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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.768 \ 2015 introitata in decisione il 10 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc : Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cetty Di Lorenzo C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Palermo nella
Via Sampolo n. 123, indirizzo mail : Email_1
Attore
Contro nata a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc. , rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2
dall'avvocato Fernando Rizzo pec : e Email_2
Andrea Vadalà pec : presso il cui studio Email_3
è elettivamente domiciliata Convenuta
Oggetto : ripetizione indebito oggettivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la“ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ,ritualmente notificato il 13.02.2015, il signor
[...]
conveniva in giudizio la sig.ra per ivi accertare e Pt_1 CP_1
dichiarare la ripetizione in proprio favore della somma di € 8.900,00 versata a titolo di mantenimento alla convenuta, nonché della metà dell'importo pagato per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat 600 in data 30.09.2003 pari ad €
3.615,76 oltre ad € 157,12 per le tasse auto, nonché l'indennità ex art. 129bis
c.c. pepari ad € 3.600,00.
Premetteva l'attore che con ordinanza del 04.10.2006, il Tribunale di
Palermo aveva adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del sig. la corresponsione di € 400,00 mensili a titolo di Pt_1
mantenimento in favore della e della figlia minore, in parti uguali e CP_1
che l'importo di € 200,00 in favore della moglie, era stato poi successivamente ridotto ad € 100,00 mensili.
Con sentenza n. 9/2011, la Corte di Appello di Palermo emetteva la pronuncia di delibazione della sentenza del 26.09.2008 del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
11.09.2009, con cui lo stesso organo giudicante dichiarava nullo il matrimonio concordatario impugnato dalle parti in causa. Sicchè il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 3882/2013, dichiarava estinto il procedimento di separazione attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si costitutiva in giudizio la sig.ra , con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata il 23.06.2015 e, contestando integralmente le domande attoree eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, come condizione di procedibilità ex art. 3 del D.L. n. 132/2014;
l'irrepetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento dall'ottobre
2008 e sino alla dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando che tali importi dovevano presuntivamente considerarsi consumati per il sostentamento del beneficiario;
evidenziava l'efficacia ex nunc della sentenza che dichiarava la nullità del matrimonio;
l'assenza del dolo in capo alla convenuta ai fini della richiesta dell'indennità ex art. 129bis c.c., atteso che la motivazione della sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio adduceva cause di carattere psicologico o comunque incapacità, ansia e disagi, nonché ingerenze esterne alla vita coniugale;
con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura durante il rapporto di coniugio, rilevava che si trattasse di un prestito tra coniugi per far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso anche nell'interesse della figlia minore , chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie . Per_1
All'udienza del 23.06.2015, il G.I. assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014; tale invito sortiva esito negativo.
Ammessa la prova testimoniale ed escussi i testi, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni .
Il giudizio successivamente transitava sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di ottobre 2023, per la prima volta all'udienza del 28 novembre 202. Tenuta l'udienza in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del
18 febbraio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il giorno 4 marzo 2025.
Il caso in esame sussumibile nell'istituto della ripetizione di indebito, viene ricondotto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. poiché, non avendo colui che riceve la prestazione la veste di creditore , non può ritenersi legittimato a trattenere quanto ricevuto.
L'art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede. L'oggetto dell'azione di ripetizione riguarda tutto ciò che è stato pagato maggiorato dagli interessi.
Orbene, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie il signor ha dimostrato di avere effettuato un Pt_1
pagamento non dovuto provando l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Giova osservare che con sentenza n. 9/2011, la Corte di Appello di Palermo ha emesso pronuncia di delibazione della sentenza del 26.09.2008 del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
11.09.2009, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra i signori ed Parte_1 Controparte_1
conseguentemente il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n.
3882/2013 ha dichiarato estinto il procedimento di separazione attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto dedotto dalla convenuta nelle proprie difese in ordine alla rideterminazione dell'importo posto a carico del sig. a titolo Parte_1
di mantenimento della figlia ,con provvedimento a modifica del Per_1
decreto presidenziale del 19 febbraio 2007 , ove l'assegno di mantenimento da € 200,00 mensili è stato elevato ad € 300,00 mensili, non assume rilevanza nel caso in esame, avendo parte attrice soltanto chiesto il rimborso delle somme versate alla moglie nel corso del procedimento di separazione matrimoniale.
Orbene, l'assegno di mantenimento è da rinvenire nel dovere di solidarietà economica tra i due ex-coniugi ed è posto a tutela dell'ex- coniuge economicamente più debole, infatti l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla accertata insussistenza dei mezzi economici del coniuge che ne fa richiesta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287/2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi della
L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la
L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 857/2025 del 17-
02-2025) .
Tuttavia, nel caso di specie essendo intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte della che ha annullato il vincolo CP_2
matrimoniale, deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto per continuare a percepire l'assegno di mantenimento.
