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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7115/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053725249000 300 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4531/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con la cartella di pagamento in esame, l'Agenzia ha annullato il precedente sgravio del 27 novembre 2023.
Come precisato dalla Corte di cassazione nell'ipotesi in cui l'Ufficio proceda alla iscrizione a ruolo di somme che sono state erroneamente sgravate, pur non essendo necessaria una formale notifica al contribuente, è tuttavia necessario provvedere ad una comunicazione preventiva, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale (Cass. civ., n. 28521 del 2013 richiamata da Cass. civ., n.
22221/2019).
Nel caso di specie, tale comunicazione preventiva non è stata inviata, sicché il motivo di ricorso volto a denunciare tale omissione deve essere accolto.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La peculiarità della questione connessa peraltro alla complessa disciplina della definizione agevolata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7115/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053725249000 300 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4531/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con la cartella di pagamento in esame, l'Agenzia ha annullato il precedente sgravio del 27 novembre 2023.
Come precisato dalla Corte di cassazione nell'ipotesi in cui l'Ufficio proceda alla iscrizione a ruolo di somme che sono state erroneamente sgravate, pur non essendo necessaria una formale notifica al contribuente, è tuttavia necessario provvedere ad una comunicazione preventiva, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale (Cass. civ., n. 28521 del 2013 richiamata da Cass. civ., n.
22221/2019).
Nel caso di specie, tale comunicazione preventiva non è stata inviata, sicché il motivo di ricorso volto a denunciare tale omissione deve essere accolto.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La peculiarità della questione connessa peraltro alla complessa disciplina della definizione agevolata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate