Articolo 5 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 giugno 1975
Art. 5. Mutilati ed invalidi civili

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l' articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione di inabilita' di cui all' articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall' articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485 , e' elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all' articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , modificato dall' articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485 , e' elevato a L. 35.000 mensili".
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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