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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 1988/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promossa da 3
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Vinciguerra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano C.F._2
Sallemi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi sulla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore , nata il [...], a [...], dalla Persona_1
convivenza more uxorio con . Deduceva il ricorrente CP_1
che la relazione con la resistente, iniziata nel 2021, era terminata nel
2024, subito dopo la nascita della figlia, a causa delle intromissioni nella vita della coppia del padre della , cui imputava CP_1
un'influenza negativa sulla figlia nei suoi confronti, determinando tensioni e conflitti. Deduceva inoltre il ricorrente che, a seguito della rottura della relazione con la resistente, la stessa aveva negato al l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti della figlia Pt_1
minore. Chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe le parti, con suo collocamento presso la madre, proponendo una regolamentazione del diritto di visita paterno, e che venisse disposto un assegno a suo carico per il mantenimento della figlia, di euro 150,00 mensili.
Si costituiva , la quale esponeva che il CP_1 Pt_1
aveva abbandonato lei e la figlia appena nata, mostrando totale disinteresse per quest'ultima; la convivenza tra i due si era rivelata difficoltosa a causa dei comportamenti del ricorrente, il quale era 5
solito fare uso di sostanze stupefacenti, sia durante lo stato di gravidanza della resistente che anche successivamente alla nascita della figlia, oltre all'abitudine di ricevere in casa soggetti tossicodipendenti, con i quali consumava stupefacenti in presenza delle stesse. Proprio per tali ragioni erano nati dei conflitti con il padre della . La resistente sosteneva pertanto l'assoluta CP_1
inidoneità del tenere da solo con sé la minore ancora in tenera Pt_1
età, nei cui confronti non avrebbe mai mostrato alcun affetto, e chiedeva l'affidamento esclusivo a sé della figlia;
Persona_1
chiedeva anche che venisse disposta una regolamentazione del diritto di visita paterno in ambiente protetto, in presenza di figure professionali qualificate, e previo monitoraggio ed approfondimento dell'equilibrio psicofisico del Pepi, anche mediante esami tossicologici. Chiedeva infine un contributo a titolo di mantenimento della figlia, in capo al padre, di euro 300,00.
All'udienza del 12.12.2024 il ricorrente dichiarava che la relazione con la era finita a causa delle continue interferenze CP_1
del padre della stessa, il quale era sempre presente in casa loro.
Affermava inoltre:“(…) è vero che in passato ho fumato qualche spinello, ma da quando ho saputo della gravidanza non l'ho fatto più in casa e se mi è capitato lo facevo fuori e mi lavavo sempre le mani prima di toccare la bambina. Ho fatto le analisi di recente e sono pulito. Non sono mai stato violento e non ho mai minacciato la mia 6
compagna”. Esternava infine il proprio interesse all'esercizio del diritto di visita, anche in spazio protetto.
La resistente mostrava la propria disponibilità per lo svolgimento con modalità protetta degli incontri padre-figlia.
Con ordinanza ex art. 473-bis 22 c.p.c. del 13.02.2025 veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, non ravvisandosi degli elementi concreti, sorretti da adeguato riscontro probatorio, da cui potersi desumere un comportamento pregiudizievole del padre nei confronti della minore, tale da giustificare una deroga a tale preferenziale regime;
venivano inoltre regolamentati gli incontri tra la minore ed il padre, da svolgersi due giorni a settimana, per un'ora, presso lo Spazio Neutro dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della madre con la minore. Si prevedeva inoltre in capo al padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, al netto dell'assegno unico universale, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore. Si riteneva infine opportuno che il ripetesse gli esami Pt_1
tossicologici, essendo comunque emersi dagli atti di causa degli elementi atti a ritenere che il predetto facesse uso di stupefacenti.
Proseguita la causa nel merito, il ricorrente chiedeva un ampliamento del tempo da trascorrere con la figlia, anche fuori dallo 7
Spazio Neutro, oltre ad una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico ad euro 150,00 mensili, date le difficoltà economiche in cui versava. Lo stesso, inoltre, produceva gli esiti di test tossicologici effettuati nei mesi di aprile e maggio 2025, attestanti una negatività a sostanze stupefacenti.
La resistente, dal canto suo, lamentava il mancato o parziale adempimento da parte del all'obbligo di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia, insistendo affinché gli incontri continuassero ad avvenire in modalità protetta, e contestando gli esiti negativi dei test tossicologici, in quanto programmati, e pertanto inattendibili.
Il P.M esprimeva il suo parere in data 15.10.2025.
Ciò premesso, va innanzitutto confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore , con Persona_1
suo collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi in giudizio degli elementi concreti di pregiudizio per la minore, giustificativi di una deroga a tale regime.
Invero le allegazioni di parte ricorrente riguardo ad un'inidoneità genitoriale del legate all'uso di sostanze Pt_1
stupefacenti da parte di quest'ultimo, sono rimaste sfornite di 8
adeguato riscontro probatorio, e sono state puntualmente contestate dal ricorrente stesso, il quale ha provato, con la produzione di referti clinici, l'assenza di tracce di droghe nel proprio organismo.
Il suddetto ha inoltre dimostrato di aver contribuito al mantenimento della figlia, sebbene in maniera discontinua.
Riguardo alla previsione dell'esercizio del diritto di visita paterno, tuttavia, tenuto conto della tenera età della minore (di poco più di un anno), nonché della forte conflittualità esistente tra le parti,
e tra il e la famiglia della resistente, si ritiene opportuno Pt_1
mantenere, in via prudenziale, una modalità protetta degli incontri padre-figlia, i quali avverranno, pertanto, fino al compimento del secondo anno di età della figlia, presso lo Spazio Neutro dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della e della figlia, in due CP_1
giorni infrasettimanali, per la durata di due ore per ciascun giorno, ed alternativamente il sabato o la domenica, per tre ore - demandando all'accordo tra le parti stesse e la struttura preposta la determinazione precisa dei giorni e degli orari di tali incontri -, onerando i Servizi Sociali di monitorare i suddetti incontri e di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare sull'andamento di essi. 9
Lo stesso peraltro, non si era opposto, ab initio, a tale Pt_1
modalità di incontro con la figlia, proprio in ragione dell'alta conflittualità sussistente con la resistente.
Successivamente, fino al compimento dei tre anni di età, i suddetti incontri potranno avvenire al di fuori dello spazio neutro, con esclusione dei pernotti, in particolare: per due pomeriggi a settimana, da concordarsi previamente tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori, dalle
16.30 alle 19.30, e a finesettimana alterni il sabato o la domenica, dalle 10.30 alle 21.30; alternativamente la Vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il primo gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre con esclusione dei pernotti il padre potrà, infine, tenere con sè la figlia nel mese di luglio o di agosto, per cinque giorni consecutivi, previo accordo tra le parti.
A partire, infine, dal compimento dei tre anni di età della minore, potranno essere inclusi nel diritto di visita anche i pernotti, a finesettimana alternati, dalle 16.30 del sabato alle 21.00 della domenica, fermi restando i due pomeriggi infrasettimanali già previsti;
inoltre il padre potrà tenere con sé la minore per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno,
e tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; infine una settimana consecutiva, comprensiva di pernotti, nel periodo di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. 10
Quanto al contributo al mantenimento della minore da porsi in capo al padre, non essendo emersi degli elementi sopravvenuti riguardanti la situazione economico-reddituale delle parti, in particolare essendo rimasto indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del rispetto a quanto rilevato in sede Pt_1
di provvedimenti provvisori ed urgenti, appare congruo confermarsi l'obbligo del di versare alla un assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
200,00 per il mantenimento della figlia, al netto dell'assegno unico, da corrispondersi per l'intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della medesima.
Si reputa, infine, congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente pronuncia.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
Dispone l'affidamento condiviso della minore , Persona_1
nata il [...], ad [...] i genitori, con suo collocamento 11
presso la madre, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui in parte motiva;
onera i Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare per iscritto al Giudice Tutelare trimestralmente in merito all'andamento degli incontri padre-figlia all'interno dello Spazio Neutro.
Pone a carico del sig. l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma di euro 200,00, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della figlia minore - al netto Persona_1
dell'assegno unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre
-, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 28.11.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa R. Scollo
12
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 1988/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promossa da 3
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Vinciguerra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano C.F._2
Sallemi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi sulla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore , nata il [...], a [...], dalla Persona_1
convivenza more uxorio con . Deduceva il ricorrente CP_1
che la relazione con la resistente, iniziata nel 2021, era terminata nel
2024, subito dopo la nascita della figlia, a causa delle intromissioni nella vita della coppia del padre della , cui imputava CP_1
un'influenza negativa sulla figlia nei suoi confronti, determinando tensioni e conflitti. Deduceva inoltre il ricorrente che, a seguito della rottura della relazione con la resistente, la stessa aveva negato al l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti della figlia Pt_1
minore. Chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe le parti, con suo collocamento presso la madre, proponendo una regolamentazione del diritto di visita paterno, e che venisse disposto un assegno a suo carico per il mantenimento della figlia, di euro 150,00 mensili.
Si costituiva , la quale esponeva che il CP_1 Pt_1
aveva abbandonato lei e la figlia appena nata, mostrando totale disinteresse per quest'ultima; la convivenza tra i due si era rivelata difficoltosa a causa dei comportamenti del ricorrente, il quale era 5
solito fare uso di sostanze stupefacenti, sia durante lo stato di gravidanza della resistente che anche successivamente alla nascita della figlia, oltre all'abitudine di ricevere in casa soggetti tossicodipendenti, con i quali consumava stupefacenti in presenza delle stesse. Proprio per tali ragioni erano nati dei conflitti con il padre della . La resistente sosteneva pertanto l'assoluta CP_1
inidoneità del tenere da solo con sé la minore ancora in tenera Pt_1
età, nei cui confronti non avrebbe mai mostrato alcun affetto, e chiedeva l'affidamento esclusivo a sé della figlia;
Persona_1
chiedeva anche che venisse disposta una regolamentazione del diritto di visita paterno in ambiente protetto, in presenza di figure professionali qualificate, e previo monitoraggio ed approfondimento dell'equilibrio psicofisico del Pepi, anche mediante esami tossicologici. Chiedeva infine un contributo a titolo di mantenimento della figlia, in capo al padre, di euro 300,00.
All'udienza del 12.12.2024 il ricorrente dichiarava che la relazione con la era finita a causa delle continue interferenze CP_1
del padre della stessa, il quale era sempre presente in casa loro.
Affermava inoltre:“(…) è vero che in passato ho fumato qualche spinello, ma da quando ho saputo della gravidanza non l'ho fatto più in casa e se mi è capitato lo facevo fuori e mi lavavo sempre le mani prima di toccare la bambina. Ho fatto le analisi di recente e sono pulito. Non sono mai stato violento e non ho mai minacciato la mia 6
compagna”. Esternava infine il proprio interesse all'esercizio del diritto di visita, anche in spazio protetto.
La resistente mostrava la propria disponibilità per lo svolgimento con modalità protetta degli incontri padre-figlia.
Con ordinanza ex art. 473-bis 22 c.p.c. del 13.02.2025 veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, non ravvisandosi degli elementi concreti, sorretti da adeguato riscontro probatorio, da cui potersi desumere un comportamento pregiudizievole del padre nei confronti della minore, tale da giustificare una deroga a tale preferenziale regime;
venivano inoltre regolamentati gli incontri tra la minore ed il padre, da svolgersi due giorni a settimana, per un'ora, presso lo Spazio Neutro dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della madre con la minore. Si prevedeva inoltre in capo al padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, al netto dell'assegno unico universale, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore. Si riteneva infine opportuno che il ripetesse gli esami Pt_1
tossicologici, essendo comunque emersi dagli atti di causa degli elementi atti a ritenere che il predetto facesse uso di stupefacenti.
Proseguita la causa nel merito, il ricorrente chiedeva un ampliamento del tempo da trascorrere con la figlia, anche fuori dallo 7
Spazio Neutro, oltre ad una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico ad euro 150,00 mensili, date le difficoltà economiche in cui versava. Lo stesso, inoltre, produceva gli esiti di test tossicologici effettuati nei mesi di aprile e maggio 2025, attestanti una negatività a sostanze stupefacenti.
La resistente, dal canto suo, lamentava il mancato o parziale adempimento da parte del all'obbligo di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia, insistendo affinché gli incontri continuassero ad avvenire in modalità protetta, e contestando gli esiti negativi dei test tossicologici, in quanto programmati, e pertanto inattendibili.
Il P.M esprimeva il suo parere in data 15.10.2025.
Ciò premesso, va innanzitutto confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore , con Persona_1
suo collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi in giudizio degli elementi concreti di pregiudizio per la minore, giustificativi di una deroga a tale regime.
Invero le allegazioni di parte ricorrente riguardo ad un'inidoneità genitoriale del legate all'uso di sostanze Pt_1
stupefacenti da parte di quest'ultimo, sono rimaste sfornite di 8
adeguato riscontro probatorio, e sono state puntualmente contestate dal ricorrente stesso, il quale ha provato, con la produzione di referti clinici, l'assenza di tracce di droghe nel proprio organismo.
Il suddetto ha inoltre dimostrato di aver contribuito al mantenimento della figlia, sebbene in maniera discontinua.
Riguardo alla previsione dell'esercizio del diritto di visita paterno, tuttavia, tenuto conto della tenera età della minore (di poco più di un anno), nonché della forte conflittualità esistente tra le parti,
e tra il e la famiglia della resistente, si ritiene opportuno Pt_1
mantenere, in via prudenziale, una modalità protetta degli incontri padre-figlia, i quali avverranno, pertanto, fino al compimento del secondo anno di età della figlia, presso lo Spazio Neutro dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della e della figlia, in due CP_1
giorni infrasettimanali, per la durata di due ore per ciascun giorno, ed alternativamente il sabato o la domenica, per tre ore - demandando all'accordo tra le parti stesse e la struttura preposta la determinazione precisa dei giorni e degli orari di tali incontri -, onerando i Servizi Sociali di monitorare i suddetti incontri e di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare sull'andamento di essi. 9
Lo stesso peraltro, non si era opposto, ab initio, a tale Pt_1
modalità di incontro con la figlia, proprio in ragione dell'alta conflittualità sussistente con la resistente.
Successivamente, fino al compimento dei tre anni di età, i suddetti incontri potranno avvenire al di fuori dello spazio neutro, con esclusione dei pernotti, in particolare: per due pomeriggi a settimana, da concordarsi previamente tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori, dalle
16.30 alle 19.30, e a finesettimana alterni il sabato o la domenica, dalle 10.30 alle 21.30; alternativamente la Vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il primo gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre con esclusione dei pernotti il padre potrà, infine, tenere con sè la figlia nel mese di luglio o di agosto, per cinque giorni consecutivi, previo accordo tra le parti.
A partire, infine, dal compimento dei tre anni di età della minore, potranno essere inclusi nel diritto di visita anche i pernotti, a finesettimana alternati, dalle 16.30 del sabato alle 21.00 della domenica, fermi restando i due pomeriggi infrasettimanali già previsti;
inoltre il padre potrà tenere con sé la minore per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno,
e tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; infine una settimana consecutiva, comprensiva di pernotti, nel periodo di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. 10
Quanto al contributo al mantenimento della minore da porsi in capo al padre, non essendo emersi degli elementi sopravvenuti riguardanti la situazione economico-reddituale delle parti, in particolare essendo rimasto indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del rispetto a quanto rilevato in sede Pt_1
di provvedimenti provvisori ed urgenti, appare congruo confermarsi l'obbligo del di versare alla un assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
200,00 per il mantenimento della figlia, al netto dell'assegno unico, da corrispondersi per l'intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della medesima.
Si reputa, infine, congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente pronuncia.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
Dispone l'affidamento condiviso della minore , Persona_1
nata il [...], ad [...] i genitori, con suo collocamento 11
presso la madre, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui in parte motiva;
onera i Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare per iscritto al Giudice Tutelare trimestralmente in merito all'andamento degli incontri padre-figlia all'interno dello Spazio Neutro.
Pone a carico del sig. l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma di euro 200,00, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della figlia minore - al netto Persona_1
dell'assegno unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre
-, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 28.11.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa R. Scollo
12
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti