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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/5415/2025 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7480 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: il comune chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
l'agenzia della riscossione non si è costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di Aversa e la società Società_1 concessionaria del comune per la riscossione, avverso il sollecito pre-esecuzione n. 090/5415/2025 di complessivi € 2.854,00, notificato in data 23 luglio 2025.
La ricorrente deduceva di avere ricevuto, per la prima volta in quella data, l'intimazione al pagamento della
Tassa sui Rifiuti relativa all'anno 2018, sulla base di un presunto omesso versamento di € 2.613,49, oltre oneri accessori.
Assumeva la società che l'atto impugnato rinviava ad un precedente avviso di accertamento n. 7480, emesso in data 22 settembre 2023 e, secondo quanto affermato dagli enti resistenti, notificato il 29 novembre 2023.
Tuttavia, la ricorrente contestava di non avere mai ricevuto regolare notificazione di tale avviso e che, in ogni caso, non vi fosse prova certa dell'effettiva spedizione e del perfezionamento della compiuta giacenza.
Evidenziava, in particolare, che nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), come ottenuta attraverso una istanza di accesso agli atti, risultava una mera annotazione della data “18/11/2023”, priva di timbro postale, e che non veniva prodotta copia della CAD stessa. La mancanza di tale prova impediva – secondo la ricorrente – di ritenere perfezionata la notifica, con conseguente inefficacia interruttiva dei termini decadenziali e prescrizionali.
In ragione di ciò, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto il sollecito veniva notificato solo nel 2025, oltre il termine utile per la notifica dell'accertamento e per la riscossione della pretesa tributaria per l'anno d'imposta 2018.
Chiedeva, quindi, l'annullamento del sollecito pre-esecuzione n. 090/5415/2025, la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. 7480 per inesistenza o nullità della sua notifica, oltre che la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa, il quale eccepiva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento;
a riprova di ciò depositava copia dell'avviso di ricevimento e della documentazione postale,
e assumeva che la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente l'avviso, rendendolo definitivo.
In via subordinata, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Comune, sostenendo che la responsabilità per eventuali vizi della procedura notificatoria ricadeva esclusivamente sulla società
Concessionaria, Società_1 S.r.l., titolare del servizio di riscossione coattiva.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la società Società_1 S.r.l. nonostante la regolarità della sua citazione. Successivamente, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale ribadiva le proprie doglianze, contestando le argomentazioni del Comune di Aversa e insistendo sull'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento n. 7480, sull'intervenuta decadenza dal potere impositivo e sulla prescrizione del credito. Riaffermava, altresì, la legittimazione passiva del Comune, ente impositore titolare del credito, in quanto parte necessaria in ogni controversia attinente all'esistenza del tributo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice monocratico che, in un caso analogo a quello che ci occupa, si è pronunciata la
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 21789/2025, pubblicata in data 29/07/2025.
Con tale Ordinanza la Suprema corte ha affermato quanto segue.
«1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
3), c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un'amministrazione pubblica mediante l'impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza – e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale – senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (la
“CAD”).
1.1. Il motivo è fondato. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Nel nostro caso, peraltro, l'invio della C.A.D. è stato effettuato con la spedizione della Raccomandata n.
AD0000531003 in data 18/11/2023 e di ciò è stata data attestazione con la sottoscrizione dell'addetto alla consegna dei plichi. Tale C.A.D. risulta essere stata immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario.
Attesa, dunque, l'efficacia della notifica dell'atto impositivo e la sua mancata opposizione va rilevato che alcuna successiva prescrizione quinquennale è maturata dalla data di questa notifica. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono disposte in favore del solo ente costituito che ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, se dovuti, in favore del resistente comune di
Aversa.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/5415/2025 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7480 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: il comune chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
l'agenzia della riscossione non si è costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di Aversa e la società Società_1 concessionaria del comune per la riscossione, avverso il sollecito pre-esecuzione n. 090/5415/2025 di complessivi € 2.854,00, notificato in data 23 luglio 2025.
La ricorrente deduceva di avere ricevuto, per la prima volta in quella data, l'intimazione al pagamento della
Tassa sui Rifiuti relativa all'anno 2018, sulla base di un presunto omesso versamento di € 2.613,49, oltre oneri accessori.
Assumeva la società che l'atto impugnato rinviava ad un precedente avviso di accertamento n. 7480, emesso in data 22 settembre 2023 e, secondo quanto affermato dagli enti resistenti, notificato il 29 novembre 2023.
Tuttavia, la ricorrente contestava di non avere mai ricevuto regolare notificazione di tale avviso e che, in ogni caso, non vi fosse prova certa dell'effettiva spedizione e del perfezionamento della compiuta giacenza.
Evidenziava, in particolare, che nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), come ottenuta attraverso una istanza di accesso agli atti, risultava una mera annotazione della data “18/11/2023”, priva di timbro postale, e che non veniva prodotta copia della CAD stessa. La mancanza di tale prova impediva – secondo la ricorrente – di ritenere perfezionata la notifica, con conseguente inefficacia interruttiva dei termini decadenziali e prescrizionali.
In ragione di ciò, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto il sollecito veniva notificato solo nel 2025, oltre il termine utile per la notifica dell'accertamento e per la riscossione della pretesa tributaria per l'anno d'imposta 2018.
Chiedeva, quindi, l'annullamento del sollecito pre-esecuzione n. 090/5415/2025, la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. 7480 per inesistenza o nullità della sua notifica, oltre che la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa, il quale eccepiva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento;
a riprova di ciò depositava copia dell'avviso di ricevimento e della documentazione postale,
e assumeva che la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente l'avviso, rendendolo definitivo.
In via subordinata, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Comune, sostenendo che la responsabilità per eventuali vizi della procedura notificatoria ricadeva esclusivamente sulla società
Concessionaria, Società_1 S.r.l., titolare del servizio di riscossione coattiva.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la società Società_1 S.r.l. nonostante la regolarità della sua citazione. Successivamente, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale ribadiva le proprie doglianze, contestando le argomentazioni del Comune di Aversa e insistendo sull'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento n. 7480, sull'intervenuta decadenza dal potere impositivo e sulla prescrizione del credito. Riaffermava, altresì, la legittimazione passiva del Comune, ente impositore titolare del credito, in quanto parte necessaria in ogni controversia attinente all'esistenza del tributo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice monocratico che, in un caso analogo a quello che ci occupa, si è pronunciata la
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 21789/2025, pubblicata in data 29/07/2025.
Con tale Ordinanza la Suprema corte ha affermato quanto segue.
«1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
3), c.p.c., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un'amministrazione pubblica mediante l'impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza – e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale – senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (la
“CAD”).
1.1. Il motivo è fondato. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Nel nostro caso, peraltro, l'invio della C.A.D. è stato effettuato con la spedizione della Raccomandata n.
AD0000531003 in data 18/11/2023 e di ciò è stata data attestazione con la sottoscrizione dell'addetto alla consegna dei plichi. Tale C.A.D. risulta essere stata immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario.
Attesa, dunque, l'efficacia della notifica dell'atto impositivo e la sua mancata opposizione va rilevato che alcuna successiva prescrizione quinquennale è maturata dalla data di questa notifica. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono disposte in favore del solo ente costituito che ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, se dovuti, in favore del resistente comune di
Aversa.