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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3040/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Silvestro Rega Parte_1
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c., mediante il Parte_1
deposito di un ricorso, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
di € 7.282,71 e che risultava già oggetto di opposizione, in sede di pignoramento, dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
Il Tribunale fissava con decreto la data della prima udienza e disponeva che l'opponente provvedesse a notificare alla controparte, nei termini di legge, tale provvedimento unitamente al ricorso introduttivo;
in seguito, con ordinanza del
07/01/2025, veniva rilevata la mancata prova della predetta notifica alla parte opposta (non costituita in giudizio) e, pertanto, la causa veniva rinviata alla successiva udienza cartolare del 22/04/2025 onde permettere il deposito, ad opera del ricorrente, della prova della notifica in questione.
All'esito di tale seconda udienza, l'opponente dichiarava di non aver rinvenuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e, pertanto chiedeva l'assegnazione di un termine per rinnovare la suddetta notifica;
il Tribunale,
ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza cartolare del
2 03/06/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Come già premesso con l'ordinanza del 22/04/2025, secondo la giurisprudenza di legittimità l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza comporta l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
difatti, “[...] Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente
proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione
del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta
non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente
orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c.
all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per
opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle
sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba
considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di
impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del
ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto
ingiuntivo opposto [...]” (in motivazione Cass. civ. SS.UU 20604/2008).
In conclusione, l'opposizione in esame va dichiarata inammissibile. Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente preclude ogni indagine circa il merito dell'opposizione.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte opposta, nulla va statuito in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione in esame;
- Nulla sulle spese di lite.
Nola, 30/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3040/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Silvestro Rega Parte_1
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c., mediante il Parte_1
deposito di un ricorso, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1
di € 7.282,71 e che risultava già oggetto di opposizione, in sede di pignoramento, dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
Il Tribunale fissava con decreto la data della prima udienza e disponeva che l'opponente provvedesse a notificare alla controparte, nei termini di legge, tale provvedimento unitamente al ricorso introduttivo;
in seguito, con ordinanza del
07/01/2025, veniva rilevata la mancata prova della predetta notifica alla parte opposta (non costituita in giudizio) e, pertanto, la causa veniva rinviata alla successiva udienza cartolare del 22/04/2025 onde permettere il deposito, ad opera del ricorrente, della prova della notifica in questione.
All'esito di tale seconda udienza, l'opponente dichiarava di non aver rinvenuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e, pertanto chiedeva l'assegnazione di un termine per rinnovare la suddetta notifica;
il Tribunale,
ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza cartolare del
2 03/06/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Come già premesso con l'ordinanza del 22/04/2025, secondo la giurisprudenza di legittimità l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza comporta l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
difatti, “[...] Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente
proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione
del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta
non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente
orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c.
all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per
opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle
sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba
considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di
impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del
ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto
ingiuntivo opposto [...]” (in motivazione Cass. civ. SS.UU 20604/2008).
In conclusione, l'opposizione in esame va dichiarata inammissibile. Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente preclude ogni indagine circa il merito dell'opposizione.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte opposta, nulla va statuito in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione in esame;
- Nulla sulle spese di lite.
Nola, 30/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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