Invero malgrado il diritto a percepire l'assegno sia contenuto in una sentenza definitiva del nostro ordinamento, non può revocarsi in dubbio che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha fatto venir meno l'esistenza originaria del vincolo matrimoniale e, quindi, la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento ( sul punto Corte di Cassazione ordinanza del 11maggio 2018 n. 11553).
Si evidenzia a tal uopo che le Sezioni unite civili della Suprema Corte , con sentenza n. 32914 del 9 novembre 2022 hanno affermato la ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato all'ex, qualora venga escluso ab origine - non dunque per fatti sopravvenuti - il presupposto del diritto al mantenimento: mancando, per esempio, lo «stato di bisogno» o in caso di addebito;
precisando pertanto la sussistenza del principio generale della ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato al coniuge o all'ex, qualora i presupposti del diritto al mantenimento vengano riconosciuti insussistenti ab initio non per fatti sopravvenuti.
Nel caso di specie in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, sono stati riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione si è pertanto estinto per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n 30496 del 2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n.
399 del 2010).
Posto che, una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti, come sopra argomentato, deve riconoscersi il diritto dell'istante alla restituzione della somma pari ad euro 8.900,00 versata a titolo di assegno di mantenimento.
Riguardo la restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, giova osservare che dal compendio istruttorio
è emerso che l'autovettura Fiat 600 , cointestata ad entrambe le parti, veniva utilizzata da entrambi i coniugi e che il sig. aveva una propria Pt_1
autovettura e che nel 2006, a seguito della separazione, l'autovettura de qua continuava ad essere utilizzata dalla convenuta principalmente nell'interesse della figlia.
Non scalfisce il quadro probatorio quanto dichiarato dalla teste Tes_1
che va disatteso, in ordine alla circostanza che la si è sempre CP_1
rifiutata di far usare il veicolo al , trattandosi di testimonianza de relato Pt_1
avendo riferito la teste sopra indicata “di averlo sentito dire da lui”, specificando che lei stessa era presente alle telefonate le quali non erano in vivavoce.
Orbene, alla luce di quanto sopra è emerso che dal 2003 al 2006 l'autovettura
Fiat 600 venne utilizzata da entrambi i coniugi , in particolar modo dalla convenuta per far fronte alle esigenze della figlia minore , oltre che Per_1
familiari , pertanto può affermarsi che il finanziamento contratto dal Pt_1
per l'acquisto della autovettura, durante il matrimonio, non determina il diritto di quest'ultimo alla restituzione della metà della somma pagata per l'acquisto.
Preme evidenziare infatti che durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., sicché, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10927). Giova a tal uopo rilevare che le spese sostenute riconducibili alla logica della solidarietà coniugale rappresentano, invero, una obbligazione spontanea che si effettua non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza, che non è un dovere imposto in esclusiva dal codice civile ma anche una esigenza morale, affettiva e conseguente allo spirito stesso del matrimonio.
Si tratta di un'obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, neanche a metà.
La soluzione è diversa solo quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere di contribuzione, che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, ha diritto al rimborso. Nel caso in esame esula per come dedotta e documentata da siffatta fattispecie trattandosi di finanziamento per l'acquisto di autovettura utilizzata da entrambi in relazione al progetto comune di soddisfare bisogni familiari;
pertanto alla luce di quanto argomentato la spesa sostenuta per il finanziamento diretto all'acquisto dell'autovettura Fiat 600 sono nella specie quindi non restituibili( da ultimo Corte di Cassazione 19.7.2023. n.
21100.) La domanda pertanto va rigettata, così come non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno attore di riconoscimento dell'indennità prevista ex art. 129 bis c.c., non ravvisando un comportamento doloso in capo alla convenuta, posto che dalla motivazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario emergono cause di “carattere psicologico” o comunque di incapacità, ansia e disagi imputabili a quest'ultima.
Or, la nullità del matrimonio ritenuta dal giudice ecclesiastico risulta sia stata pronunciata per un vizio concernente l'aspetto psicologico della
; la riferibilità oggettiva dell'invalidità del matrimonio, non può CP_1
certo ritenersi sufficiente a dimostrare un comportamento assunto contrario al dovere di correttezza, tantomeno sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare che quest'ultima abbia con comportamento omissivo o commissivo contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.
La disposizione normativa invocata stabilisce una responsabilità di colui che in mala fede, abbia dato origine ad un matrimonio invalido e per tale ragione caducato per effetto di successiva pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13 /02/2015 nei confronti di così Controparte_1
provvede:
Condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 8.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda di restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat 600. Rigetta la domanda risarcitoria di indennità ex art 129 bis c.c.
Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi ed euro 237,00 per spese vive oltre iva c.p.a. e spese generali
Così deciso in Messina l'11 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.768 \ 2015 introitata in decisione il 10 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc : Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cetty Di Lorenzo C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Palermo nella
Via Sampolo n. 123, indirizzo mail : Email_1
Attore
Contro nata a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc. , rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2
dall'avvocato Fernando Rizzo pec : e Email_2
Andrea Vadalà pec : presso il cui studio Email_3
è elettivamente domiciliata Convenuta
Oggetto : ripetizione indebito oggettivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la“ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ,ritualmente notificato il 13.02.2015, il signor
[...]
conveniva in giudizio la sig.ra per ivi accertare e Pt_1 CP_1
dichiarare la ripetizione in proprio favore della somma di € 8.900,00 versata a titolo di mantenimento alla convenuta, nonché della metà dell'importo pagato per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat 600 in data 30.09.2003 pari ad €
3.615,76 oltre ad € 157,12 per le tasse auto, nonché l'indennità ex art. 129bis
c.c. pepari ad € 3.600,00.
Premetteva l'attore che con ordinanza del 04.10.2006, il Tribunale di
Palermo aveva adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del sig. la corresponsione di € 400,00 mensili a titolo di Pt_1
mantenimento in favore della e della figlia minore, in parti uguali e CP_1
che l'importo di € 200,00 in favore della moglie, era stato poi successivamente ridotto ad € 100,00 mensili.
Con sentenza n. 9/2011, la Corte di Appello di Palermo emetteva la pronuncia di delibazione della sentenza del 26.09.2008 del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
11.09.2009, con cui lo stesso organo giudicante dichiarava nullo il matrimonio concordatario impugnato dalle parti in causa. Sicchè il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 3882/2013, dichiarava estinto il procedimento di separazione attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si costitutiva in giudizio la sig.ra , con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata il 23.06.2015 e, contestando integralmente le domande attoree eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, come condizione di procedibilità ex art. 3 del D.L. n. 132/2014;
l'irrepetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento dall'ottobre
2008 e sino alla dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando che tali importi dovevano presuntivamente considerarsi consumati per il sostentamento del beneficiario;
evidenziava l'efficacia ex nunc della sentenza che dichiarava la nullità del matrimonio;
l'assenza del dolo in capo alla convenuta ai fini della richiesta dell'indennità ex art. 129bis c.c., atteso che la motivazione della sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio adduceva cause di carattere psicologico o comunque incapacità, ansia e disagi, nonché ingerenze esterne alla vita coniugale;
con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura durante il rapporto di coniugio, rilevava che si trattasse di un prestito tra coniugi per far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso anche nell'interesse della figlia minore , chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie . Per_1
All'udienza del 23.06.2015, il G.I. assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014; tale invito sortiva esito negativo.
Ammessa la prova testimoniale ed escussi i testi, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni .
Il giudizio successivamente transitava sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di ottobre 2023, per la prima volta all'udienza del 28 novembre 202. Tenuta l'udienza in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del
18 febbraio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il giorno 4 marzo 2025.
Il caso in esame sussumibile nell'istituto della ripetizione di indebito, viene ricondotto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. poiché, non avendo colui che riceve la prestazione la veste di creditore , non può ritenersi legittimato a trattenere quanto ricevuto.
L'art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede. L'oggetto dell'azione di ripetizione riguarda tutto ciò che è stato pagato maggiorato dagli interessi.
Orbene, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie il signor ha dimostrato di avere effettuato un Pt_1
pagamento non dovuto provando l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Giova osservare che con sentenza n. 9/2011, la Corte di Appello di Palermo ha emesso pronuncia di delibazione della sentenza del 26.09.2008 del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano con decreto del 11.05.2009 e munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
11.09.2009, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra i signori ed Parte_1 Controparte_1
conseguentemente il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n.
3882/2013 ha dichiarato estinto il procedimento di separazione attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto dedotto dalla convenuta nelle proprie difese in ordine alla rideterminazione dell'importo posto a carico del sig. a titolo Parte_1
di mantenimento della figlia ,con provvedimento a modifica del Per_1
decreto presidenziale del 19 febbraio 2007 , ove l'assegno di mantenimento da € 200,00 mensili è stato elevato ad € 300,00 mensili, non assume rilevanza nel caso in esame, avendo parte attrice soltanto chiesto il rimborso delle somme versate alla moglie nel corso del procedimento di separazione matrimoniale.
Orbene, l'assegno di mantenimento è da rinvenire nel dovere di solidarietà economica tra i due ex-coniugi ed è posto a tutela dell'ex- coniuge economicamente più debole, infatti l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla accertata insussistenza dei mezzi economici del coniuge che ne fa richiesta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287/2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi della
L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la
L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 857/2025 del 17-
02-2025) .
Tuttavia, nel caso di specie essendo intervenuta sentenza di nullità del matrimonio da parte della che ha annullato il vincolo CP_2
matrimoniale, deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto per continuare a percepire l'assegno di mantenimento.
Invero malgrado il diritto a percepire l'assegno sia contenuto in una sentenza definitiva del nostro ordinamento, non può revocarsi in dubbio che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico ha fatto venir meno l'esistenza originaria del vincolo matrimoniale e, quindi, la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento ( sul punto Corte di Cassazione ordinanza del 11maggio 2018 n. 11553).
Si evidenzia a tal uopo che le Sezioni unite civili della Suprema Corte , con sentenza n. 32914 del 9 novembre 2022 hanno affermato la ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato all'ex, qualora venga escluso ab origine - non dunque per fatti sopravvenuti - il presupposto del diritto al mantenimento: mancando, per esempio, lo «stato di bisogno» o in caso di addebito;
precisando pertanto la sussistenza del principio generale della ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato al coniuge o all'ex, qualora i presupposti del diritto al mantenimento vengano riconosciuti insussistenti ab initio non per fatti sopravvenuti.
Nel caso di specie in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, sono stati riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione si è pertanto estinto per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n 30496 del 2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n.
399 del 2010).
Posto che, una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti, come sopra argomentato, deve riconoscersi il diritto dell'istante alla restituzione della somma pari ad euro 8.900,00 versata a titolo di assegno di mantenimento.
Riguardo la restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, giova osservare che dal compendio istruttorio
è emerso che l'autovettura Fiat 600 , cointestata ad entrambe le parti, veniva utilizzata da entrambi i coniugi e che il sig. aveva una propria Pt_1
autovettura e che nel 2006, a seguito della separazione, l'autovettura de qua continuava ad essere utilizzata dalla convenuta principalmente nell'interesse della figlia.
Non scalfisce il quadro probatorio quanto dichiarato dalla teste Tes_1
che va disatteso, in ordine alla circostanza che la si è sempre CP_1
rifiutata di far usare il veicolo al , trattandosi di testimonianza de relato Pt_1
avendo riferito la teste sopra indicata “di averlo sentito dire da lui”, specificando che lei stessa era presente alle telefonate le quali non erano in vivavoce.
Orbene, alla luce di quanto sopra è emerso che dal 2003 al 2006 l'autovettura
Fiat 600 venne utilizzata da entrambi i coniugi , in particolar modo dalla convenuta per far fronte alle esigenze della figlia minore , oltre che Per_1
familiari , pertanto può affermarsi che il finanziamento contratto dal Pt_1
per l'acquisto della autovettura, durante il matrimonio, non determina il diritto di quest'ultimo alla restituzione della metà della somma pagata per l'acquisto.
Preme evidenziare infatti che durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., sicché, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10927). Giova a tal uopo rilevare che le spese sostenute riconducibili alla logica della solidarietà coniugale rappresentano, invero, una obbligazione spontanea che si effettua non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza, che non è un dovere imposto in esclusiva dal codice civile ma anche una esigenza morale, affettiva e conseguente allo spirito stesso del matrimonio.
Si tratta di un'obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, neanche a metà.
La soluzione è diversa solo quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere di contribuzione, che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, ha diritto al rimborso. Nel caso in esame esula per come dedotta e documentata da siffatta fattispecie trattandosi di finanziamento per l'acquisto di autovettura utilizzata da entrambi in relazione al progetto comune di soddisfare bisogni familiari;
pertanto alla luce di quanto argomentato la spesa sostenuta per il finanziamento diretto all'acquisto dell'autovettura Fiat 600 sono nella specie quindi non restituibili( da ultimo Corte di Cassazione 19.7.2023. n.
21100.) La domanda pertanto va rigettata, così come non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno attore di riconoscimento dell'indennità prevista ex art. 129 bis c.c., non ravvisando un comportamento doloso in capo alla convenuta, posto che dalla motivazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario emergono cause di “carattere psicologico” o comunque di incapacità, ansia e disagi imputabili a quest'ultima.
Or, la nullità del matrimonio ritenuta dal giudice ecclesiastico risulta sia stata pronunciata per un vizio concernente l'aspetto psicologico della
; la riferibilità oggettiva dell'invalidità del matrimonio, non può CP_1
certo ritenersi sufficiente a dimostrare un comportamento assunto contrario al dovere di correttezza, tantomeno sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare che quest'ultima abbia con comportamento omissivo o commissivo contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.
La disposizione normativa invocata stabilisce una responsabilità di colui che in mala fede, abbia dato origine ad un matrimonio invalido e per tale ragione caducato per effetto di successiva pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13 /02/2015 nei confronti di così Controparte_1
provvede:
Condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 8.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda di restituzione della somma richiesta per il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat 600. Rigetta la domanda risarcitoria di indennità ex art 129 bis c.c.
Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi ed euro 237,00 per spese vive oltre iva c.p.a. e spese generali
Così deciso in Messina l'11 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò