Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6588/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Bosso, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n.
55 presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale – assegno unico universale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 il sig. ha esposto: Parte_1
- di avere presentato in data 1.2.2022 all' domanda di riconoscimento CP_1
dell'assegno unico per i figli a carico con richiesta di maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 25.000;
1
mese di novembre 2023;
- di avere richiesto in data 17.1.2024 il pagamento della maggiorazione con riferimento alle mensilità arretrate, senza esito.
Il ricorrente agisce pertanto in giudizio per il pagamento della maggiorazione dell'assegno con decorrenza dall'1.3.2023, sino al 31.10.2023.
Si è costituito in giudizio l dando atto, nella memoria difensiva, del riesame in CP_1
corso della domanda in sede amministrativa.
All'odierna udienza i difensori hanno concordemente dato atto dell'accoglimento della domanda in sede amministrativa, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In seguito alla liquidazione degli arretrati della maggiorazione dell'assegno unico per il periodo oggetto di ricorso, deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell , avendo l'istituto proceduto al CP_1
pagamento di quanto richiesto solo in seguito alla notificazione del ricorso, e sono liquidate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna altresì l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Carlo Bosso, antistatario.
Torino, 09/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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