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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 785/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresenta e C.F._1
difesa dall'avv. Marisa De Corrado, elettivamente domiciliata in Vizzini via San
Giovanni n. 70.
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...]dal Controparte_1
21.10.2001,
nato a [...] il [...], residente in [...]dal 29.05.2012, Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]dal 28.02.1957, Controparte_3
residente in [...]dal 28.02.1957, Controparte_4
Controparte_5
[...]
CONVENUTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato con le forme di cui all'art. 143 cpc, Parte_1
conveniva innanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 CP_3
e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
premettendo:
• che, per accessione nel possesso al dante causa , in virtu' di Persona_1
atto di vendita redatto per scrittura privata in data 20.01.2010, ha posseduto e possiede, come prima della stessa ha posseduto il suddetto , per oltre Persona_1
20 anni, i seguenti immobili:
1. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19/21 (p. T), in catasto al foglio 80
part.lla 3235 sub 1 cat. A/4 cl. 3 vani 1,5, rendita 33,31, intestato a Controparte_2
nato a [...] il [...] (proprietario per ½) e nata a [...] Controparte_1
il 21/10/1915 (proprietaria per ½);
2. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19 (p. I) in catasto al foglio 80 part.lla
3235 sub 2 , cat. A/4, cl. 4, 3 vani, rendita 79,02, intestata a fu Controparte_5
e (usufruttuario per ½) e (proprietario per CP_4 Controparte_6
l'intero);
3. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19 (p. II) in catasto al foglio 80 part.lla
3235 sub. 3 cat. A/4 cl. 4 vani 3, rendita 79,02, intestato a nata Controparte_1
a Vizzini il 21/10/1915 (proprietaria per l'intero).
• Che , per oltre 20 anni, ha esercitato, sui citati immobili, un Parte_1
potere equipollente a quello del diritto di proprietà, in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta.
• Che gli intestatari si sono sempre disinteressati dei suddetti immobili,
trascurando, di fatto, di esercitare le facoltà afferenti al diritto reale corrispondente,
omettendo di effettuarvi manutenzione ordinaria e straordinaria.
2 • Che gli immobili citati non sono stati mai rivendicati da terzi soggetti.
Tanto premesso, ritenendo sussistenti i presupposti per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione sui suddetti immobili, ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito l'acquisto a titolo originario degli immobili meglio specificati sopra per intervenuto decorso del termine utile per usucapirli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 c.c. e 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Concessi i termini ex art. 183 VI cpc, la causa veniva istruita tramite escussione testimoniale. Con ordinanza del 21.06.2024, il Tribunale onerava l'attrice a depositare l'atto di citazione in formato nativo, l'originale delle citazioni testimoniali e la certificazione ipocatastale o attestazione notarile sostituiva, relative agli immobili oggetto di causa. Successivamente la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è inammissibile e deve essere rigettata per i motivi qui di seguito meglio specificati. Nel caso di specie, l'attrice non ha rispettato le procedure richieste per effettuare la notifica a persone aventi cittadinanza italiana e residenti in territori extra U.E. In tali casi, per il perfezionamento della notifica, occorre la necessaria cooperazione e assistenza giudiziaria dello Stato straniero presso cui effettuare la comunicazione giudiziaria, in modo tale da raggiungere un equilibrato bilanciamento tra l'interesse del notificante e quelli, contrapposti, del destinatario della notificazione. I requisiti minimi indispensabili per considerare legittima una notifica all'estero sono rispettivamente:
- un indirizzo noto;
- la traduzione degli atti, nel caso di persona non avente la cittadinanza italiana;
- il numero delle copie richieste.
3 La conoscenza di un indirizzo noto rappresenta, ictu oculi, il primo passo fondamentale e propedeutico per effettuare una notifica nei termini di legge. In tale solco gioca un ruolo fondamentale il comune di ultima residenza del destinatario dell'atto giudiziario, il quale è tenuto per legge a mantenere, gestire e aggiornare l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituito dalla Legge 27 ottobre 1988, n.
470. L'art. 1 della citata normativa, dispone infatti che, Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero
dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. Giurisprudenza concorde pone a carico del richiedente tutte le ricerche suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare l'indirizzo presso cui eseguire la notificazione. Sul punto, un arresto nomofilattico fondamentale è
rappresentato dalla sentenza n. 6737 del 10.05.2002 resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite secondo cui, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per questo solo fatto il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta,
invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27
ottobre 1988, n. 470, che costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del
4 cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta. Dalla documentazione versata in atti, si evince che l'attrice,
preso atto del mero trasferimento dei convenuti negli TA NI d'AM, abbia,
sic et simpliciter, notificato gli atti di citazione attraverso il deposito degli stessi nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ex art. 143 cpc. Il costante orientamento della giurisprudenza consente, tuttavia, di tratteggiare una disciplina che impone all'attore/ricorrente di ricercare, con l'ordinaria diligenza, la residenza o il domicilio effettivo del destinatario di un atto giudiziario attraverso gli uffici AIRE del comune di ultima residenza del medesimo, ed in caso di esito negativo, di fornire la prova delle ricerche effettuate. Tali adempimenti sono preordinati ad assicurare, anche sotto il mero aspetto di una fictio iuris, il rispetto del contraddittorio e consentire ai destinatari delle notifiche una effettiva conoscibilità legale dell'atto giudiziario.
Diversamente opinando, adducendo la circostanza dell'irreperibilità del destinatario di un atto giudiziario a cagione del trasferimento all'estero del medesimo, si legittimerebbe la pratica di promuovere azioni giudiziarie in totale spregio del diritto di difesa e del giusto processo per violazione delle regole sul contraddittorio. Per
quanto riguarda la disciplina giuridica applicabile, essa varia a seconda del paese di residenza del destinatario della notifica. In subiecta materia, la Convenzione
dell'AJA del 15.11.1965, ratificata in Italia con legge n. 6 febbraio 1981, n. 42, al fine di rendere conoscibile un atto giudiziario da notificarsi all'estero, onera ciascuno
Stato contraente a dotarsi di un Autorità Centrale – secondo i rispettivi ordinamenti, -
che assume l'obbligo di ricevere le richieste di notifica o di comunicazione proveniente da un altro Stato contraente e di darvi seguito (ex art. 2 convenzione).
Per espresso richiamo dell'art. 25 della citata convenzione, e per antica consuetudine
5 del diritto internazionale, nel caso in cui tra due paesi contraenti della convenzione,
sia stato siglato un trattato bilaterale, le disposizioni contenute in quest'ultimo prevalgono sul testo della convenzione. La valorizzazione dei trattati internazionali emerge, inoltre, dalla lettura dell'art. 142 cpc, che nel disciplinare il procedimento notificatorio nei confronti di un soggetto trasferitosi fuori dal territorio della
Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna (Cass. SS. UU.
22.06.2007 n. 14570). Nel caso di specie, gli TA NI d'AM (risultando i convenuti colà trasferiti) hanno aderito alla convenzione dell'AJA del 15.11.1963,
designando quale autorità Centrale, in accordo all'art. 2 della convenzione, il cd
Office of International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'attrice avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo del presente giudizio attraverso l'ufficio sopra specificato e adoperando gli specifici modelli reperibili nell'apposito indirizzo web https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4018507/International/usm94.pdf. Nel caso si provi l'irreperibilità del destinatario anche all'estero, un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 142, 143 cpc e 49 disp. Att. cpc letto contestualmente alle fonti extra statali e alle consuetudini internazionali cui l'ordinamento interno si deve conformare ex art. 10 Cost, impone di notificare l'atto all' di riferimento che poi provvederà alla pubblicazione dello Controparte_7
stesso nell'albo consolare, analogamente a quanto accade per il deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, In tema di notifiche di atti giudiziaria, quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso
6 l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 cpc,
fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario,
determinando altrimenti , la mera nullità della stessa (Cass. civ. sez. III 31.08.2015 n.
17307; conf. Cass. SS. UU. n. 14916/2016). Alla luce delle superiori considerazioni,
nel caso di specie, non può dirsi instaurato alcun rapporto processuale stante la inesistenza della notifica effettuata, sic et simpliciter, nelle forme di cui all'art. 143
cpc e 49 disp. Att. Cpc. nei confronti di soggetti trasferitisi in un paese extra U.E. La
mancata costituzione di un valido contraddittorio tra le parti impedisce, de facto, al
Tribunale adito, di analizzare il merito della domanda, che deve, pertanto essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara la domanda inammissibile per inesistenza della notifica e conseguente mancata costituzione di un valido contraddittorio processuale.
