Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1467/2019 R.G.A.C., promossa dal :
“ ” (C.F.: ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'avv. Gemma
Alfieri (C.F.: ), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce C.F._1 all'atto introduttivo del giudizio;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: ), “in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. e Presidente del C.d.a. dott.ssa , con sede in Pescara alla Via Venezia n° 49, Persona_1 ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara n° 2 presso lo studio dell'avv. Domenico Lasalvia (C.F.: ), che la rappresenta e difende come da procura C.F._2 separata, in uno con la predisposta “Comparsa di costituzione e risposta” dell'11.09.2019;
- CONVENUTO ENTE DI RISCOSSIONE -
N o n c h è
(C.F. e P.I.: , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
“rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio ed in forza di ulteriore procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto alla predisposta “Comparsa di costituzione e risposta” (del 19.02.2020, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Farrelli
(C.F.: ) e (C.F. ), unitamente ai quali è C.F._3 Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'Ufficio legale del , ivi sito, alla Via Controparte_2
Giovanni Jannoni, 68, Palazzo De Nobili...”;
- CONVENUTO ENTE IMPOSITORE -
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento canone acqua, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, tutte le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 29.05.2024, domandando che la causa venisse
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa, predisposti da tutti i contendenti.
L'odierna materia del contendere origina dall'opposizione promossa dall'epigrafato ente di gestione avverso la ricevuta “ingiunzione di pagamento n. 0008937 del 29.01.2019”, inoltratagli dalla sopra indicata Società concessionaria, addetta alla riscossione dei crediti per conto del , con la quale veniva Controparte_2 richiesta la corresponsione dell'importo di “€ 5.858,43 per il mancato pagamento del canone acqua relativo all'anno 2013, fattura n. 23851 del 15.01.2015, contratto di fornitura n. 34642”.
A fondamento dell'opposizione, il debitore ha addotto, quale unica ed esclusiva ragione di Parte_1 doglianza, la “prescrizione” del credito fatto valere ex adverso, per decorso del relativo termine quinquennale, assumendo al riguardo, di non aver “mai ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica di atto prodromico, venendo a conoscenza di tale obbligazione di pagamento solo tramite la notifica dell'ingiunzione .. opposta”.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, per l'accertamento e dichiarazione, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, che “nessuna somma il
Condominio….dovesse al per esso, a ., a titolo di canone acqua Controparte_3 Parte_3 anno 2013…”., con “condanna, in solido” di entrambi gli enti convenuti, “alla refusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito, ex art. 93
c.p.c.”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano entrambi gli enti convenuti, nelle rispettive qualità per come sopra indicate, i quali, nel respingere le avverse deduzioni che ritenevano del tutto infondate, instavano per il rigetto della promossa opposizione e della connessa istanza di sospensione, con il favore delle spese.
In particolare, il , nell'escludere la fondatezza di ogni avversa lagnanza, evidenziava: Controparte_2
- che “l'asserzione di controparte non fosse corretta per come potevasi evincere dal contenuto della nota istruttoria prot. 16707 del 19.02.2020…e che l'Ufficio Tributi del nell'anno 2015 con Controparte_2 posta semplice, inviava all'Amministratore p.t. (sig. ) la fattura n. 23851 riferita ai consumi idrici Parte_4 anno 2013, con pagamento in 3 rate con ultima rata il 30.05.2015”;
- che “nell'anno 2018, considerato che l'Amministratore p.t. non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario ( , giusta CP_1 lista di carico n. 2018 0007 resa esecutiva il 4.09.2018 e che la società di riscossione, a seguito della suddetta lista di carico, emetteva dapprima avviso di pagamento n. 9002018002203966 del 14.09.2018 e
2 successivamente, stante la perpetrata morosità, emetteva ingiunzione n. 0008937 del 29.01.2019, oggi n contestazione”;
- che “nessuna comunicazione era, comunque, avvenuta da parte del ricorrente al fine di informare gli uffici dell'avvenuto cambio di gestione del Condominio, e ancora che, consultando il sito dell'Agenzia delle Entrate non risultava alcuna variazione a nome dell'amministratore ricorrente”.
Ciò che induceva il a concludere, pertanto, come in epigrafe. Controparte_2
Ad analoghe conclusioni perveniva, altresì, l'Ente addetto alla riscossione, che sviluppando delle considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'altro convenuto, instava per il rigetto dell'opposizione e consequenziale conferma dell'impugnata intimazione di pagamento, dato che “in seguito alla fattura n. 23851 del 15.01.2015 e persistendo la morosità il trasmetteva alla Controparte_2
Concessionaria…la lista di carico n. 7 del 3.05.2018…., in conseguenza della quale, con Pec del 26.09.2018, notificava l'avviso di pagamento n. 90020180022039966 del 14.09.2018 al quale seguiva l'avviso di pagamento n. 0008937 del 29.01.2019”.
Ciò che comportava, attesa la suddetta sequenza temporale, come, “diversamente da quanto sostenuto dal
opponente, il credito portato in riscossione non potesse considerarsi prescritto in ragione Parte_1 dell'esistenza di un valido atto interruttivo, rappresentato dall'avviso di pagamento sopra indicato, del
14.09.2018, notificato prima del decorso del periodo quinquennale (31.12.2018) utile ai fini del maturarsi della prescrizione eccepita”.
Alla luce di tali deduzioni, la concludeva, dunque, come in epigrafe. CP_1
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza del 29.05.2024 è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La promossa opposizione si dimostra fondata e quindi idonea a condurre all'annullamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito portato dall'ingiunzione di pagamento n. 0008937, di importo pari a euro 5.858,43, notificata con raccomandata a/r in data 14.2.2019, emessa per il mancato pagamento dell'avviso di pagamento n. 9002018002203966 del 14.09.2018, relativo alla fattura n.
23851 del 15.01.2015, avente ad oggetto canoni idrici riferiti all'anno 2013, per l'utenza n. 20984, in virtù del contratto di fornitura n. 34642.
Orbene, “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento,
3 avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). Per la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., S.U., 15 aprile 2021,
n. 10012). Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento" (Cass. sent. n. 12832/2022).
Applicando tali principi al caso di specie deve, dunque, dichiararsi illegittima l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, poiché dalla disamina dell'intero carteggio documentale presente in atti non vi è prova della regolarità delle notifiche degli atti prodromici rispetto a quello impugnato e quindi della conoscenza del debito de quo da parte del ricorrente, prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta. Parte_1
Nello specifico, l'invio della fattura n. 23851, riferita ai consumi idrici anno 2013, mediante posta semplice all'indirizzo dell'amministratore dell'epoca, non consente di accertare l'effettivo recapito del destinatario della stessa;
mentre l'avviso di pagamento n. 9002018002203966 del 14.9.2018 risulta, invece, essere stato erroneamente notificato a mezzo pec, in data 26.9.2018, a un indirizzo pec diverso da quello dell'allora amministratore e l.r.p.t., posto che nell'intestazione dell'avviso di pagamento è indicato il nominativo corretto.
Ciò che depone, pertanto, per l'esclusione di ogni atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, con conseguenziale estinzione del debito che ci occupa, per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, applicabile in ragione della natura dei crediti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2948, co. 4 c.c., posto che dal giorno in cui il termine di prescrizione è iniziato a decorrere, ossia, nel concreto, dal 30.05.2015, data di scadenza dell'ultima rata nonché data in cui il credito è divenuto esigibile, non risulta essere stato notificato alla parte attrice alcun relativo atto interruttivo.
La particolarità delle questioni coinvolte e gli equivoci creati anche per effetto della non proprio chiara condotta tenuta dal debitore nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi con il Parte_1 CP_2
, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- accoglie l'opposizione per come promossa dal , in qualità, in considerazione Controparte_4 delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'Ingiunzione di pagamento n. 0008937 del
4 29.01.2019 relativa alla Fattura n. 23851 del 15.01.2015, dichiarando che nulla è dovuto a titolo di canone acqua riferito all'anno 2013 da parte dell'epigrafato Condominio;
- dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto intercorrente con entrambi gli enti convenuti.
Così deciso in Catanzaro il 25.03.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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