TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1734/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rampini Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
OL e dall'avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ruolo esattoriale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale
(v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. Con ricorso depositato in data 6.05.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe CP_ conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso i ruoli esattoriali di cui agli avvisi di addebito n 357 2012 0002486183 000; n. 357
2016 0001054016 000, n 357 2016 0003071712 000, n 357 2017 0001546992 000, n 357
2018 0001656858 000 CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo la inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art 3 CP_ bis del D.L. 146/2021e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
3. Il Tribunale, con provvedimento del 18.09.2025, rilevata la nullità della procura conferita al difensore di parte ricorrente (giacchè conferita all'avv. Saverio Cosi ma firmata digitalmente dall'Avv. Francesca Bianchini), ordinava di procedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c, assegnando all'uopo termine perentorio sino al 16.10.2005.
In data 22.09.2025 veniva depositata in atti una nuova procura, questa volta rilasciata in favore dell'Avv. Ernesto Rampini unitamente alla revoca dell'Avv. Francesca Bianchini (la quale tuttavia compare nell'intestazione delle “memorie autorizzate ai sensi del codice di procedura civile” ) sottoscritta in pari data dalla ricorrente.
Dalla lettura di tale nuova procura emerge che: “il cliente delega l'avv. Ernesto Rampini, assieme ai professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado del presente giudizio nonché per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”
4. Ebbene, il Tribunale -facendo proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Milano nella sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025, su questioni sovrapponibili a quella in scrutinio- ritiene che anche la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 'seconda procura' rilasciata in data 22.09.2025 (peraltro riferita anche ad “altri Avvocati del medesimo studio” neppure individuati nominalmente) sia affetta da nullità.
L'incarico qui conferito si estende espressamente ed inequivocabilmente a “tutte le cause anche future” sicchè si tratta, con ogni evidenzia, di una procura generale alle liti.
A mente del disposto dell'art. 83 c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la 'seconda procura', gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Neppure sarebbe stato possibile, infine, concedere ulteriore termine perentorio per consentire ulteriore regolarizzazione della procura.
L'espressa perentorietà del termine assegnato con provvedimento del 18.09.2025 a seguito della rilevata nullità della originaria procura è, infatti, posta a presidio delle esigenze di ragionevole durata del processo e di certezza del diritto e impone che entro il termine perentorio venga indifferibilmente depositata valida procura. Dal momento che i requisiti formali e sostanziali di validità della procura alle liti sono predeterminati dalla legge, quale che sia il vizio che inficia la procura successiva, non è consentito concedere un'ulteriore remissione in termini con rinvio della causa ad un'altra udienza, salvo evidentemente l'ipotesi (neppure prospettata nel caso di specie) di una causa impeditiva non imputabile alla parte onerata.
5. Sulla base delle brevi considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa previdenziale (€5.201/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.706,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Latina, del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1734/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rampini Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
OL e dall'avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ruolo esattoriale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale
(v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. Con ricorso depositato in data 6.05.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe CP_ conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso i ruoli esattoriali di cui agli avvisi di addebito n 357 2012 0002486183 000; n. 357
2016 0001054016 000, n 357 2016 0003071712 000, n 357 2017 0001546992 000, n 357
2018 0001656858 000 CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo la inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art 3 CP_ bis del D.L. 146/2021e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
3. Il Tribunale, con provvedimento del 18.09.2025, rilevata la nullità della procura conferita al difensore di parte ricorrente (giacchè conferita all'avv. Saverio Cosi ma firmata digitalmente dall'Avv. Francesca Bianchini), ordinava di procedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c, assegnando all'uopo termine perentorio sino al 16.10.2005.
In data 22.09.2025 veniva depositata in atti una nuova procura, questa volta rilasciata in favore dell'Avv. Ernesto Rampini unitamente alla revoca dell'Avv. Francesca Bianchini (la quale tuttavia compare nell'intestazione delle “memorie autorizzate ai sensi del codice di procedura civile” ) sottoscritta in pari data dalla ricorrente.
Dalla lettura di tale nuova procura emerge che: “il cliente delega l'avv. Ernesto Rampini, assieme ai professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado del presente giudizio nonché per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”
4. Ebbene, il Tribunale -facendo proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Milano nella sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025, su questioni sovrapponibili a quella in scrutinio- ritiene che anche la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 'seconda procura' rilasciata in data 22.09.2025 (peraltro riferita anche ad “altri Avvocati del medesimo studio” neppure individuati nominalmente) sia affetta da nullità.
L'incarico qui conferito si estende espressamente ed inequivocabilmente a “tutte le cause anche future” sicchè si tratta, con ogni evidenzia, di una procura generale alle liti.
A mente del disposto dell'art. 83 c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la 'seconda procura', gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Neppure sarebbe stato possibile, infine, concedere ulteriore termine perentorio per consentire ulteriore regolarizzazione della procura.
L'espressa perentorietà del termine assegnato con provvedimento del 18.09.2025 a seguito della rilevata nullità della originaria procura è, infatti, posta a presidio delle esigenze di ragionevole durata del processo e di certezza del diritto e impone che entro il termine perentorio venga indifferibilmente depositata valida procura. Dal momento che i requisiti formali e sostanziali di validità della procura alle liti sono predeterminati dalla legge, quale che sia il vizio che inficia la procura successiva, non è consentito concedere un'ulteriore remissione in termini con rinvio della causa ad un'altra udienza, salvo evidentemente l'ipotesi (neppure prospettata nel caso di specie) di una causa impeditiva non imputabile alla parte onerata.
5. Sulla base delle brevi considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa previdenziale (€5.201/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.706,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Latina, del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro