Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2464
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Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 64 c.p.a., 115 c.p.c. e 2697 c.c.; travisamento dei fatti; omessa valutazione fatti; violazione disciplinare e capitolato; eccesso di potere; violazione principi proporzionalità, trasparenza, pubblicità, imparzialità e buona amministrazione; violazione art. 97 Cost.

    La censura è infondata. La garanzia provvisoria è essenziale e la sua mancata o inadeguata presentazione è causa di esclusione. Il parametro di valore della garanzia deve considerare l'intera operazione contrattuale triennale. L'amministrazione ha correttamente parametrato il valore della garanzia ai posti offerti dalla società. L'appendice alla polizza fideiussoria è stata sottoscritta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990; artt. 94, 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023; eccesso di potere; principio favor partecipationis; atto implicito di revoca

    La censura è infondata. La stazione appaltante ha escluso la società per inaffidabilità ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti pubblici, a causa di molteplici irregolarità nella gestione dei CAS e di provvedimenti sanzionatori. Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistenti illeciti professionali ai sensi dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, e non ha ritenuto irragionevole la valutazione della p.a. sulla non sufficienza delle misure di self-cleaning. L'esclusione da una gara non richiede comunicazione di avvio. La proroga delle convenzioni in essere risponde a esigenze di continuità del servizio e non inficia la valutazione di inaffidabilità per futuri affidamenti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 94 e 99 d.lgs. 36/2023; artt. 21 e 22 capitolato; eccesso di potere; illogicità manifesta; violazione principio tassatività cause esclusione

    La censura è irrilevante in quanto il punto 5) del provvedimento di esclusione, relativo ai servizi analoghi, non è stato assunto come causa di esclusione dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Omessa adozione del provvedimento di revoca dell’esclusione in sede di autotutela

    La censura è infondata. Il potere di autotutela decisoria ha natura discrezionale e non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere.

  • Rigettato
    Violazione principio legittimo affidamento e principio buon andamento; esclusione disposta in carenza di istruttoria

    La censura è infondata. Il disciplinare prevedeva l'inserimento della garanzia provvisoria nel sistema telematico, e la società ha presentato una garanzia ritenuta non integrale. Non sussistono violazioni del legittimo affidamento o del principio di buon andamento.

  • Rigettato
    Violazione principio buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.; art. 1337 c.c.; illogicità; eccesso di potere; travisamento presupposti; interpretazione clausole bando

    La censura è infondata per le ragioni già espresse, in particolare riguardo alla garanzia provvisoria ritenuta non integrale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione ex art. 13 ter, comma 5, norme di attuazione c.p.a.

    La contestazione è generica e inidonea a superare le motivazioni del giudice di primo grado, non deducendo nulla circa la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.S. n. 167/2016.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2464
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2464
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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