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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2001/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022004370344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1709/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 del foro di Catania (codice fiscale CF_Difensore_1 n. iscr. P.IVA_1); che la rappresenta e difende in data 18.4.24 depositava ricorso avverso cartella n. 29320210122299157 notificata il 19/01/2024, relativa a tasse automobilistiche anno 2016; in data successiva depositava ricorso avverso la cartella n. 29320220043770344 notificata il 19/01/2024, tasse automobilistiche anno 2019, relativa all'omesso pagamento di 4 autovecioli.
Deduce:
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA A CAUSA DELLA PERDITA DI POSSESSO
Il ricorrente ha perso il possesso, perciò l'imposta relativa all'anno 2019 non può essere richiesta.
2) INTERVENUTA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA RICHIESTA.
Il credito di cui è stato intimato il pagamento, è, ormai, ampiamente prescritto. La pretesa, trattandosi di tasse automobilistiche, va esercitata entro tre anni, poichè è lo stesso ordinamento che, seppur non esplicitamente, sancisce un termine di prescrizione per il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria, e lo fa quando dispone il termine decadenziale entro cui la “posizione” del contribuente relativamente ad un determinato anno d'imposta, non può più esser oggetto di rettifiche da parte dell'amministrazione medesima.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Controdeduzioni della Regione AN (Ente Impositore). L'ente impositore rileva che i ruoli emessi nel 2022 sono in linea con i termini di legge, anche considerando la sospensione COVID. Ritiene la prescrizione non maturata. Circa il veicolo che ilr icorrente assume rubato, l'ente impositore rileva che esso risulta ancora intestato al ricorrente: la vendita non è stata trascritta al PRA, quindi il sig. Ricorrente_1 risulta ancora proprietario. Chiede il rigetto del ricorso. Memorie del Ricorrente (Avv. Difensore_1 per Ricorrente_1). Insiste nei motivi di ricorso ribadendo il decorso del termine prescrizionale e che il veicolo targato Targa_1) è stato rubato nel 2015 e mai ritrovato. Giudicato esterno: In altri giudizi tra le stesse parti per annualità diverse, la pretesa è già stata annullata.
Memorie Illustrative di ER (Agenzia delle Entrate - Riscossione).Mancanza di legittimazione passiva: ER ha solo notificato la cartella, non ha formato il ruolo né deciso la pretesa tributaria. Prescrizione non maturata: Il termine è stato sospeso per 541 giorni a causa della normativa emergenziale COVID-19. Ruoli consegnati nel 2022: La notifica del 2024 è quindi nei termini. A fronte di ruoli consegnati il 14-15.02.2022 ER ha eseguito la notifica della cartella esattoriale per cui è giudizio in data 19.01.2024 nelle more del periodo di prescrizione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riscossione esattoriale, dovendosi tener conto della disciplina emergenziale Covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• In primo luogo si premette che il ricorrente ha depositato in data 18.4.25 ricorso avverso la cartella di pagamento N. 293 2021 01222991 57 000 relativa a tasse automobilistiche 2016, RICORSO che è stato analogamente depositato al n. RGR 2000/24.
• Tenuto conto che gli enti resistenti hanno accettato il contraddittorio sulla cartella n. 29320220043770344 per tassa auto 2019 il cui ricorso è stato depositato nel medesimo fascicolo elettronico il 19.4.25 , la cartella n. 29320220043770344 costituisce oggetto del giudizio tanto piu' che in data odierna è stato compiutamente trattato anche il ricorso 2000/24 relativo alla cartella di pagamento N. 293 2021 01222991 57 000 relativa a tasse automobilistiche 2016
Ciò premesso, si osserva quanto segue. Sia Regione Sicilia che ER sono legittimati a stare in giudizio in quanto i motivi di ricorso fanno riferimento alla attività dei due enti. La cartella è stata notificata in data 19.1.24, Essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione. Infatti occorre fare riferimento alla normtiva emergenziale che ha “allungato” di 24 mesi i termini decadenziali. In ordine al merito, si osserva che - in ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2010, in quanto, l'ultimo atto trascritto al PRA è il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 24.06.2010 con validità dall'11 giugno 2010 e ancora intestato al ricorrente alla data odierna.
- In ordine al veicolo tg Targa_3, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato. Emerge il mancato pagamento del bollo relativo al veicolo Targa_1 che assume genericamente essere stato rubato e al veicolo Targa_4 Conclusivamente, la cartella va confermata ma ,per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2001/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932022004370344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1709/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, domiciliata presso lo studio dell'avv. Difensore_1 del foro di Catania (codice fiscale CF_Difensore_1 n. iscr. P.IVA_1); che la rappresenta e difende in data 18.4.24 depositava ricorso avverso cartella n. 29320210122299157 notificata il 19/01/2024, relativa a tasse automobilistiche anno 2016; in data successiva depositava ricorso avverso la cartella n. 29320220043770344 notificata il 19/01/2024, tasse automobilistiche anno 2019, relativa all'omesso pagamento di 4 autovecioli.
Deduce:
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA A CAUSA DELLA PERDITA DI POSSESSO
Il ricorrente ha perso il possesso, perciò l'imposta relativa all'anno 2019 non può essere richiesta.
2) INTERVENUTA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA RICHIESTA.
Il credito di cui è stato intimato il pagamento, è, ormai, ampiamente prescritto. La pretesa, trattandosi di tasse automobilistiche, va esercitata entro tre anni, poichè è lo stesso ordinamento che, seppur non esplicitamente, sancisce un termine di prescrizione per il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria, e lo fa quando dispone il termine decadenziale entro cui la “posizione” del contribuente relativamente ad un determinato anno d'imposta, non può più esser oggetto di rettifiche da parte dell'amministrazione medesima.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Controdeduzioni della Regione AN (Ente Impositore). L'ente impositore rileva che i ruoli emessi nel 2022 sono in linea con i termini di legge, anche considerando la sospensione COVID. Ritiene la prescrizione non maturata. Circa il veicolo che ilr icorrente assume rubato, l'ente impositore rileva che esso risulta ancora intestato al ricorrente: la vendita non è stata trascritta al PRA, quindi il sig. Ricorrente_1 risulta ancora proprietario. Chiede il rigetto del ricorso. Memorie del Ricorrente (Avv. Difensore_1 per Ricorrente_1). Insiste nei motivi di ricorso ribadendo il decorso del termine prescrizionale e che il veicolo targato Targa_1) è stato rubato nel 2015 e mai ritrovato. Giudicato esterno: In altri giudizi tra le stesse parti per annualità diverse, la pretesa è già stata annullata.
Memorie Illustrative di ER (Agenzia delle Entrate - Riscossione).Mancanza di legittimazione passiva: ER ha solo notificato la cartella, non ha formato il ruolo né deciso la pretesa tributaria. Prescrizione non maturata: Il termine è stato sospeso per 541 giorni a causa della normativa emergenziale COVID-19. Ruoli consegnati nel 2022: La notifica del 2024 è quindi nei termini. A fronte di ruoli consegnati il 14-15.02.2022 ER ha eseguito la notifica della cartella esattoriale per cui è giudizio in data 19.01.2024 nelle more del periodo di prescrizione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riscossione esattoriale, dovendosi tener conto della disciplina emergenziale Covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• In primo luogo si premette che il ricorrente ha depositato in data 18.4.25 ricorso avverso la cartella di pagamento N. 293 2021 01222991 57 000 relativa a tasse automobilistiche 2016, RICORSO che è stato analogamente depositato al n. RGR 2000/24.
• Tenuto conto che gli enti resistenti hanno accettato il contraddittorio sulla cartella n. 29320220043770344 per tassa auto 2019 il cui ricorso è stato depositato nel medesimo fascicolo elettronico il 19.4.25 , la cartella n. 29320220043770344 costituisce oggetto del giudizio tanto piu' che in data odierna è stato compiutamente trattato anche il ricorso 2000/24 relativo alla cartella di pagamento N. 293 2021 01222991 57 000 relativa a tasse automobilistiche 2016
Ciò premesso, si osserva quanto segue. Sia Regione Sicilia che ER sono legittimati a stare in giudizio in quanto i motivi di ricorso fanno riferimento alla attività dei due enti. La cartella è stata notificata in data 19.1.24, Essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione. Infatti occorre fare riferimento alla normtiva emergenziale che ha “allungato” di 24 mesi i termini decadenziali. In ordine al merito, si osserva che - in ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2010, in quanto, l'ultimo atto trascritto al PRA è il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 24.06.2010 con validità dall'11 giugno 2010 e ancora intestato al ricorrente alla data odierna.
- In ordine al veicolo tg Targa_3, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato. Emerge il mancato pagamento del bollo relativo al veicolo Targa_1 che assume genericamente essere stato rubato e al veicolo Targa_4 Conclusivamente, la cartella va confermata ma ,per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO