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, a norma del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile» non pare esservi più alcun dubbio, anche tenuto conto dell'interpretazione offerta da, come osservato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022 secondo cui la norma in questione è pacificamente applicabile anche ai giudizi pendenti), occorre evidenziare che una simile contestazione sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la cartella contestata riferita al mancato pagamento di un'entrata di natura tributaria.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le
pagina2 di 3 addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non potendo, pertanto, l'estratto di ruolo essere qualificato quale atto dell'esecuzione forzata ,è evidente che ogni rilievo relativo alla cartella esattoriale, anche relativamente alla prescrizione maturata successivamente alla sua notifica, avrebbe dovuto essere sollevato innanzi alla commissione tributaria: “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU 8770/2016).
Ne consegue che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, modificato ed integrato con D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi individuati con riferimento all'importo della cartella oggetto di impugnazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elena Saviano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_1 dell'opposta entrate riscossione in euro 1.701,00 per compensi, oltre accessori (spese CP_1 generali al 15% Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
codice fiscale , sede in LATINA (LT), rappresentato e con Parte_1 C.F._1
difesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, con studio in Via Aulo Plauzio n. 5 - 00185 Roma (RM),
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria (C.F.: , come da procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio del nominato procuratore.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso estratto di ruolo
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi del l'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina1 di 3 ha proposto opposizione avverso una lista di carichi pendenti rilasciata su sua Parte_1 richiesta dall' , eccependo in particolare la prescrizione relativamente alla cartella Controparte_1
n. 05720110039552171 per euro 14.867,64.
Si è costituita l' eccependo il difetto di giurisdizione, riferendosi la cartella Controparte_1 contestata a tributi erariali, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto spiegata avverso un mero estratto di ruolo e, comunque, nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Deve senz'altro trovare accoglimento l'eccepito difetto di giurisdizione.
Va infatti osservato che il ricorrente, pur qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ha eccepito la prescrizione della cartella esattoriale n. 05720110039552171 non a seguito della notifica della relativa ingiunzione di pagamento ma all'esito del rilascio, su sua richiesta, dell'estratto di ruolo da parte del concessionario: è del tutto evidente, tuttavia, già dalla semplice prospettazione della domanda, che non ricorrono gli estremi per qualificarla ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che costituisce il presupposto dell'opposizione in parola.
L'opposizione all'esecuzione è infatti il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) mentre è assolutamente pacifico che, diversamente dal ruolo che
è un atto amministrativo impositivo, l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico formato dell'esattore su richiesta del debitore “che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta” (cfr. Cass. S.U. 19704/2015); ne consegue che, non essendo stata intrapresa dall'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, la domanda spiegata non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., potendo al massimo essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell . Controparte_1
Tralasciando, pertanto, il profilo relativo all'ammissibilità o meno dell'opposizione spiegata avverso l'estratto di ruolo (sulla quale peraltro a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, a norma del quale «L'estratto di ruolo non è impugnabile» non pare esservi più alcun dubbio, anche tenuto conto dell'interpretazione offerta da, come osservato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022 secondo cui la norma in questione è pacificamente applicabile anche ai giudizi pendenti), occorre evidenziare che una simile contestazione sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la cartella contestata riferita al mancato pagamento di un'entrata di natura tributaria.
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le
pagina2 di 3 addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non potendo, pertanto, l'estratto di ruolo essere qualificato quale atto dell'esecuzione forzata ,è evidente che ogni rilievo relativo alla cartella esattoriale, anche relativamente alla prescrizione maturata successivamente alla sua notifica, avrebbe dovuto essere sollevato innanzi alla commissione tributaria: “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU 8770/2016).
Ne consegue che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, modificato ed integrato con D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi individuati con riferimento all'importo della cartella oggetto di impugnazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elena Saviano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_1 dell'opposta entrate riscossione in euro 1.701,00 per compensi, oltre accessori (spese CP_1 generali al 15% Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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