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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 20432/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CINZIA LEO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. SONIA MARIA COCCA presso il cui studio ha CP_1 eletto domicilio
RESISTENTE relativo alla minore: nata a [...], il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Assegnazione alla ricorrente della casa ex familiare ubicata a Vigone Via Quintanello n. 26 (TO) con tutto quanto in essa contenuto.
Collocazione prevalente e la residenza della minore presso la madre;
Persona_2
Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Salvo diversi accordi tra le parti, che il Sig. possa incontrare la figlia secondo il seguente CP_1 calendario: fino al compimento del quinto anno di età: • Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
• A week-end alternati, dal sabato ore 11,30 alla domenica ore 19,30 in periodo scolastico ed ore
21,00 in periodo non scolastico;
• Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 inizio ponte alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico), mentre se cadono in un giorno festivo dalle
10.00 alle 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, dalle ore 17,30 alle ore 19,30; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00.
Durante il periodo natalizio, a blocchi di tre giorni consecutivi, con 2 di pernottamento e rientro dalla madre la mattina successiva ore 19,00; 24-25-26 dicembre 2025 con la madre e 31 dicembre e
1-2 gennaio con il padre;
• Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni (Pasquetta 2026 con il padre);
• Durante l'estate 2025, il Sig. starà con la figlia dal 6 agosto al 17 agosto, mentre la sig.ra CP_1 dal 17 al 31 agosto;
durante l'estate 2026, per due settimane consecutive in periodo da Pt_1 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, le due settimane consecutive di pertinenza del Sig. verranno suddivise tra i genitori nel CP_1 seguente modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 con un genitore e dal 16.08 al 31.08 con l'altro.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza.
Dal compimento del quinto anno di età:
• A week-end alternati, dal venerdì ore 17.30 alla domenica ore 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico)
• Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
• Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle 17.30 del giorno precedente alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico) del giorno successivo;
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 17.30 del giorno prima alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico). la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); se il giorno è festivo dalle 10.00. il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni (compleanno con il padre), dalle Per_3 ore 17,30 alle ore 21,00; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Ad anni alterni dal sabato prima di Pasqua ore 10.00 a Pasquetta ore 21,00
, nel corso delle vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane anche Per_1 consecutive nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, verranno suddivise tra i genitori nel seguente modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 un anno e dal 16.08 al 31.08 l'anno successivo.
Il suddetto calendario delle visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in avanti) dovrà in Per_1 ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento della minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico Per_1 curante o dal pediatra o dallo psicologo a cui eventualmente le parti si siano concordemente rivolti.
Il trasporto di nel corso delle suddette visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno Per_1 Per_1 in avanti) sarà sempre a cura e spese del Sig. sempre che la residenza o il domicilio della CP_1
Sig.ra rimanga nel raggio di 10 km dalla di lei attuale residenza Detto limite non vale nel Pt_1 caso in cui lo spostamento della Sig.ra sia più vantaggioso per il Sig. , Pt_1 CP_1
Il diritto di visita del Sig. è sospeso (e non è recuperabile) nel corso delle festività CP_1 infrasettimanali, natalizie, ponti e periodo estivo di spettanza della Sig.ra Pt_1
Il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore la somma mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Le spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di
Torino che qui si richiama, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale e le eventuali detrazioni fiscali riferiti alla prole, previsto dalla L. n.
46/2021, e futuri equipollenti, sia diviso al 50% tra i genitori.
Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e, quindi, ciascun ricorrente provvederà a farsi carico esclusivamente delle spese legali del proprio difensore. Con espressa rinuncia, da parte dei sottoscritti difensori, alla solidarietà professionale.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con comparsa del 06/06/2025 si costituiva il sig. , il quale dava atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la sig.ra Pt_1
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 10/06/2025, assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa ex familiare ubicata a Vigone Via Quintanello n. 26 (TO) con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra Pt_1
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia, salvo diversi accordi tra le parti, secondo il seguente calendario: fino al compimento del quinto anno di età:
Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
A week-end alternati, dal sabato ore 11,30 alla domenica ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 inizio ponte alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico); la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico), mentre se cadono in un giorno festivo dalle 10.00 alle 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, dalle ore 17,30 alle ore 19,30; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00;
Durante il periodo natalizio, a blocchi di tre giorni consecutivi, con 2 di pernottamento e rientro dalla madre la mattina successiva ore 19,00; 24-25-26 dicembre 2025 con la madre e 31 dicembre e 1-2 gennaio con il padre;
Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni (Pasquetta 2026 con il padre);
Durante l'estate 2025, il Sig. starà con la figlia dal 6 agosto al 17 agosto, mentre la sig.ra CP_1 dal 17 al 31 agosto;
durante l'estate 2026, per due settimane consecutive in periodo da Pt_1 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, le due settimane consecutive di pertinenza del Sig. verranno suddivise tra i genitori nel seguente CP_1 modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 con un genitore e dal 16.08 al 31.08 con l'altro.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza.
