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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO CI presidente dott. UC UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo D'Amata
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Astolfi
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3978/2021, che – accogliendo la domanda formulata da per la restituzione Controparte_1
(recte: il rimborso) della somma versata dall'attrice a titolo di retta per la degenza presso la residenza sanitaria assistenziale (r.s.a.) “Italian Hospital Group” della madre Parte_2
(affetta da morbo di Alzheimer) - ha condannato la al pagamento della somma Parte_1 di 87.911,34 € oltre interessi legali dai singoli pagamenti, nonché delle ulteriori somme che saranno pagate in futuro da allo stesso titolo. Controparte_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente affermato che le rette contestate si riferiscano a prestazioni di carattere sanitario (in quanto tali da porre interamente a carico del Servizio sanitario regionale) laddove, alla luce della normativa vigente, le prestazioni in questione hanno natura conservativa e socio-assistenziale, sì che l'utente è tenuto a compartecipare al costo delle prestazioni, le quali sono gratuite solamente se inserite nei LEA (livelli essenziali di assistenza) e se erogate nella fase intensiva ed estensiva del ricovero;
2) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la valutazione multidimensionale della paziente operata dalla competente AS (mantenimento alto - Terzo livello - R2 – R2D) non può ritenersi in contrasto con la normativa primaria, in quanto costituisce l'unico strumento idoneo a definire il livello assistenziale più appropriato per gestire i bisogni della paziente, mentre incombeva sull'attrice l'onere di provare che la paziente appartiene ad una diversa categoria che le garantisce di non pagare il costo dell'assistenza sanitaria presso la
Pt_3
3) il tribunale ha erroneamente condannato al pagamento la , in quanto Parte_1 legittimato passivo in questo genere di controversie è il (se il ricovero è effettuato CP_2 presso una r.s.a. comunale) ovvero la casa di cura convenzionata, e non la con cui la Pt_1 paziente non ha instaurato alcun rapporto contrattuale;
4) il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione, laddove ha disposto nei confronti della la condanna al pagamento anche di tutte le somme che saranno pagate in futuro Pt_1 dalla per la degenza presso la r.s.a. della madre , pur essendosi CP_1 Parte_2 limitata l'attrice, nelle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, a chiedere la condanna della alla corresponsione della somma di 30.374,16 €; Parte_1
5) in ogni caso il tribunale ha sbagliato a quantificare la somma dovuta, perché:
a) quanto alle rette future, la condanna al pagamento delle stesse è illegittima per carenza di giurisdizione del giudice ordinario – che non può condannare la p.a. al pagamento
2 di debiti futuri - nonché per carenza di interesse della parte attrice;
b) quanto alle rette già maturate, non è stata fornita la prova che esse fossero quantificabili, al momento della definizione del giudizio di primo grado, in 87.911,34 €.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto della domanda di pagamento formulata da nei confronti della Controparte_1
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che - contrariamente a quanto affermato dal tribunale - le prestazioni erogate dalla in favore della madre di non Pt_3 Controparte_1 sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale, in quanto non rientrano nei LEA.
La doglianza è fondata.
L'art. 3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”.
L'art. 3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
L'art. 3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in:
a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite
(c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”);
b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d.
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”).
L'art. 3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali
“prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
3 Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art. 3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio
2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che:
a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.);
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.):
c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.);
d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma
3, del d.P.C.M. cit.).
L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M.
(che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio).
Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio-sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del
SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei
LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e
4 quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN.
Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta.
Come chiarito da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass.
21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019).
L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione). Al contrario, qualora la prestazione socio- assistenziale prescinda dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un piano di cura personalizzato), la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria (Cass. 21528/2021, in motivazione).
Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione
(Cass. 21162/2024, in motivazione).
Cass. 34590/2023 - che ha fatto discendere da questi princìpi la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta – ha affermato al riguardo che “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni di natura diversa debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario socio-assistenziale rimane interamente assorbito nelle
5 prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato” (nello stesso senso v. ex multis anche Cass. 21162/2024; Cass. 4752/2024; Cass. 13714/2023).
Cass. 26943/2024 ha precisato al riguardo che non assume alcuna rilevanza la presunta prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo piuttosto necessario accertare se sussista un nesso di strumentalità necessaria tra la prestazione assistenziale e quella sanitaria, tale da fare ritenere che i due aspetti della prestazione abbiano carattere unitario e inscindibile.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer e ricoverato in istituto di cura, sono a carico del SSN se, sulla base del piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le prestazioni di natura sanitaria essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste a carico del
SSN perché strumentali a quelle sanitarie (v. ex multis Cass. 34388/2024; Cass. 21162/2024;
Cass. 4752/2024; Cass. 34590/2023; Cass. 2038/2023).
Dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione, l'intervento sanitario- socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico secondo un piano di cura personalizzato.
Pertanto, quando si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente (in questi termini v. Cass. 21162/2024).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.
Il tribunale ha accolto la domanda formulata dall'attrice in primo grado sul presupposto che la mera circostanza che la paziente (madre dell'attrice) fosse affetta da morbo di
Alzheimer fosse sufficiente per qualificare la prestazione erogata dalla come Pt_3
“prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” – pertanto interamente gratuita - omettendo di valutare l'effettiva sussistenza in concreto di quel collegamento inscindibile tra le due componenti della prestazione (socioassistenziale e sanitaria) che ne giustifica la riconduzione tra le prestazioni a totale carico del S.S.N.
Invero, nella documentazione in atti non si rinviene alcun piano terapeutico personalizzato relativo a che consenta di affermare che, nel corso del ricovero, Parte_2
6 quest'ultima sia stata sottoposta a trattamenti sanitari personalizzati.
La prova della sussistenza di un piano terapeutico non può neppure desumersi dalla diagnosi emessa dalla AS competente nei confronti della paziente, in cui viene soltanto espressa la “necessità di assistenza continua”, ma non viene fatta alcuna menzione in merito alla componente sanitaria della prestazione (v. il documento n. 3 allegato alle note depositate da il 10 settembre 2025). Controparte_1
Al giudice è precluso compiere, in via presuntiva, una valutazione in merito alle esigenze di cura del paziente, in assenza della relativa documentazione sanitaria.
Pertanto, qualora - come nel caso di specie - non venga provata la finalità medica del ricovero, deve chiaramente escludersi la sussistenza di quel nesso di strumentalità tra la componente assistenziale e quella medica della prestazione tale da poterla qualificare come
“prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” di cui all'art. 3-septies, quarto comma, d.lgs. n. 502 del 1992, potendo tutt'al più la prestazione de qua essere ricompresa nell'ambito delle prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, per le quali - in base alla tabella di cui all'allegato 1 C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 – è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del e del 50% a carico del CP_3 CP_2 con la compartecipazione dell'utente.
In buona sostanza, l'essere affetti dal morbo di Alzheimer non implica di per sé che il ricovero presso una r.s.a. abbia, oltre a una finalità assistenziale, anche una finalità terapeutica tale da giustificare l'onere in capo alla di pagare interamente le spese di ricovero Pt_1 della paziente.
Nel caso di specie, non è dato in alcun modo sapere a quali trattamenti sanitari sia stata sottoposta durante la propria lungodegenza presso l'Italian Hospital Group Parte_2
(non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il certificato della AS che accerta lo stato d'invalidità di ). Parte_2
Non è possibile, pertanto, verificare se la normativa applicabile debba essere ricondotta alla prestazione (sanitaria) integrata, ovvero - come sembra invece desumersi dal contratto di ricovero - alla prestazione di carattere meramente assistenziale, trattandosi di rette per la degenza di un'anziana non autosufficiente presso una struttura residenziale assistita.
A differente conclusione si sarebbe dovuti pervenire nel caso in cui fosse stata dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento
"sanitario- socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.
Alla luce di tali considerazioni l'appello della va dunque accolto, in Parte_1 quanto la pretesa restitutoria fatta valere da con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado risulta priva di fondamento.
7 All'accoglimento del primo motivo di appello segue l'assorbimento degli altri motivi.
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della , spese che si liquidano nella Parte_1 complessiva misura di 8.000,00 per compensi oltre accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e nella complessiva misura di 8.165,50 € (di cui 7.000,00 € per compensi e 1.165,50 € per spese vive) oltre accessori di legge (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 3978/2021 e - per l'effetto – rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della Pt_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore della , liquidandole in complessivi 8.000,00 € oltre accessori di legge Parte_1
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 8.165,50 € oltre accessori di legge (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC UR PELLEGRINI CO CI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO CI presidente dott. UC UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo D'Amata
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Astolfi
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
3978/2021, che – accogliendo la domanda formulata da per la restituzione Controparte_1
(recte: il rimborso) della somma versata dall'attrice a titolo di retta per la degenza presso la residenza sanitaria assistenziale (r.s.a.) “Italian Hospital Group” della madre Parte_2
(affetta da morbo di Alzheimer) - ha condannato la al pagamento della somma Parte_1 di 87.911,34 € oltre interessi legali dai singoli pagamenti, nonché delle ulteriori somme che saranno pagate in futuro da allo stesso titolo. Controparte_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente affermato che le rette contestate si riferiscano a prestazioni di carattere sanitario (in quanto tali da porre interamente a carico del Servizio sanitario regionale) laddove, alla luce della normativa vigente, le prestazioni in questione hanno natura conservativa e socio-assistenziale, sì che l'utente è tenuto a compartecipare al costo delle prestazioni, le quali sono gratuite solamente se inserite nei LEA (livelli essenziali di assistenza) e se erogate nella fase intensiva ed estensiva del ricovero;
2) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la valutazione multidimensionale della paziente operata dalla competente AS (mantenimento alto - Terzo livello - R2 – R2D) non può ritenersi in contrasto con la normativa primaria, in quanto costituisce l'unico strumento idoneo a definire il livello assistenziale più appropriato per gestire i bisogni della paziente, mentre incombeva sull'attrice l'onere di provare che la paziente appartiene ad una diversa categoria che le garantisce di non pagare il costo dell'assistenza sanitaria presso la
Pt_3
3) il tribunale ha erroneamente condannato al pagamento la , in quanto Parte_1 legittimato passivo in questo genere di controversie è il (se il ricovero è effettuato CP_2 presso una r.s.a. comunale) ovvero la casa di cura convenzionata, e non la con cui la Pt_1 paziente non ha instaurato alcun rapporto contrattuale;
4) il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione, laddove ha disposto nei confronti della la condanna al pagamento anche di tutte le somme che saranno pagate in futuro Pt_1 dalla per la degenza presso la r.s.a. della madre , pur essendosi CP_1 Parte_2 limitata l'attrice, nelle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, a chiedere la condanna della alla corresponsione della somma di 30.374,16 €; Parte_1
5) in ogni caso il tribunale ha sbagliato a quantificare la somma dovuta, perché:
a) quanto alle rette future, la condanna al pagamento delle stesse è illegittima per carenza di giurisdizione del giudice ordinario – che non può condannare la p.a. al pagamento
2 di debiti futuri - nonché per carenza di interesse della parte attrice;
b) quanto alle rette già maturate, non è stata fornita la prova che esse fossero quantificabili, al momento della definizione del giudizio di primo grado, in 87.911,34 €.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto della domanda di pagamento formulata da nei confronti della Controparte_1
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che - contrariamente a quanto affermato dal tribunale - le prestazioni erogate dalla in favore della madre di non Pt_3 Controparte_1 sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale, in quanto non rientrano nei LEA.
La doglianza è fondata.
L'art. 3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”.
L'art. 3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
L'art. 3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in:
a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite
(c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”);
b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d.
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”).
L'art. 3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali
“prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
3 Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art. 3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio
2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che:
a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.);
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.):
c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.);
d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma
3, del d.P.C.M. cit.).
L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M.
(che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio).
Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio-sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del
SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei
LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e
4 quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN.
Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta.
Come chiarito da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass.
21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019).
L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione). Al contrario, qualora la prestazione socio- assistenziale prescinda dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un piano di cura personalizzato), la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria (Cass. 21528/2021, in motivazione).
Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione
(Cass. 21162/2024, in motivazione).
Cass. 34590/2023 - che ha fatto discendere da questi princìpi la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta – ha affermato al riguardo che “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni di natura diversa debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario socio-assistenziale rimane interamente assorbito nelle
5 prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato” (nello stesso senso v. ex multis anche Cass. 21162/2024; Cass. 4752/2024; Cass. 13714/2023).
Cass. 26943/2024 ha precisato al riguardo che non assume alcuna rilevanza la presunta prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo piuttosto necessario accertare se sussista un nesso di strumentalità necessaria tra la prestazione assistenziale e quella sanitaria, tale da fare ritenere che i due aspetti della prestazione abbiano carattere unitario e inscindibile.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer e ricoverato in istituto di cura, sono a carico del SSN se, sulla base del piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le prestazioni di natura sanitaria essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste a carico del
SSN perché strumentali a quelle sanitarie (v. ex multis Cass. 34388/2024; Cass. 21162/2024;
Cass. 4752/2024; Cass. 34590/2023; Cass. 2038/2023).
Dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione, l'intervento sanitario- socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico secondo un piano di cura personalizzato.
Pertanto, quando si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente (in questi termini v. Cass. 21162/2024).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.
Il tribunale ha accolto la domanda formulata dall'attrice in primo grado sul presupposto che la mera circostanza che la paziente (madre dell'attrice) fosse affetta da morbo di
Alzheimer fosse sufficiente per qualificare la prestazione erogata dalla come Pt_3
“prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” – pertanto interamente gratuita - omettendo di valutare l'effettiva sussistenza in concreto di quel collegamento inscindibile tra le due componenti della prestazione (socioassistenziale e sanitaria) che ne giustifica la riconduzione tra le prestazioni a totale carico del S.S.N.
Invero, nella documentazione in atti non si rinviene alcun piano terapeutico personalizzato relativo a che consenta di affermare che, nel corso del ricovero, Parte_2
6 quest'ultima sia stata sottoposta a trattamenti sanitari personalizzati.
La prova della sussistenza di un piano terapeutico non può neppure desumersi dalla diagnosi emessa dalla AS competente nei confronti della paziente, in cui viene soltanto espressa la “necessità di assistenza continua”, ma non viene fatta alcuna menzione in merito alla componente sanitaria della prestazione (v. il documento n. 3 allegato alle note depositate da il 10 settembre 2025). Controparte_1
Al giudice è precluso compiere, in via presuntiva, una valutazione in merito alle esigenze di cura del paziente, in assenza della relativa documentazione sanitaria.
Pertanto, qualora - come nel caso di specie - non venga provata la finalità medica del ricovero, deve chiaramente escludersi la sussistenza di quel nesso di strumentalità tra la componente assistenziale e quella medica della prestazione tale da poterla qualificare come
“prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” di cui all'art. 3-septies, quarto comma, d.lgs. n. 502 del 1992, potendo tutt'al più la prestazione de qua essere ricompresa nell'ambito delle prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, per le quali - in base alla tabella di cui all'allegato 1 C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 – è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del e del 50% a carico del CP_3 CP_2 con la compartecipazione dell'utente.
In buona sostanza, l'essere affetti dal morbo di Alzheimer non implica di per sé che il ricovero presso una r.s.a. abbia, oltre a una finalità assistenziale, anche una finalità terapeutica tale da giustificare l'onere in capo alla di pagare interamente le spese di ricovero Pt_1 della paziente.
Nel caso di specie, non è dato in alcun modo sapere a quali trattamenti sanitari sia stata sottoposta durante la propria lungodegenza presso l'Italian Hospital Group Parte_2
(non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il certificato della AS che accerta lo stato d'invalidità di ). Parte_2
Non è possibile, pertanto, verificare se la normativa applicabile debba essere ricondotta alla prestazione (sanitaria) integrata, ovvero - come sembra invece desumersi dal contratto di ricovero - alla prestazione di carattere meramente assistenziale, trattandosi di rette per la degenza di un'anziana non autosufficiente presso una struttura residenziale assistita.
A differente conclusione si sarebbe dovuti pervenire nel caso in cui fosse stata dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento
"sanitario- socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.
Alla luce di tali considerazioni l'appello della va dunque accolto, in Parte_1 quanto la pretesa restitutoria fatta valere da con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado risulta priva di fondamento.
7 All'accoglimento del primo motivo di appello segue l'assorbimento degli altri motivi.
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della , spese che si liquidano nella Parte_1 complessiva misura di 8.000,00 per compensi oltre accessori di legge (per il giudizio di primo grado) e nella complessiva misura di 8.165,50 € (di cui 7.000,00 € per compensi e 1.165,50 € per spese vive) oltre accessori di legge (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 3978/2021 e - per l'effetto – rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della Pt_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore della , liquidandole in complessivi 8.000,00 € oltre accessori di legge Parte_1
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 8.165,50 € oltre accessori di legge (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC UR PELLEGRINI CO CI
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