Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2024, proposto dagli avv.ti Maria Carmela Mirarchi ed Emanuele Di Maula, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caulonia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alle sentenze del Giudice di Pace di Locri n. 867/2023 del 31.10.2023, n. 1067/2023 del 21.12.2023, n. 163/2024 del 12.2.2024 e n. 164/2024 del 12.2.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26.07.2024 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’integrale ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alle sentenze appresso indicate, con le quali il Comune di Caulonia è stato condannato al pagamento delle spese di lite distratte in loro favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.:
- sentenza n. 867/2023 del 31.10.2023, corretta con successiva ordinanza del 14.12.2023: spese processuali liquidate in complessivi € 796,00 di cui € 125,00 per spese ed € 671,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge; sentenza notificata, ex art. 479 c.p.c. e 14 D.L. n. 669/96, in data 15.12.2023;
- sentenza n. 1067/2023 del 21.12.2023, spese processuali così liquidate: € 43,00 per esborsi ed € 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA; sentenza notificata, ex art. 479 c.p.c. e 14 D.L. n. 669/96, in data 21.12.2023;
- sentenza n. 163/2024 del 12.2.2024, spese processuali così liquidate: € 43,00 per esborsi ed € 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA; sentenza notificata, ex art. 479 c.p.c. e 14 D.L. n. 669/96, in data 13.02.2024;
- sentenza n. 164/2024 del 12.2.2024, spese processuali così liquidate: € 43,00 per esborsi ed € 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA; sentenza notificata, ex art. 479 c.p.c. e 14 D.L. n. 669/96, in data 13.02.2024.
2. Quanto ai crediti di cui alle sentenze n. 163/2024 del 12.2.2024 e n. 164/2024 del 12.2.2024, i ricorrenti hanno dedotto che il Comune di Caulonia, giusta delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 16 del 14.03.2024 (in atti), li avrebbe illegittimamente ritenuti attratti alla procedura liquidatoria di cui al dissesto finanziario disposto dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 21/05/2018, inserendoli nella massa passiva e, per l’effetto, assoggettandoli - in ritenuta ragione dell’annualità in cui il debito è sorto - alla procedura di transazione di cui all’art. 258 comma 3 T.U.E.L.
2.1 Analogamente, il Comune di Caulonia:
- quanto alle spese di lite liquidate in favore dei procuratori distrattari con la sentenza n. 867/2023, effettuava un pagamento parziale, pari a ¾ del dovuto, giusta determina n. 97 del 27.06.2024 (in atti). Ciò sul presupposto che, tenuto conto dell’oggetto del giudizio definito con la sentenza in questione (coincidente con l’accertamento dell’obbligo di pagamento del canone idrico per le annualità dal 2017 al 2020), il residuo credito di ¼, rientrerebbe nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto derivante da fatti e atti di gestione posti in essere prima del 31.12.2017 ;
- quanto alle spese di lite liquidate in favore dei procuratori distrattari con la sentenza n. 1067/2023, effettuava un pagamento parziale pari alla metà di quanto dovuto, giusta determina n. 94 del 26.06.2024 (in atti). Ciò sull’analogo presupposto secondo cui, stante l’oggetto del giudizio definito con la sentenza in questione (coincidente con l’accertamento dell’obbligo di pagamento del canone idrico per le annualità 2017 e 2019), il residuo credito di ½ rientrerebbe nella competenza del predetto Organo di Liquidazione.
2. Premessi i fatti sopra sintetizzati, i ricorrenti, all’uopo richiamando giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale, hanno, dunque, chiesto l’integrale ottemperanza del giudicato, oltre al pagamento della cd. penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.
I crediti in executivis sarebbero, infatti, integralmente estranei alla procedura liquidatoria, trattandosi di spese di lite distratte, in loro favore, in forza di sentenze adottate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto finanziario di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Caulonia n. 24 del 21.05.2018.
2.1 Peraltro, la res controversa dei giudizi definiti con le sentenze per cui è ottemperanza coinciderebbe con l’impugnazione, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, dei solleciti di pagamento del canone idrico inviati dal Comune di Caulonia nell’anno 2022, per cui, anche sotto tale profilo, le spese di lite ivi distratte esulerebbero dalla procedura liquidatoria conseguente alla dichiarazione di dissesto del 2018.
3. Il Comune di Caulonia, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. In vista della camera di consiglio del 2.04.2025, fissata per la trattazione della controversa, i ricorrenti hanno depositato la nota prot. n. 7640 dell’1.04.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Caulonia ha chiesto loro di soprassedere in ordine alla richiesta di decisione, essendo ormai prossima la definizione della procedura liquidatoria, con conseguente trasferimento della cassa in favore della gestione ordinaria dell’Ente che avrebbe, così, potuto garantire l’adempimento spontaneo dei residui crediti, eventualmente in via transattiva.
4.1 Su richiesta dei ricorrenti (i quali, in data 30.04.2025, hanno comprovato l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria del dissesto finanziario, giusta delibera n. 10 del 17.04.2025), la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16.07.2025 e, successivamente, a quella del 5.11.2025, allorquando è stata trattenuta in decisione, in assenza di deduzioni circa l’eventuale definizione stragiudiziale della vertenza.
5. Il ricorso in esame, avente ad oggetto l’integrale ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. L’apprezzamento della fondatezza dell’odierna azione di ottemperanza passa dalla necessaria ricognizione della normativa di rifermento costituita, innanzitutto, dall’art. 248, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267, secondo cui: “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazion e”.
Il successivo art. 252, comma 4 TUEL dispone, inoltre, che: “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”.
L’art. 254, comma 3 TUEL precisa, infine, che “ Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 ”.
L’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 ha poi stabilito che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico ”.
6.1 Per come già chiarito dalla Sezione, il “ momento rilevante, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 248 cit., è quello del fatto o atto di gestione cui il debito accertato è correlato ” con la conseguenza che “ se pure la sentenza che accerta il debito è successiva alla dichiarazione di dissesto, ciò non basta a rendere tout court ammissibile la procedura esecutiva eventualmente intrapresa, ma occorrerà tener conto pure del fatto o atto di gestione cui il debito si ricollega e se questo è antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, comma 2, TUEL ” (TAR Calabria, Reggio Calabria n. 231/2018).
A fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto, pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva (v. CGA, 2 maggio 2017, n. 203).
7. Orbene, nel caso in esame, i crediti portati in esecuzione coincidono con le spese legali distratte in favore dei difensori, odierni ricorrenti, con le sentenze in epigrafe, adottate successivamente allo stato di dissesto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018.
I crediti in executivis originano, quindi, dalle sentenze per cui è ottemperanza e, dunque, siccome non riconducibili alla pregressa attività gestoria fallimentare, non possono essere contabilmente inseriti nella massa passiva, essendo piuttosto suscettibili di esecuzione in via ordinaria (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 2.03.2020, n. 148).
8. Sussistono tutti gli ulteriori requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a giacché, per come comprovato da parte ricorrente, le sentenze in epigrafe risultano notificate al domicilio digitale dell’ente locale ed è decorso, avuto riguardo a ciascuna di esse, il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ne discende l’obbligo del Comune di Caulonia di dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe menzionate, mediante l’integrale pagamento, in favore dei ricorrenti, delle residue somme ivi indicate ed ancora dovute entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile scadenza del termine di 60 giorni entro cui l’ente dovrà corrispondere le somme sopra indicate, si nomina quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Siderno, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari.
8.1 In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà verificare le somme fin qui versate dal Comune di Caulonia, anche all’esito del rendiconto della gestione straordinaria del dissesto finanziario di cui alla delibera n. 10 del 17.04.2025 (in atti);
- dovrà procedere al pagamento delle somme ancora dovute, mediante sia l’allocazione delle stesse in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso del contributo unificato, laddove versato in relazione all’odierno controversia, e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
8.2 Il magistrato relatore viene delegato, fin d’ora, per l’esame di eventuali richieste di proroga del suddetto termine.
9. La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata in ragione tanto dell’epoca di instaurazione dell’odierno giudizio rispetto alla formazione dei titoli per cui è ottemperanza quanto delle plurime richieste di rinvio della decisione della controversia, formulate dagli interessati in vista di possibili soluzioni transattive, non documentate in atti.
10. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, fatto salvo l'onere relativo al pagamento del contributo unificato che rimane a carico dell’ente locale soccombente, sia pur non costituito, ex art. 13 comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
- accoglie la domanda di ottemperanza proposta da parte ricorrente, nei termini sopra indicati;
- per l’effetto, ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe menzionate mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle residue somme ivi indicate ed ancora dovute entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , Segretario Generale del Comune di Siderno, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora.
Spese compensate e contributo unificato a carico del Comune di Caulonia.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
RO MA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA | AT EN |
IL SEGRETARIO