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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 329 /2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in atti
-Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scruci, giusta procura in atti CP_1
-Appellato
In fatto e in diritto
ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Locri, con qualifica di Parte_1 operatore socio sanitario (operatore professionale terapia riabilitazione) – ha adito il Tribunale di
Locri al fine di vedersi riconoscere il diritto alla remunerazione del tempo impiegato per svolgere le operazioni obbligatorie di vestizione e svestizione della divisa, mai stato computato dall'
[...]
come tempo lavorato ai fini della retribuzione. Controparte_2
Ha dedotto di svolgere la propria attività lavorativa in turni distribuiti in apposite fasce orarie;
di essere obbligato per come previsto dall'art 27 del CCNL 2.9.01 e dall'art. 16 del contratto decentrato Parte dell'ex di Locri, in aggiunta ai compiti propri della qualifica di inquadramento, ad ulteriori attività funzionali al servizio prestato, quali “la vestizione e la dismissione della divisa da effettuarsi prima dell' entrata e dopo l' uscita dal reparto;
che tali attività - implicanti intuibilmente tempi aggiuntivi precedenti e successivi all' effettivo inizio della prestazione - rientrano nel lavoro effettivo da retribuire, secondo il D. Lgs 66/03 che ha recepito la direttiva 104/93 ai sensi del quale " qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore è considerato lavoro ordinario”; che pertanto egli è creditore a tale titolo della somma indicata in ricorso per il periodo – non coperto da prescrizione -, quantificando il tempo aggiuntivo in 30 minuti per ciascun turno effettuato, secondo lo schema proposto di regolamento aziendale sulle presenze ed assenze al cui punto 1.7 prevede: “al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione” (per un totale di 30 minuti giornalieri); che l'unità operativa cui è addetto il ricorrente è stata fino ad ottobre 2016 sprovvista di cartellino marcatempo automatico e le presenze pertanto Cont venivano annotate su appositi fogli di servizio. Ha concluso, quindi, chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del tempo sopra indicato.
Nella resistenza della , che ha eccepito la non spettanza delle Parte_1 somme richieste poichè il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa era già compreso nell'orario di lavoro retribuito dal datore di lavoro, il giudice ha accolto la domanda affermando che il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nella giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Muovendo, infatti, dal principio unanimemente riconosciuto che vi sia una eterodirezione implicita nelle operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario per ragioni di igiene e di sicurezza e che fosse unanimemente riconosciuta la retribuibilità del tempo necessario ad eseguire tali operazioni come normale orario di lavoro, ha ritenuto che l' non avesse dato prova di aver adempito al suo obbligo Parte_1 retributivo, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento effettuata da controparte ed ha ritenuto equo determinare questo tempo in 30 minuti complessivi giornalieri, facendo riferimento per la quantificazione delle giornate lavorate e degli importi dovuti i prospetti ed i calcoli non contestati prodotti dal ricorrente.
L ha appellato la sentenza del Tribunale di Locri, lamentando una erronea Parte_1 interpretazione dei dati fattuali e documentali, atteso che il ricorrente non aveva dato prova né che l'attività di vestizione e svestizione fosse stata compiuta fuori dall'orario di lavoro e né che l'avere speso orario diverso dal debito orario derivasse da una necessità di osservare una disposizione aziendale (volta ad imporre di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita proprio per la vestizione e svestizione della divisa) e non fosse, invece, frutto di autonoma determinazione dell'istante. Chiedeva, quindi, di accertare che “nulla è dovuto a titolo di differenze retributive da attività preparatoria per vestizione/svestizione all'odierna appellata.
In subordine, ha contestato il quantum richiesto, non ancorato ad alcun criterio oggettivo.
Nella resistenza del dipendente appellato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello e contestato, nel merito, la fondatezza, reiterando le argomentazioni spese in primo grado ed anche le richieste di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio già formulate in primo grado, il Collegio - all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, effettuato nei termini assegnati– ha deciso con sentenza contestuale redatta ex art 118 disp att c.p.c. trattandosi di cause identiche ad altre già decise. <e infondata la preliminare eccezione di inammissibilit dell l seppure non strutturata secondo il modello suggerito dal legislatore comunque sostanzialmente conforme alle previsioni cpc incentrandosi su una specifica ed immediatamente riconoscibile>quaestio facti: ossia sulla mancanza di prova del surplus di prestazione lavorativa per cui il tribunale ha accordato il compenso che il ricorrente rivendica.
Nel merito, è fondato il primo motivo di appello con il quale l'appellante rileva “l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In via di premessa, occorre evidenziare che i principi in diritto enucleabili dalla normativa in vigore e dagli approdi giurisprudenziali, richiamati anche negli atti difensivi delle parti, sono pacifici ed incontestati, ovvero che: - vi è l'obbligo per gli operatori sanitari di indossare apposita divisa;
- che tale obbligo deve avvenire nel luogo di lavoro (e ciò anche in mancanza di disposizioni espresse datoriali poiché discendente da esigenze di igiene e di sicurezza collettiva); - che il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione rientra nell'orario di lavoro retribuito, intendendo per orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro anche per le attività propedeutiche e preparatorie alla prestazione principale. Esso, dunque, non è lavoro straordinario che necessita di apposita ed espressa autorizzazione, poiché secondo la normativa nazionale (art 1 co 1 lett a D.Lgs 66/03 che ha recepito la direttiva comunitaria) deve intendersi per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, superando il concetto di “lavoro effettivo di cui all'art 1 rdl 692/23”.
Tanto è espressamente previsto nel CCNL comparto sanità 2016-2018, ove all'art 27 comma 12 si riconosce agli operatori sanitari fino a 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale nelle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne.
La contrattazione collettiva, quindi, impone al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni, chiarendo che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale (che quantificano il tempo retribuibile dedicato alle attività preparatorie, al pari di quello inerente alla prestazione principale).
Diversa questione – puramente in fatto - posta al vaglio del collegio, il cui onere di allegazione e prova incombe sul dipendente, è se detta obbligatoria attività (vestizione e svestizione) si svolga nell'ambito dell'orario di lavoro programmato o necessiti di un tempo aggiuntivo rispetto al debito orario del turno, per imposizione datoriale e per ineludibili esigenze connesse al servizio o all'organizzazione, ed in tale ultimo caso, occorrerà altresì appurare se esso si svolga prima della timbratura delle entrate e dopo quella delle uscite per una imposizione datoriale e non per discrezione del dipendente.
Chi rivendica la pretesa, in sintesi, dovrà allegare e provare che vi sia una eterodirezione – espressa o implicita- anche sulle eccedenze orarie dedicate alla vestizione e sulle modalità e tempistiche di entrata e di uscita (se cioè vi sia una imposizione ad indossare prima la divisa e poi a timbrare in entrata ed a timbra in uscita prima ed a svestirsi dopo). Occorre in sostanza una allegazione puntuale delle ragioni che stanno a base dell'obbligo del lavoratore di dedicare alla vestizione un surplus temporale, e del perché tale eccedenza sia fuori dall'orario registrato e retribuito, in violazione peraltro delle previsioni della contrattazione collettiva.
Sotto questi aspetti, le allegazioni del dipendente sono generiche, così come denunciato dall'appellante.
Il lavoratore si limita ad affermare che era obbligato ad indossare la divisa prima dell'inizio del turno ed a dismetterla dopo la fine del turno e che tale attività intuibilmente richiedevano un tempo aggiuntivo. Non indica, però, in quale reparto prestava servizio, quali mansioni svolgeva, dove fossero collocati i sistemi di rilevazioni delle presenze o i fogli presenze, dove fossero collocai gli spogliatoi ecc.
Egli allude all'obbligo di un tempo aggiuntivo, ma non offre elementi concreti e specifici da cui poter desumere l'effettiva necessità di questa eccedenza oraria. Non precisa se essa derivasse da disposizioni aziendali che, in violazione delle previsioni di contrattazione collettiva, imponevano di vestirsi prima la timbratura in entrata e svestirsi dopo la timbratura in uscita o se fosse imposta da necessità di servizio, organizzative o logistiche (perché ad esempio gli spogliatori si trovano in locali separati e distanti dal reparto, mentre i sistemi di rilevazione delle presenze erano interni o prossimi al reparto o perchè le esigenze del reparto – per la natura dell'attività e per la condizione dei degenti
– non tolleravano soluzione di continuità nell'assistenza dei pazienti). Ciò che omette, in sostanza, è di spiegare le ragioni per cui l'eccedenza oraria rappresentava un obbligo e non una scelta del lavoratore, poiché -per come già detto - è evidente che varie sono le realtà e le esigenze organizzative dei reparti: si pensi ai casi in cui i locali degli spogliatoi sono interni ai reparti e che gli stessi per tipologia di assistenza offerta, per tipo di pazienti, per non operare in emergenza, possono tollerare che le attività preparatorie a quella principale si svolgano nell'ambito del turno;
a differenza di altre realtà in cui si opera in emergenza, gli spogliatoi sono esterni e distanti e vi debba essere necessaria continuità nell'assistenza dei pazienti.
Neanche puntualizza, a ben vedere, se la vestizione e la svestizione (quantificate in 15 minuti in ingresso e 15 minuti in uscita) avvenissero prima o dopo la timbratura o la firma dei fogli di presenza
(in ingresso e in uscita). In termini concreti, ipotizzando il turno 7-14 ed ipotizzando l'arrivo alle 6.45 per la vestizione, il medesimo non specifica se la timbratura (o la firma prima) avvenisse alle 6.45 o avvenisse all'inizio del turno e cioè alle ore 7. Laddove fosse avvenuta alle ore 6.45 non chiarisce se i 15 minuti aggiuntivi venivano utilmente considerati dal datore di lavoro ai fini retributivi o se al contrario non venissero conteggiati. Né il dato può ricavarsi per deduzione, non essendo stato indicato né dove fossero collocati i sistemi di rilevazione delle presenze (se agli ingressi o nei reparti) né dove fossero collocai gli spogliatoi (se all'interno dei reparti o in locali distanti da essi).
La richiesta di acquisizione dei fogli presenza e dei tabulati delle presenze, fatta in primo grado e reiterata in tale sede, non potrebbe colmare le lacune assertive ed avrebbe finalità meramente esplorative, non essendo stato specificato il fatto oggetto di prova.
Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024), in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ha rilevato che “nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale. Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro”. Ha altresì affermato che era “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente
(specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro
e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (sent 4249/25) ha stabilito che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati ed in tempo delimitati non solo - ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento o del reparto) ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). In particolare si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio di abito solo quando dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta una autonoma retribuzione (Cass sez l. n. 11049 del 10.06.2020)” .
Infine, quanto al richiamo operato dall'appellato al regolamento aziendale sulle presenze ed assenze
– in riferimento al quale il medesimo parla di “schema proposto di regolamento aziendale”, Cont sostanzialmente convenendo con la circa la sua inefficacia – va anche rilevato che esso è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale. La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato, lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione. In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Concludendo, alla luce di quanto sopra passato in rassegna, occorreva che il dipendente dimostrasse
(o almeno deducesse) che per disposizioni aziendali o per necessità del servizio la vestizione e la svestizione delle divise avvenivano obbligatoriamente fuori dall'orario registrato. Detta circostanza
– come già detto- non è stata oggetto di puntuale allegazione né è stato possibile desumerla dagli elementi offerti.
In ragione del variegato e non uniforme panorama della giurisprudenza di merito sulla specifica questione, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro , avverso la sentenza n. 413/2023 del Giudice del lavoro di Locri,
[...] CP_1 pubblicata in 28/04/2023 , così provvede:
-in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da integralmente le spese dei due gradi di giudizio Parte_3
Reggio Calabria, così deciso in data 26/6/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè ) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)