Ordinanza collegiale 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02464/2026REG.PROV.COLL.
N. 08751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8751 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- a r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2181278B0, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio territoriale del Governo TT Andria Trani, il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
la Cooperativa il Sorriso, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda) n. 1115, pubblicata il 3 ottobre 2025 e notificata il 14 ottobre 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo TT Andria Trani e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere AR ER e udito per le parti l’avvocato Luisa Cimino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- a r.l.s. ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso il bando e il disciplinare della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 14, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’art. 71 del medesimo d.lgs., per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza recettiva massima di 50 posti, per l’accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale CIG B2181278B0, nonché avverso gli atti della detta procedura.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione degli artt. 64 c.p.a., 115 c.p.c. e 2697 c.c., per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, per omessa valutazione di fatti rilevanti per il giudizio, per violazione degli artt. 3.1 e 23 del disciplinare di gara, degli artt. 11, 12 e 14 del capitolato di gara, degli artt. 128 e 106, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 36/2023, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e per erronea valutazione degli stessi, per violazione dei principii di proporzionalità, di trasparenza, di pubblicità, di imparzialità e di buona amministrazione, dell’art. 97 Cost..
Secondo la società appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso l’esame della documentazione versata in atti dalla quale si evincerebbe la presentazione della domanda di partecipazione per 200 posti su 9 strutture, delle polizze fideiussorie per euro 6.100.000,00, l’assolvimento della marca da bollo di euro 16,00 sulla domanda di partecipazione e l’organigramma del personale per l’organizzazione del servizio, nonché della documentazione prodotta in data 4 aprile 2025 dalla Prefettura appellata, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, impugnata con motivi aggiunti dalla quale risulterebbe che l’offerta tecnica dell’appellante fosse per 88 posti;
2) per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, degli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e del principio del favor partecipationis , per atto implicito di revoca.
Secondo l’appellante il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare l’esistenza di un provvedimento plurimotivato, confermando la legittimità dell’esclusione automatica operata ai danni della società, omettendo di valutare la copertura della polizza provvisoria, ma anche il fatto che l’unica sanzione, integrante l’ipotetico grave illecito professionale, sarebbe stata impugnata dinanzi al Tribunale di Bari, e confondendo la penalità con i verbali di contestazione ove vengono impartite delle prescrizioni, tutte adempiute dall’appellante. Sarebbe, quindi, erronea la valutazione di non affidabilità operata dalla S.A. secondo cui “nel caso di specie, sussistono tutte le tre condizioni previste dall’art.98, c.2 lett. a), b) e c), introdotte dal legislatore al fine di indirizzare in modo oggettivo ed uniforme le valutazioni delle stazioni appaltanti in relazione alla sussistenza di un illecito professionale, tale da giustificare l’esclusione di un operatore economico. Con riferimento alla condizione sub a), si può ritenere che le molteplici irregolarità nella gestione dei CAS in corso di esecuzione con questa stazione appaltante, emerse nelle numerose visite ispettive effettuate dal Direttore dell’esecuzione, siano elementi sussumibili nella nozione di cui all’art.98 lettera a), in quanto le irregolarità hanno avuto a oggetto proprio la non corretta gestione dei precedenti affidamenti del servizio di accoglienza e assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale. Con riferimento alla condizione del sub b), le criticità emerse nella gestione dei CAS presentano caratteri tali da qualificare l’operatore economico come un operatore non affidabile. A ciò si aggiunga che nessuna delle visite ispettive effettuate dal Direttore dell’esecuzione dei contratti in itinere, al fine di verificare la corretta gestione dei 9 CAS affidati alla predetta società, si sia conclusa senza contestazioni, che hanno dato luogo, peraltro, a provvedimenti sanzionatori. Nessun dubbio sussiste in ordine al requisito sub c).” L’applicazione di una penale non costituirebbe da sola indizio del fatto che l’inadempienza all’origine della stessa sia sintomatica di una “significativa o persistente carenza” nell’esecuzione di un precedente contratto, non possedendo per la natura dell’atto sanzionatorio e per la pregnanza degli elementi costitutivi della fattispecie applicativa, la valenza né della risoluzione per inadempimento, né della condanna al risarcimento del danno. L’operatore, non solo non sarebbe stato destinatario di revoche di convenzioni, ma avrebbe ricevuto la richiesta di proroga dalla Prefettura appellata fino al 30 settembre 2025, nonostante quest’ultima potesse procedere all’affidamento con i nuovi aggiudicatari da aprile 2025. Ne discende che la sentenza sarebbe erronea anche laddove afferma che le misure di self cleaning adottate varrebbero pro futuro , nonostante dal provvedimento si evinca che sono state adottate il 10 maggio 2024, vale a dire prima della pubblicazione della gara e della partecipazione alla medesima, senza sottacere la nota di credito operata da -OMISSIS- senza ricevere la restante dei pagamenti dovuti;
3) per violazione degli artt. 94 e 99 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 21 e 22 del capitolato, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsiasi esame circa il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 94 e art .99, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e non avrebbe considerato che essendo la stessa già aggiudicataria con la medesima Prefettura dal 2022 tutti i documenti, allegati anche in sede di soccorso istruttorio, non avrebbero dovuto essere richiesti, né la loro ipotetica mancanza avrebbe potuto valere come elemento a supporto del provvedimento d’esclusione;
4) per omessa adozione del provvedimento di revoca dell’esclusione in sede di autotutela perché erroneamente il giudice di primo grado avrebbe pretermesso qualunque valutazione sul mancato esercizio del potere di autotutela da parte della Prefettura di TT, Andria e Trani, pur a fronte della documentazione prodotta e delle giustificazioni mosse;
5) per violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buon andamento in relazione alla esclusione disposta in carenza di istruttoria. La società appellante avrebbe fatto affidamento sul disciplinare e sul capitolato di gara, nonché sulle FAQ ministeriali in ordine all’esclusione della polizza. Pertanto, il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe tenuto nel debito conto le dette circostanze;
6) per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità ex art. 97 Cost., dell’art. 1337 c.c., per illogicità, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nell’interpretazione delle clausole del bando. La sentenza appellata non terrebbe conto che né il disciplinare di gara, né il capitolato regolamentano la polizza provvisoria e che il RUP avrebbe completamente omesso l’esame delle giustificazioni rese, determinando l’esclusione automatica dell’odierna appellante sulla base di una personale lettura ed interpretazione della lex specialis , il cui modello è solo quello approvato dal Ministero degli interni.
1.3. Sarebbe, infine, illegittima la sanzione ex art. 13 ter , comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., come sostituito dall’art. 1, comma 813, della legge n. 207/2024, per violazione dei principi di sinteticità perché non sarebbe stata in vigore e perché sarebbero stati utilizzati dei caratteri più grandi per rendere più agevole la lettura, ivi compresa la trascrizione di parte dell’offerta tecnica.
2. L’Ufficio territoriale del Governo TT Andria Trani e il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza camerale del 2 dicembre 2025 le parti hanno depositato memorie, ma l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare attesa l’intervenuta fissazione dell’udienza di merito.
4. Con memoria depositata il 9 febbraio 2026 la società appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione al fine di consentire la riunione del presente giudizio a quello recante il numero RG 721/2026 avente ad oggetto la sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia n. 1350, pubblicata il 25 novembre 2025, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in controversia.
5. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per accogliere l’istanza di rinvio per la trattazione congiunta del presente giudizio con l’appello recante il numero RG 721/2026, avente ad oggetto la sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia n. 1350, pubblicata il 25 novembre 2025, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in controversia.
E’, infatti, evidente il carattere pregiudiziale del presente giudizio rispetto a quello recante il numero RG 721/2026 e, pertanto, non è necessaria una trattazione congiunta delle cause.
7. Nel merito l’appello non è fondato e va respinto.
8. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- con determina a contrarre n. 22845 dell’8 maggio 2024 la Prefettura di TT Andria e Trani ha disposto l’espletamento di tre procedure aperte di rilevanza europea ex art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’art. 71 del detto d.lgs., per la conclusione di tre distinti accordi quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 351802/2024, sulla G.U.R.I. Sezione Speciale n. 115/2024 del 14 luglio 2024, sul sito istituzionale della S.A., nonché sulla piattaforma dei contratti pubblici con termine di scadenza delle offerte fissato al 22 luglio 2024, poi prorogato sino alle ore 23:00 del 7 settembre 2024 e successivamente sino alle ore 23:00 del 18 settembre 2024, con pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.;
- all’esito del soccorso istruttorio la società appellante è stata esclusa dalla procedura con provvedimento del 4 novembre 2024 per i motivi di cui ai punti 3 (omessa valida costituzione della garanzia provvisoria stipulata entro il termine di presentazione delle offerte), 7 (omessa apposizione della marca o indicazione del numero identificativo e della data di emissione a comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo), 10 (inaffidabilità dell’operatore economico ex art 95, comma 1 lett. c), per grave inadempimento nella gestione in itinere dei CAS), 11 (mancata osservanza del principio di segretezza delle offerte economiche) e 12 (mancata copertura del rischio di inadempienze contrattuali alla luce del giudizio sulle misure di self cleaning adottate);
- con la sentenza impugnata il T.a.r. ha respinto il ricorso introduttivo e i primi tre atti di motivi aggiunti, mentre con la sentenza in forma semplificata n. 1350, pubblicata il 25 novembre 2025, oggetto di separato atto di appello, sono stati dichiarati inammissibili il quarto e il quinto atto di motivi aggiunti, depositati in data 23 settembre 2025 e 1 ottobre 2025, vale a dire successivamente alla celebrazione dell’udienza di discussione e al relativo passaggio in decisione del ricorso introduttivo e dei primi tre atti di motivi aggiunti, oggetto del presente giudizio.
9. Con il primo motivo l’appellante deduce che, ai fini della contestata omessa costituzione di una valida garanzia provvisoria, sarebbe frutto di un errore macroscopico non aver utilizzato il numero dei posti di cui all’offerta tecnica e alla domanda di partecipazione, ma aver fatto riferimento al numero dei posti attualmente contrattualizzati. Peraltro il numero dei posti offerti non sarebbe di 206, né tale numero emergerebbe dall’ostensione della documentazione di gara, con la conseguenza che l’importo cauzionale, parametrato ad una convenzione di tre anni (200 x 30,64 x 1095 giorni), avrebbe dovuto essere per i 200 posti offerti, pari a euro 6.039.144, perfettamente coperto dalla società appellante che ha contratto polizze per l’importo di euro 6.100.00,00 e di euro 3.000.000. Se poi i posti offerti, per come emerge dall’accesso agli atti, fossero 88, allora l’importo cauzionale, parametrato ad una convenzione di tre anni (88 x 30,64 x1095 giorni), avrebbe dovuto essere di euro 2.952.470,40 con la conseguenza che sarebbe stata addirittura sufficiente una sola polizza. L’eventuale errore relativo alla polizza provvisoria non potrebbe comunque integrare una causa di esclusione, ma al più comporterebbe l’attivazione del soccorso istruttorio e la S.A. erroneamente avrebbe sostenuto che la polizza non avrebbe potuto essere integrata, ma doveva essere stata contratta addirittura in data antecedente rispetto alla scadenza del bando di gara senza offrire la possibilità di una successiva integrazione. Né, infine, nell’esaminare le censure di illegittimità relative al provvedimento di esclusione il giudicante avrebbe considerato quanto disposto dagli artt. 3.1 del disciplinare e 11 e 14 del capitolato.
9.1. La censura non è fondata e va respinta per le seguenti ragioni.
9.2. Secondo la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, la funzione della garanzia provvisoria è quella di assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche, tale per cui è parte essenziale ed integrante dell’offerta, con il corollario che la sua mancata presentazione o la omessa o inadeguata integrazione rappresenta legittima causa di esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso (Cons. Stato, V, n. 804 del 2021; Cons. Stato, V, n. 2483 del 2021).
9.3. Tanto premesso, il Collegio ritiene di evidenziare che, ai sensi dell’art. 12 n. 4 del disciplinare, non contestato, l’operatore economico era tenuto ad allegare la garanzia provvisoria da costituirsi secondo le disposizioni del codice, avendone l’amministrazione valutato la necessità per dissuadere i concorrenti dal presentare la domanda senza avere a disposizione concrete soluzioni allocative. Né a tal riguardo rilevano le FAQ pubblicate dal Ministero dell’interno in relazione al “Nuovo schema di capitolato d’appalto per la gestione dei servizi di accoglienza approvato con D.M. del 4 marzo 2024”, trattandosi di istruzioni operative generiche e come tali inidonee a costituire disciplina positiva dell’appalto del presente giudizio.
Inoltre, il parametro di valore cui va rapportata la garanzia provvisoria deve tenere conto che la procedura concorsuale in controversia è volta alla sottoscrizione di un accordo quadro con tutti i concorrenti che abbiano presentato offerte valide e che risultino aggiudicatari all’esito delle operazioni di gara e, pertanto, considera l’intera operazione contrattuale che ha la durata di tre anni (1095 giorni) e non la durata delle convenzioni che verranno sottoscritte a valle.
9.4. Acclarate le predette circostanze, nel provvedimento di esclusione impugnato l’amministrazione ha dato atto che:
- la garanzia provvisoria stipulata entro il termine di presentazione delle offerte è costituita da due polizze ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016;
- la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023, “è rapportata al valore dell’offerta (n. 206 posti offerti x prezzo euro 30,64 x durata accordo quadro triennale giorni 1095)” ed è pari a euro 6.911.464,80;
- ai sensi dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 sono previste la riduzione del 50% in quanto piccola impresa, “requisito dichiarato soltanto nella missiva inviata con PEC del 6/10/2024 in sede di soccorso istruttorio, ma non documentato come prescritto dalla norma - euro 69.114,95” , e la riduzione del 10% in quanto la polizza fideiussoria è emessa, firmata digitalmente ed “ammissibile solo se gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 d.lgs. n. 36/2023 – euro 62.203,18” ;
- in sede di soccorso istruttorio non è stata presentata alcuna integrazione sanante, nonostante lo scambio di PEC;
- la garanzia provvisoria costituita attraverso le due polizze fideiussorie è pari a euro 60.000,00.
9.5. Il Collegio evidenzia che l’amministrazione ha tenuto conto dei posti di accoglienza indicati nella domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta digitalmente dalla rappresentante legale della società (50 posti presso la struttura dell’ex Hotel Queen Victoria di Canosa di Puglia; 16 posti presso la struttura in via Crispi in Andria; 24 posti presso la struttura in viale Puglia in Andria; 24 posti presso la struttura in c.da Macchia in Spinazzola; 18 posti presso la struttura in via Regina Margherita in Andria; 8 posti presso la struttura in via Cavallotti in Andria; 24 posti presso la struttura di via Corsica in Canosa di Puglia; 24 posti presso la struttura di via Cavour in Spinazzola; 18 posti presso la struttura in via Corrado IV di Svevia in Andria) e che ha, pertanto, correttamente parametrato il valore della garanzia agli stessi.
Né in sede di soccorso istruttorio risulta presentata alcuna integrazione sanante, nonostante lo scambio di PEC, perché l’appendice alla polizza fidejussoria n. 1096420208, a prescindere se integri un’integrazione del valore garantito di ulteriori 3.100.000,00 ovvero che se sia un’integrazione del valore garantito sino a 3.100.000,00, risulta sottoscritta digitalmente in data 4 ottobre 2024, vale dire oltre il 18 settembre 2024, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Né l’eventuale confusione tra il 16 e il 18 settembre da parte della S.A. vale a inficiare il fatto oggettivo della sottoscrizione dell’appendice il 4 ottobre 2024, vale a dire in epoca successiva sia al 16 settembre, erroneamente indicato dalla S.A., sia al 18 settembre, pacificamente termine ultimo per la presentazione delle offerte.
9.6. Ne discende che la garanzia costituita è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere data, dovendosi ritenere corretti i calcoli eseguiti dalla S.A. testualmente riportati nel precedente punto 9.4, così come condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado che ha affermato che “Le operazioni compiute dall’Amministrazione e riportate nel punto 3 del provvedimento espulsivo risultano corrette. Il numero dei posti offerti, come risulta dalla domanda di partecipazione (depositata in atti dalla stessa ricorrente), ammonta a 206 totali e non a 200 come assume – a più riprese – l’operatore economico. All’individuazione di tale numero si perviene agevolmente dalla sommatoria dei posti (per ciascuna delle 9 strutture) di cui all’elenco di dettaglio, sempre riportato nella domanda, sul quale si è basata l’Amministrazione per il calcolo dell’importo cauzionale dovuto. Quest’ultimo è stato determinato in € 62.203,18 all’esito della seguente operazione aritmetica. Innanzitutto, è stato definito il valore dell’offerta moltiplicando il numero dei posti (206) per il prezzo pro capite pro die (€ 30,64) indicato a base di gara e riportato nel disciplinare; il prodotto è stato poi moltiplicato per il numero totale dei giorni (1.095) dell’accordo quadro triennale. All’esito di tali operazioni si è giunti a determinare il valore dell’offerta, € 6.911.464,80, e su esso la percentuale (2%) per individuare l’importo della garanzia, ossia € 138.229,30. Infine, sono state applicate le riduzioni del 50% (per le piccole imprese) e del 10% (per l’emissione e la firmata digitale delle polizze), per giungere al predetto valore della garanzia provvisoria richiesta: € 62.203,18. Rispetto a tale ultimo importo, è stata invece accertata una costituzione per un importo non integrale, atteso che la ricorrente ha costituito due distinte polizze (ciascuna per una base di gara di € 3.000.000), vedendosi dunque garantita la somma di (soli) € 60.000 (ossia € 30.000 in relazione a ciascuna polizza)” .
Merita, infine, di essere condivisa anche la conclusione secondo la quale “anche a voler ritenere, con la ricorrente, che il numero dei posti offerti sia di 200 e non di 206 (benché, si ripete, tale ultima somma non è revocabile in dubbio per l’evidenza dei posti indicati dal concorrente stesso per ciascuna delle 9 strutture alloggiative), l’importo validamente (e tempestivamente) garantito, si ripete di € 60.000, risulta comunque (seppur di poco) insufficiente” .
9.7. Dalle esposte considerazioni discende la legittimità dell’esclusione e l’infondatezza delle doglianze di parte appellante.
10. E’ infondato e da disattendere anche il secondo motivo con il quale l’appellante deduce che il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare l’esistenza di un provvedimento plurimotivato, confermando la legittimità dell’esclusione automatica operata ai danni della società, omettendo di valutare il fatto che l’unica sanzione, integrante l’ipotetico grave illecito professionale, sarebbe stata impugnata dinanzi al Tribunale di Bari e confondendo la penalità con i verbali di contestazione ove vengono impartite delle prescrizioni, tutte adempiute. Sarebbe, quindi, erronea la valutazione di non affidabilità operata dalla S.A., come anche la sentenza nella parte in cui afferma che le misure di self cleaning varrebbero pro futuro , nonostante dal provvedimento emerga che sono state adottate prima della pubblicazione della gara e della partecipazione alla medesima.
10.1. Nel provvedimento di esclusione la S.A. afferma che “pur non rientrando tra le cause di esclusione automatica dell’operatore economico, si verifica la sussistenza dei presupposti per escludere fondatamente la -OMISSIS- S.R.L.S. dalla procedura de qua ai sensi dell’art. 95, c. 1, lett. e) del Codice dei Contratti pubblici” perché l’operatore economico si è “dimostrato ampiamente inaffidabile nella gestione in itinere dei CAS, in cui è gravemente inadempiente nell’esecuzione contrattuale” e, in particolare, “in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici, richiamando espressamente la disciplina posta dal già richiamato art. 95, c. 1, lett. e), non si ritiene che la società in parola sia in possesso dei requisiti di ordine generale e, pertanto, non possa essere destinataria di stipule contrattuali” .
