2. ((L'AIRE e' costituita)) da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis. ((L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 2-ter. ((Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR)) .
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe ((del comune di iscrizione all'AIRE)) il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
5. ((L'AIRE)) contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe ((di cui al comma 5)) , se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. ((Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:)) a) ((i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;)) b) ((il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;)) c) ((i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;)) d) ((i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;)) e) ((il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;)) f) ((il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);)) g) ((le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.)) 9-bis. ((L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125)) .
10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.