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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/09/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 324/2013 R.G. introitata in data 09.04.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] fisc rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISAFULLI STELLARIO, giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CANGEMI GIORGIO, come da procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/12/2012, il Dott. conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e premettendo di svolgere servizio, quale medico sostituto di Controparte_1
Continuità Assistenziale, alle dipendenze dell' , esponeva Controparte_1 che in data 26/04/2011, in Fondachelli Fantina (ME), poco dopo le ore 08:00 del mattino, dopo aver concluso un turno di 24 ore di servizio, sulla strada di ritorno verso casa con la propria autovettura modello Mitsubishi OUTLANDER targata DJ 262 HM, nel percorrere una semicurva, aveva perso il controllo del mezzo, a causa dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia e della presenza di sostanze scivolose, andando a sbattere su entrambi i bordi della strada, con conseguente danneggiamento della propria autovettura. L'attore deduceva e documentava l'intervento sui luoghi della Polizia Municipale del Comune di Fondachelli Fantina, producendo il relativo verbale e riferiva inoltre che il veicolo veniva trasportato per le riparazioni necessarie presso la Caselli Motors SRL di mediante CP_1
l'ausilio di un carro-attrezzi, a fronte di una spesa documentata con fattura di €. 250,00. Sosteneva
pagina1 di 5 pertanto il Dott. , di aver diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio Parte_1 mezzo in itinere a causa o in occasione dell'attività professionale svolta alle dipendenze della convenuta, atteso che lo stesso era stato autorizzato dall' ad utilizzare per il servizio CP_2 il proprio mezzo, come da attestazione prodotta in atti.
Deduceva, altresì, che i danni al mezzo venivano descritti nella fattura della Caselli Motors
SRL del 31/05/2011 ed ammontavano a complessivi €. 10.751,16, mentre per il periodo di fermo del proprio autoveicolo, il Dott. , al fine di poter continuare a svolgere la sua professione, era stato Pt_1 costretto a noleggiare un'altra autovettura, effettuando un ulteriore esborso documentato di €.
1.076,00.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di: 1) Ritenere e dichiarare che l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_1 rifondere tutti i danni conseguiti dall'attore a seguito del sinistro di cui trattasi, per i motivi di cui in narrativa, ovvero con qualsiasi altra statuizione;
2) Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni riportati a seguito del sinistro de quo, ammontanti complessivamente ad €. 12.077,16 (Euro dodicimilasettantasette/16), di cui €. 10.751,16 per i danni riportati dal veicolo modello Mitsubishi OUTLANDER targato DJ 262 HM;
€. 250,00 per le spese di trasporto dell'automezzo in officina con il carro -attrezzi ed €. 1.076,00 per le spese di noleggio dell'autovettura sostitutiva, oltre al danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e interessi dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo;
3) Disporre tutti gli accertamenti che si riterranno utili e conducenti ai fini della causa;
4) Con riserva, in caso di contrasto, di articolazione di ulteriori mezzi istruttori;
5) Con vittoria di tutte le spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 06/04/2013, si costituiva l'
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che la Controparte_1 richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta all'ente proprietaria della strada avendo l'attore dedotto quale causa del sinistro al presenza di sostanza scivolosa;
rilevando l'interruzione del nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso a causa dell'asserita elevata velocità del mezzo, nonché contestando l'ammontare dei danni richiesti dall'attore e chiedendo la riduzione della somma eventualmente dovuta, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa e susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
pagina2 di 5 Secondo costante giurisprudenza anche di merito (cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile
Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre
2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che anche ove fosse provato l'an della pretesa attorea, le domande di cui all'atto introduttivo non potrebbero trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare il danno ai sensi dell'art. 2697c.c. per effetto dell'incidente in esame.
Le fatture prodotte attestano, infatti, solamente che l'automobile dell'attore è stata riparata ma non possono provare che i danni subiti siano conseguenza del sinistro avvenuto il 26.04.2011. Né a tale lacuna istruttoria avrebbe potuto supplire l'audizione dell'autore della fattura medesima non potendo chiaramente il carrozziere, cui il medico si è rivolto, deporre sull'origine dei danni riparati trattandosi di circostanza sottratta alla sua conoscenza diretta e non potendo, comunque, il teste esprimere giudizi e/o valutazioni (cfr. ordinanza resa in data 20/07/2018).
Anche il verbale redatto dalla polizia municipale intervenuta sui luoghi elenca sinteticamente solo alcuni danni non includenti le numerosissime voci indicate in fattura.
Quanto al riconoscimento degli esborsi per il carro attrezzi o per il noleggio auto, questi avrebbero presupposto la dimostrazione del nesso causale tra il sinistro e i danni, nesso contestato Cont dall' unitamente all'eccessività del quantum richieto.
Anche la somma che l'attore riferisce essere stata ammessa al passivo del fallimento della Cont Compagni Assicurativa che garantiva la copertura dei danni in itinere per i dipendenti dell' risulta essere di importo differente rispetto a quella richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
A quanto sopra si aggiunga che la riparazione dell'auto prima del giudizio ha impedito ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei danni come riportati nella fattura prodotta e al nesso causale tra gli stessi e l'evento dannoso nonché la compatibilità tra i danni medesimi con una velocità moderata nella guida attesa anche, come detto, la specifica contestazione sul punto della parte convenuta.
pagina3 di 5 Deve, invero, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699
c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Non avendo la parte attrice fatto ricorso ai suddetti strumenti, ha precluso l'effettuazione degli accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove.
Le risultanze di causa, inoltre, rendono dubbia la stessa sussistenza della legittimazione passiva Cont dell' atteso che sia negli atti stragiudiziali prodotti (cf. denuncia di sinistro del 26.04.2011 a firma del Dott. ), sia nell'atto di citazione, l'attore ha fatto riferimento, quale causa del sinistro, alla Pt_1 presenza di sostanze scivolose sull'asfalto che avrebbero, quindi, legittimato la proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti dell'Ente su cui la dedotta insidia insisteva.
L'attore, inoltre, (su cui incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda Cont ex art. 2697 c.c.) a fronte della precisa eccezione sollevata dall' conseguente alla dedotta non compatibilità dei danni con una guida a velocità moderata, non ha provato tale ultima circostanza.
La Suprema Corte ha chiarito che il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla riconoscimento del danno, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (cfr. Cass 16282/05) come la probabile violazione delle norme del codice della strada da parte dell'istante.
L'incertezza del quadro probatorio conduce, pertanto, al rigetto delle domande attoree.
Le spese non possono che seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di giudizio che liquida in euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Messina il 19/09/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
pagina4 di 5 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 324/2013 R.G. introitata in data 09.04.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] fisc rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISAFULLI STELLARIO, giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CANGEMI GIORGIO, come da procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/12/2012, il Dott. conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e premettendo di svolgere servizio, quale medico sostituto di Controparte_1
Continuità Assistenziale, alle dipendenze dell' , esponeva Controparte_1 che in data 26/04/2011, in Fondachelli Fantina (ME), poco dopo le ore 08:00 del mattino, dopo aver concluso un turno di 24 ore di servizio, sulla strada di ritorno verso casa con la propria autovettura modello Mitsubishi OUTLANDER targata DJ 262 HM, nel percorrere una semicurva, aveva perso il controllo del mezzo, a causa dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia e della presenza di sostanze scivolose, andando a sbattere su entrambi i bordi della strada, con conseguente danneggiamento della propria autovettura. L'attore deduceva e documentava l'intervento sui luoghi della Polizia Municipale del Comune di Fondachelli Fantina, producendo il relativo verbale e riferiva inoltre che il veicolo veniva trasportato per le riparazioni necessarie presso la Caselli Motors SRL di mediante CP_1
l'ausilio di un carro-attrezzi, a fronte di una spesa documentata con fattura di €. 250,00. Sosteneva
pagina1 di 5 pertanto il Dott. , di aver diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio Parte_1 mezzo in itinere a causa o in occasione dell'attività professionale svolta alle dipendenze della convenuta, atteso che lo stesso era stato autorizzato dall' ad utilizzare per il servizio CP_2 il proprio mezzo, come da attestazione prodotta in atti.
Deduceva, altresì, che i danni al mezzo venivano descritti nella fattura della Caselli Motors
SRL del 31/05/2011 ed ammontavano a complessivi €. 10.751,16, mentre per il periodo di fermo del proprio autoveicolo, il Dott. , al fine di poter continuare a svolgere la sua professione, era stato Pt_1 costretto a noleggiare un'altra autovettura, effettuando un ulteriore esborso documentato di €.
1.076,00.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di: 1) Ritenere e dichiarare che l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_1 rifondere tutti i danni conseguiti dall'attore a seguito del sinistro di cui trattasi, per i motivi di cui in narrativa, ovvero con qualsiasi altra statuizione;
2) Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni riportati a seguito del sinistro de quo, ammontanti complessivamente ad €. 12.077,16 (Euro dodicimilasettantasette/16), di cui €. 10.751,16 per i danni riportati dal veicolo modello Mitsubishi OUTLANDER targato DJ 262 HM;
€. 250,00 per le spese di trasporto dell'automezzo in officina con il carro -attrezzi ed €. 1.076,00 per le spese di noleggio dell'autovettura sostitutiva, oltre al danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e interessi dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo;
3) Disporre tutti gli accertamenti che si riterranno utili e conducenti ai fini della causa;
4) Con riserva, in caso di contrasto, di articolazione di ulteriori mezzi istruttori;
5) Con vittoria di tutte le spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 06/04/2013, si costituiva l'
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che la Controparte_1 richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta all'ente proprietaria della strada avendo l'attore dedotto quale causa del sinistro al presenza di sostanza scivolosa;
rilevando l'interruzione del nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso a causa dell'asserita elevata velocità del mezzo, nonché contestando l'ammontare dei danni richiesti dall'attore e chiedendo la riduzione della somma eventualmente dovuta, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa e susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
pagina2 di 5 Secondo costante giurisprudenza anche di merito (cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile
Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre
2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che anche ove fosse provato l'an della pretesa attorea, le domande di cui all'atto introduttivo non potrebbero trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare il danno ai sensi dell'art. 2697c.c. per effetto dell'incidente in esame.
Le fatture prodotte attestano, infatti, solamente che l'automobile dell'attore è stata riparata ma non possono provare che i danni subiti siano conseguenza del sinistro avvenuto il 26.04.2011. Né a tale lacuna istruttoria avrebbe potuto supplire l'audizione dell'autore della fattura medesima non potendo chiaramente il carrozziere, cui il medico si è rivolto, deporre sull'origine dei danni riparati trattandosi di circostanza sottratta alla sua conoscenza diretta e non potendo, comunque, il teste esprimere giudizi e/o valutazioni (cfr. ordinanza resa in data 20/07/2018).
Anche il verbale redatto dalla polizia municipale intervenuta sui luoghi elenca sinteticamente solo alcuni danni non includenti le numerosissime voci indicate in fattura.
Quanto al riconoscimento degli esborsi per il carro attrezzi o per il noleggio auto, questi avrebbero presupposto la dimostrazione del nesso causale tra il sinistro e i danni, nesso contestato Cont dall' unitamente all'eccessività del quantum richieto.
Anche la somma che l'attore riferisce essere stata ammessa al passivo del fallimento della Cont Compagni Assicurativa che garantiva la copertura dei danni in itinere per i dipendenti dell' risulta essere di importo differente rispetto a quella richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
A quanto sopra si aggiunga che la riparazione dell'auto prima del giudizio ha impedito ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei danni come riportati nella fattura prodotta e al nesso causale tra gli stessi e l'evento dannoso nonché la compatibilità tra i danni medesimi con una velocità moderata nella guida attesa anche, come detto, la specifica contestazione sul punto della parte convenuta.
pagina3 di 5 Deve, invero, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699
c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Non avendo la parte attrice fatto ricorso ai suddetti strumenti, ha precluso l'effettuazione degli accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove.
Le risultanze di causa, inoltre, rendono dubbia la stessa sussistenza della legittimazione passiva Cont dell' atteso che sia negli atti stragiudiziali prodotti (cf. denuncia di sinistro del 26.04.2011 a firma del Dott. ), sia nell'atto di citazione, l'attore ha fatto riferimento, quale causa del sinistro, alla Pt_1 presenza di sostanze scivolose sull'asfalto che avrebbero, quindi, legittimato la proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti dell'Ente su cui la dedotta insidia insisteva.
L'attore, inoltre, (su cui incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda Cont ex art. 2697 c.c.) a fronte della precisa eccezione sollevata dall' conseguente alla dedotta non compatibilità dei danni con una guida a velocità moderata, non ha provato tale ultima circostanza.
La Suprema Corte ha chiarito che il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla riconoscimento del danno, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (cfr. Cass 16282/05) come la probabile violazione delle norme del codice della strada da parte dell'istante.
L'incertezza del quadro probatorio conduce, pertanto, al rigetto delle domande attoree.
Le spese non possono che seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di giudizio che liquida in euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Messina il 19/09/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
pagina4 di 5 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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