Così deciso in Caltagirone, 02.04.2025
Il GIUDICE
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 785/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresenta e C.F._1
difesa dall'avv. Marisa De Corrado, elettivamente domiciliata in Vizzini via San
Giovanni n. 70.
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...]dal Controparte_1
21.10.2001,
nato a [...] il [...], residente in [...]dal 29.05.2012, Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]dal 28.02.1957, Controparte_3
residente in [...]dal 28.02.1957, Controparte_4
Controparte_5
[...]
CONVENUTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato con le forme di cui all'art. 143 cpc, Parte_1
conveniva innanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 CP_3
e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
premettendo:
• che, per accessione nel possesso al dante causa , in virtu' di Persona_1
atto di vendita redatto per scrittura privata in data 20.01.2010, ha posseduto e possiede, come prima della stessa ha posseduto il suddetto , per oltre Persona_1
20 anni, i seguenti immobili:
1. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19/21 (p. T), in catasto al foglio 80
part.lla 3235 sub 1 cat. A/4 cl. 3 vani 1,5, rendita 33,31, intestato a Controparte_2
nato a [...] il [...] (proprietario per ½) e nata a [...] Controparte_1
il 21/10/1915 (proprietaria per ½);
2. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19 (p. I) in catasto al foglio 80 part.lla
3235 sub 2 , cat. A/4, cl. 4, 3 vani, rendita 79,02, intestata a fu Controparte_5
e (usufruttuario per ½) e (proprietario per CP_4 Controparte_6
l'intero);
3. casa sita in Vizzini v.le Margherita n. 19 (p. II) in catasto al foglio 80 part.lla
3235 sub. 3 cat. A/4 cl. 4 vani 3, rendita 79,02, intestato a nata Controparte_1
a Vizzini il 21/10/1915 (proprietaria per l'intero).
• Che , per oltre 20 anni, ha esercitato, sui citati immobili, un Parte_1
potere equipollente a quello del diritto di proprietà, in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta.
• Che gli intestatari si sono sempre disinteressati dei suddetti immobili,
trascurando, di fatto, di esercitare le facoltà afferenti al diritto reale corrispondente,
omettendo di effettuarvi manutenzione ordinaria e straordinaria.
2 • Che gli immobili citati non sono stati mai rivendicati da terzi soggetti.
Tanto premesso, ritenendo sussistenti i presupposti per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione sui suddetti immobili, ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito l'acquisto a titolo originario degli immobili meglio specificati sopra per intervenuto decorso del termine utile per usucapirli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 c.c. e 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Concessi i termini ex art. 183 VI cpc, la causa veniva istruita tramite escussione testimoniale. Con ordinanza del 21.06.2024, il Tribunale onerava l'attrice a depositare l'atto di citazione in formato nativo, l'originale delle citazioni testimoniali e la certificazione ipocatastale o attestazione notarile sostituiva, relative agli immobili oggetto di causa. Successivamente la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è inammissibile e deve essere rigettata per i motivi qui di seguito meglio specificati. Nel caso di specie, l'attrice non ha rispettato le procedure richieste per effettuare la notifica a persone aventi cittadinanza italiana e residenti in territori extra U.E. In tali casi, per il perfezionamento della notifica, occorre la necessaria cooperazione e assistenza giudiziaria dello Stato straniero presso cui effettuare la comunicazione giudiziaria, in modo tale da raggiungere un equilibrato bilanciamento tra l'interesse del notificante e quelli, contrapposti, del destinatario della notificazione. I requisiti minimi indispensabili per considerare legittima una notifica all'estero sono rispettivamente:
- un indirizzo noto;
- la traduzione degli atti, nel caso di persona non avente la cittadinanza italiana;
- il numero delle copie richieste.
3 La conoscenza di un indirizzo noto rappresenta, ictu oculi, il primo passo fondamentale e propedeutico per effettuare una notifica nei termini di legge. In tale solco gioca un ruolo fondamentale il comune di ultima residenza del destinatario dell'atto giudiziario, il quale è tenuto per legge a mantenere, gestire e aggiornare l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituito dalla Legge 27 ottobre 1988, n.
470. L'art. 1 della citata normativa, dispone infatti che, Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero
dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. Giurisprudenza concorde pone a carico del richiedente tutte le ricerche suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare l'indirizzo presso cui eseguire la notificazione. Sul punto, un arresto nomofilattico fondamentale è
rappresentato dalla sentenza n. 6737 del 10.05.2002 resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite secondo cui, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per questo solo fatto il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta,
invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27
ottobre 1988, n. 470, che costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del
4 cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta. Dalla documentazione versata in atti, si evince che l'attrice,
preso atto del mero trasferimento dei convenuti negli TA NI d'AM, abbia,
sic et simpliciter, notificato gli atti di citazione attraverso il deposito degli stessi nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ex art. 143 cpc. Il costante orientamento della giurisprudenza consente, tuttavia, di tratteggiare una disciplina che impone all'attore/ricorrente di ricercare, con l'ordinaria diligenza, la residenza o il domicilio effettivo del destinatario di un atto giudiziario attraverso gli uffici AIRE del comune di ultima residenza del medesimo, ed in caso di esito negativo, di fornire la prova delle ricerche effettuate. Tali adempimenti sono preordinati ad assicurare, anche sotto il mero aspetto di una fictio iuris, il rispetto del contraddittorio e consentire ai destinatari delle notifiche una effettiva conoscibilità legale dell'atto giudiziario.
Diversamente opinando, adducendo la circostanza dell'irreperibilità del destinatario di un atto giudiziario a cagione del trasferimento all'estero del medesimo, si legittimerebbe la pratica di promuovere azioni giudiziarie in totale spregio del diritto di difesa e del giusto processo per violazione delle regole sul contraddittorio. Per
quanto riguarda la disciplina giuridica applicabile, essa varia a seconda del paese di residenza del destinatario della notifica. In subiecta materia, la Convenzione
dell'AJA del 15.11.1965, ratificata in Italia con legge n. 6 febbraio 1981, n. 42, al fine di rendere conoscibile un atto giudiziario da notificarsi all'estero, onera ciascuno
Stato contraente a dotarsi di un Autorità Centrale – secondo i rispettivi ordinamenti, -
che assume l'obbligo di ricevere le richieste di notifica o di comunicazione proveniente da un altro Stato contraente e di darvi seguito (ex art. 2 convenzione).
Per espresso richiamo dell'art. 25 della citata convenzione, e per antica consuetudine
5 del diritto internazionale, nel caso in cui tra due paesi contraenti della convenzione,
sia stato siglato un trattato bilaterale, le disposizioni contenute in quest'ultimo prevalgono sul testo della convenzione. La valorizzazione dei trattati internazionali emerge, inoltre, dalla lettura dell'art. 142 cpc, che nel disciplinare il procedimento notificatorio nei confronti di un soggetto trasferitosi fuori dal territorio della
Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna (Cass. SS. UU.
22.06.2007 n. 14570). Nel caso di specie, gli TA NI d'AM (risultando i convenuti colà trasferiti) hanno aderito alla convenzione dell'AJA del 15.11.1963,
designando quale autorità Centrale, in accordo all'art. 2 della convenzione, il cd
Office of International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'attrice avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo del presente giudizio attraverso l'ufficio sopra specificato e adoperando gli specifici modelli reperibili nell'apposito indirizzo web https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4018507/International/usm94.pdf. Nel caso si provi l'irreperibilità del destinatario anche all'estero, un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 142, 143 cpc e 49 disp. Att. cpc letto contestualmente alle fonti extra statali e alle consuetudini internazionali cui l'ordinamento interno si deve conformare ex art. 10 Cost, impone di notificare l'atto all' di riferimento che poi provvederà alla pubblicazione dello Controparte_7
stesso nell'albo consolare, analogamente a quanto accade per il deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, In tema di notifiche di atti giudiziaria, quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso
6 l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 cpc,
fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario,
determinando altrimenti , la mera nullità della stessa (Cass. civ. sez. III 31.08.2015 n.
17307; conf. Cass. SS. UU. n. 14916/2016). Alla luce delle superiori considerazioni,
nel caso di specie, non può dirsi instaurato alcun rapporto processuale stante la inesistenza della notifica effettuata, sic et simpliciter, nelle forme di cui all'art. 143
cpc e 49 disp. Att. Cpc. nei confronti di soggetti trasferitisi in un paese extra U.E. La
mancata costituzione di un valido contraddittorio tra le parti impedisce, de facto, al
Tribunale adito, di analizzare il merito della domanda, che deve, pertanto essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara la domanda inammissibile per inesistenza della notifica e conseguente mancata costituzione di un valido contraddittorio processuale.
Così deciso in Caltagirone, 02.04.2025
Il GIUDICE
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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