Dal compimento del quinto anno di età:
A week-end alternati, dal venerdì ore 17.30 alla domenica ore 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico)
Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle 17.30 del giorno precedente alle ore
19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico) del giorno successivo;
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 17.30 del giorno prima alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico).
La Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); se il giorno è festivo dalle 10.00.
Il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni (compleanno con il padre), dalle ore Per_3
17,30 alle ore 21,00; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Ad anni alterni dal sabato prima di Pasqua ore 10.00 a Pasquetta ore 21,00.
nel corso delle vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane anche Per_1 consecutive nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, verranno suddivise tra i genitori nel seguente modo: dal giorno
01.08 al giorno 15.08 un anno e dal 16.08 al 31.08 l'anno successivo.
Il suddetto calendario delle visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in avanti) dovrà in Per_1 ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento della minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico curante Per_1
o dal pediatra o dallo psicologo a cui eventualmente le parti si siano concordemente rivolti.
Il trasporto di nel corso delle suddette visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in Per_1 Per_1 avanti) sarà sempre a cura e spese del Sig. sempre che la residenza o il domicilio della Sig.ra CP_1 rimanga nel raggio di 10 km dalla di lei attuale residenza Detto limite non vale nel caso in Pt_1 cui lo spostamento della Sig.ra sia più vantaggioso per il Sig. Pt_1 CP_1
Il diritto di visita del Sig. è sospeso (e non è recuperabile) nel corso delle festività CP_1 infrasettimanali, natalizie, ponti e periodo estivo di spettanza della Sig.ra Pt_1
DISPONE che il Sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore la somma mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Torino, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che l'assegno unico universale e le eventuali detrazioni fiscali riferiti alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sia diviso al 50% tra i genitori.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 20432/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CINZIA LEO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. SONIA MARIA COCCA presso il cui studio ha CP_1 eletto domicilio
RESISTENTE relativo alla minore: nata a [...], il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Assegnazione alla ricorrente della casa ex familiare ubicata a Vigone Via Quintanello n. 26 (TO) con tutto quanto in essa contenuto.
Collocazione prevalente e la residenza della minore presso la madre;
Persona_2
Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Salvo diversi accordi tra le parti, che il Sig. possa incontrare la figlia secondo il seguente CP_1 calendario: fino al compimento del quinto anno di età: • Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
• A week-end alternati, dal sabato ore 11,30 alla domenica ore 19,30 in periodo scolastico ed ore
21,00 in periodo non scolastico;
• Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 inizio ponte alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico), mentre se cadono in un giorno festivo dalle
10.00 alle 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
• il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, dalle ore 17,30 alle ore 19,30; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00.
Durante il periodo natalizio, a blocchi di tre giorni consecutivi, con 2 di pernottamento e rientro dalla madre la mattina successiva ore 19,00; 24-25-26 dicembre 2025 con la madre e 31 dicembre e
1-2 gennaio con il padre;
• Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni (Pasquetta 2026 con il padre);
• Durante l'estate 2025, il Sig. starà con la figlia dal 6 agosto al 17 agosto, mentre la sig.ra CP_1 dal 17 al 31 agosto;
durante l'estate 2026, per due settimane consecutive in periodo da Pt_1 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, le due settimane consecutive di pertinenza del Sig. verranno suddivise tra i genitori nel CP_1 seguente modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 con un genitore e dal 16.08 al 31.08 con l'altro.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza.
Dal compimento del quinto anno di età:
• A week-end alternati, dal venerdì ore 17.30 alla domenica ore 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico)
• Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
• Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle 17.30 del giorno precedente alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico) del giorno successivo;
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 17.30 del giorno prima alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico). la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); se il giorno è festivo dalle 10.00. il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni (compleanno con il padre), dalle Per_3 ore 17,30 alle ore 21,00; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Ad anni alterni dal sabato prima di Pasqua ore 10.00 a Pasquetta ore 21,00
, nel corso delle vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane anche Per_1 consecutive nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, verranno suddivise tra i genitori nel seguente modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 un anno e dal 16.08 al 31.08 l'anno successivo.
Il suddetto calendario delle visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in avanti) dovrà in Per_1 ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento della minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico Per_1 curante o dal pediatra o dallo psicologo a cui eventualmente le parti si siano concordemente rivolti.
Il trasporto di nel corso delle suddette visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno Per_1 Per_1 in avanti) sarà sempre a cura e spese del Sig. sempre che la residenza o il domicilio della CP_1
Sig.ra rimanga nel raggio di 10 km dalla di lei attuale residenza Detto limite non vale nel Pt_1 caso in cui lo spostamento della Sig.ra sia più vantaggioso per il Sig. , Pt_1 CP_1
Il diritto di visita del Sig. è sospeso (e non è recuperabile) nel corso delle festività CP_1 infrasettimanali, natalizie, ponti e periodo estivo di spettanza della Sig.ra Pt_1
Il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore la somma mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Le spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di
Torino che qui si richiama, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale e le eventuali detrazioni fiscali riferiti alla prole, previsto dalla L. n.
46/2021, e futuri equipollenti, sia diviso al 50% tra i genitori.
Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e, quindi, ciascun ricorrente provvederà a farsi carico esclusivamente delle spese legali del proprio difensore. Con espressa rinuncia, da parte dei sottoscritti difensori, alla solidarietà professionale.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con comparsa del 06/06/2025 si costituiva il sig. , il quale dava atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la sig.ra Pt_1
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 10/06/2025, assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa ex familiare ubicata a Vigone Via Quintanello n. 26 (TO) con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra Pt_1
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia, salvo diversi accordi tra le parti, secondo il seguente calendario: fino al compimento del quinto anno di età:
Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
A week-end alternati, dal sabato ore 11,30 alla domenica ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico);
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 10.00 inizio ponte alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico); la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico), mentre se cadono in un giorno festivo dalle 10.00 alle 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni, dalle ore 17,30 alle ore 19,30; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00;
Durante il periodo natalizio, a blocchi di tre giorni consecutivi, con 2 di pernottamento e rientro dalla madre la mattina successiva ore 19,00; 24-25-26 dicembre 2025 con la madre e 31 dicembre e 1-2 gennaio con il padre;
Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni (Pasquetta 2026 con il padre);
Durante l'estate 2025, il Sig. starà con la figlia dal 6 agosto al 17 agosto, mentre la sig.ra CP_1 dal 17 al 31 agosto;
durante l'estate 2026, per due settimane consecutive in periodo da Pt_1 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, le due settimane consecutive di pertinenza del Sig. verranno suddivise tra i genitori nel seguente CP_1 modo: dal giorno 01.08 al giorno 15.08 con un genitore e dal 16.08 al 31.08 con l'altro.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza.
Dal compimento del quinto anno di età:
A week-end alternati, dal venerdì ore 17.30 alla domenica ore 19.30 (ore 21,00 in periodo non scolastico)
Infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in periodo scolastico ed ore 21,00 in periodo non scolastico;
Durante le festività settimanali, alternandosi con la madre, dalle 17.30 del giorno precedente alle ore
19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico) del giorno successivo;
Durante i c.d. ponti, alternandosi con la madre, dalle ore 17.30 del giorno prima alle ore 19,30 del fine ponte (ore 21,00 in periodo non scolastico).
La Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (ore 21,00 in periodo non scolastico); se il giorno è festivo dalle 10.00.
Il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni (compleanno con il padre), dalle ore Per_3
17,30 alle ore 21,00; se cade in un giorno festivo dalle 10.00 alle 21.00.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Ad anni alterni dal sabato prima di Pasqua ore 10.00 a Pasquetta ore 21,00.
nel corso delle vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane anche Per_1 consecutive nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé la figlia in vacanza. Qualora le vacanze coincidano con il mese di agosto, verranno suddivise tra i genitori nel seguente modo: dal giorno
01.08 al giorno 15.08 un anno e dal 16.08 al 31.08 l'anno successivo.
Il suddetto calendario delle visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in avanti) dovrà in Per_1 ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento della minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico curante Per_1
o dal pediatra o dallo psicologo a cui eventualmente le parti si siano concordemente rivolti.
Il trasporto di nel corso delle suddette visite (fino al quinto anno di e dal quinto anno in Per_1 Per_1 avanti) sarà sempre a cura e spese del Sig. sempre che la residenza o il domicilio della Sig.ra CP_1 rimanga nel raggio di 10 km dalla di lei attuale residenza Detto limite non vale nel caso in Pt_1 cui lo spostamento della Sig.ra sia più vantaggioso per il Sig. Pt_1 CP_1
Il diritto di visita del Sig. è sospeso (e non è recuperabile) nel corso delle festività CP_1 infrasettimanali, natalizie, ponti e periodo estivo di spettanza della Sig.ra Pt_1
DISPONE che il Sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore la somma mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia, come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Torino, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che l'assegno unico universale e le eventuali detrazioni fiscali riferiti alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sia diviso al 50% tra i genitori.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.