10.2. Occorre, in primo luogo, evidenziare che il giudice di primo grado,a differenza di quanto lamentato dall’appellante, non si è limitato a sostenere l’esistenza di un provvedimento plurimotivato, ma, dopo aver esaminato e rigettato la doglianza relativa all’omessa prestazione di una valida cauzione provvisoria, ha proceduto all’esame “degli ulteriori motivi di ricorso” , pur evidenziando che il “sopravvenuto difetto di interesse al relativo esame, attenendo gli stessi a profili di esclusione diversi dalla (e comunque non inficianti la) autonoma, legittima e autosufficiente causa di esclusione esposta nel precedente punto” .
Tanto premesso nessuna delle doglianze articolate da parte appellante vale a inficiare la valutazione della sua inaffidabilità, operata ad abundantiam dalla S.A. nel provvedimento gravato, né la correttezza della decisione di primo grado laddove si afferma che, “in disparte il coinvolgimento della ricorrente in un procedimento penale concernente il disvelamento di un sistema fraudolento nella gestione illecita dei fondi destinati ai centri di accoglienza straordinaria (CAS), risulta dirimente la circostanza che la società -OMISSIS- è stata destinataria di plurime visite ispettive (richiamate nel provvedimento e depositate in atti) all’esito delle quali sono state riscontrate numerose irregolarità che hanno financo comportato l’applicazione di penali (previste dalle relative convenzioni) con provvedimenti della Prefettura resistente che non hanno costituito oggetto di contestazione da parte della ricorrente ad eccezione di un solo caso, impugnato dinanzi al giudice ordinario, peraltro solo a seguito dell’esclusione gravata in questa sede” .
Pertanto, sulla scorta delle documentate contestazioni il giudice ha ritenuto sussistente un quadro di inadempienze idoneo “ad integrare (e dimostrare) la sussistenza di illeciti professionali che incidono certamente sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore, ai sensi dell’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, senza che possa contestarsi per irragionevolezza o abnormità neppure la valutazione – discrezionale – della p.a. di non sufficienza delle misure di self cleaning adottate” .
10.3. Dalla documentazione versata agli atti anche in adempimento dell’istruttoria espletata dal giudice di primo grado emerge la prova della segnalazione di molteplici violazioni della disciplina contrattuale addebitabili alla negligenza della società appellante e delle altrettanto numerose contestazioni, relative ai più svariati aspetti dell’esecuzione dei contratti, che si protraggono in un considerevole arco temporale. Né un simile quadro di inadempienze può essere inficiato e neutralizzato dal fatto che l’appellante abbia impugnato dinanzi al G.O. il provvedimento sanzionatorio n. 50121/2024.
Di qui la correttezza della valutazione di inaffidabilità operata dalla S.A. ai sensi dell’art. 98, atteso che “con riferimento alla condizione sub a), si può ritenere che le molteplici irregolarità nella gestione dei CAS in corso di esecuzione con questa stazione appaltante, emerse nelle numerose visite ispettive effettuate dal Direttore dell’esecuzione, siano elementi sussumibili nella nozione di cui all’art.98 lettera a), in quanto le irregolarità hanno avuto a oggetto proprio la non corretta gestione dei precedenti affidamenti del servizio di accoglienza e assistenza ai migranti richiedenti protezione internazionale. Con riferimento alla condizione del sub b), le criticità emerse nella gestione dei CAS presentano caratteri tali da qualificare l’operatore economico come un operatore non affidabile. A ciò si aggiunga che nessuna delle visite ispettive effettuate dal Direttore dell’esecuzione dei contratti in itinere, al fine di verificare la corretta gestione dei 9 CAS affidati alla predetta società, si sia conclusa senza contestazioni, che hanno dato luogo, peraltro, a provvedimenti sanzionatori. Nessun dubbio sussiste in ordine al requisito sub c).” .
10.4. Quanto alla dedotta erroneità della valutazione operata dal giudice in relazione alle misure di self cleaning perché varrebbero pro futuro , nonostante dal provvedimento ne emergesse l’adozione in data antecedente alla pubblicazione della gara e alla partecipazione alla medesima, il Collegio ne rileva l’infondatezza perché il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la sussistenza di illeciti professionali che incidono sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore, ai sensi dell’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, inducesse a ritenere non irragionevole né abnorme “la valutazione – discrezionale – della p.a. di non sufficienza delle misure di self cleaning adottate” , a prescindere da quando fossero state adottate e da qualsiasi considerazione sull’arco temporale della loro validità.
10.5. Sono, infine, totalmente da condividere le affermazioni del giudice di primo grado secondo cui: - “nessuna violazione delle norme generali sulla partecipazione nei procedimenti amministrativi ex art. 7 della l. n. 241/1990 è invocabile sul punto, atteso che (…) l’esclusione da una gara non costituisce un procedimento distinto della procedura concorsuale (essendone soltanto un mero sviluppo eventuale) e dunque non necessita di specifica comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9746/2022)” .
-“non può ravvedersi alcuna contraddizione nell’azione della p.a., né tanto meno un implicito giudizio di favorevole professionalità nei confronti del concorrente, atteso che la proroga del servizio in atto (a fortiori se richiesta a seguito della indizione di una nuova gara) risponde ad imprescindibili ed imperative esigenze di continuità del servizio che nulla hanno a che vedere con le valutazioni di (in)affidabilità dello stesso operatore, effettuate sulla base di pregresse inadempienze e che si proiettano, in ipotesi, nei futuri affidamenti che saranno disposti dalla Stazione appaltante” ;
- l’irrilevanza della dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al requisito dei servizi analoghi “per difetto di interesse atteso che il richiamato punto 5) non è assunto dalla Stazione appaltante a causa di esclusione, come può facilmente evincersi dalla parte dispositiva della determinazione espulsiva” .
Con particolare riguardo alla dedotta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa correlata alle proroghe disposte dalla S.A. delle convenzioni in essere, il Collegio ne ribadisce la differente ratio rispetto all’aggiudicazione della procedura in controversia, essendo la proroga delle convenzioni correlata alla necessità di continuare a garantire l’assistenza nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio provinciale, che non possono essere destinati ad altro operatore economico, per carenza di posti disponibili nel breve periodo.
11. Con il quarto motivo parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza perché il giudice di primo grado avrebbe pretermesso qualunque valutazione sul mancato esercizio del potere di autotutela da parte della Prefettura di TT, Andria e Trani, pur a fronte della documentazione prodotta e delle giustificazioni mosse.
11.1. Anche la predetta censura è infondata e da disattendere perché, come evidenziato dal giudice di primo grado, “ in casi del tipo di quello allo scrutinio (e in disparte le ipotesi di doveroso riesame), il potere amministrativo di autotutela decisoria ha – come noto – natura eminentemente discrezionale e non è coercibile, non sussistendo alcun obbligo giuridico di provvedere né – per ciò solo – sono ipotizzabili illegittimità dell’azione amministrativa ”.
12. Vanno disattesi anche gli ultimi due motivi con i quali parte appellante lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buon andamento in relazione alla esclusione disposta in carenza di istruttoria, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto nell’interpretazione delle clausole del bando.
12.1. Le censure sono infondate per le ragioni già espresse nella trattazione dei precedenti motivi di appello, atteso che come evidenziato dal giudice di primo grado circa il fatto che il “disciplinare, in realtà, prevedesse nel punto 12 (concernente proprio la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa) l’inserimento nel sistema telematico della garanzia provvisoria, che peraltro è stata anche effettivamente costituita e presentata dall’operatore economico, seppur per un importo ritenuto dalla Stazione appaltante – correttamente – non integrale” , con conseguente impossibilità di configurare sia un’ipotesi di violazione del legittimo affidamento che un’ipotesi di lesione del principio di buon andamento e del principio del clare loqui del bando di gara.
13. Appare, infine, generica e inidonea a superare le motivazioni del giudice di primo grado, la contestazione della sanzione ex art. 13 ter , comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., come sostituito dall’art. 1, comma 813, della legge n. 207/2024, in vigore al momento del deposito dei tre atti di motivi aggiunti e della pubblicazione della sentenza, avvenuta il3 ottobre 2025, perché parte appellante nulla deduce circa la richiesta dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del d.P.C.S. n. 167/2016, limitandosi a giustificare lo sforamento a causa dell’uso di caratteri più grandi per rendere più agevole la lettura e della trascrizione di parte dell’offerta tecnica.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
AR ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | CO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.