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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE AM CE, Presidente
LUPI PIERCE, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2895/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IVA-ALIQUOTE 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008600022000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021948350000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021948451000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, nonché contro l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, uff. terr. di Vallo Della Lucania, avverso l'Intimazione di pagamento n. 10020259006543159000 notificata in data 06/05/2025 per la complessiva somma di € 77.325,56;relativa alle sottoindicate cartelle:
Cartella di pagamento n. 10020230008600022000,
Cartella di pagamento n. 10020230021948350000,
Cartella di pagamento n. 0020230021948451000,
L'atto di intimazione di pagamento è stato impugnato per i seguenti motivi:
In via preliminare:
1. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA –
NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA;
Nel merito:
2. DECADENZA DALL'ESERCIZIO DEL POTERE IMPOSITIVO DEI TRIBUTI ERARIALI – IRES ANNO
2018 – STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO IVA (CARTELLA N. 10020230008600022000) – IRES
ANNO 2019 – STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO IVA (CARTELLA N. 10020230021948350000) E
IRPEF ANNO 2019 (CARTELLA N. 10020230021948451000) – NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA;
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 d.P.R. n. 602/1973, 1335 e 2697 cod. civ.;
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO;
5. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 10020259006543159000; 6.VIOLAZIONE DELL'ART. 52 lett. d) D.Lgs. 446/97 – MANCATA APPOSIZIONE DEL VISTO DI
ESECUTORIETA' – NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA.
Risulta costituita l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno che si costituisce anche per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, poiché l'Amministrazione finanziaria, quale Ente creditore, essendo titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, è legittimato passivo sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agenzia entrate-Riscossione.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti,risulta la tempestività delle notifiche.
La Cartella 10020230008600022000 risulta notificata il 02/05/2023 mezzo pec,
La Cartella 10020230021948350000 risulta notifica il 18/09/2023 a mezzo pec,
La Cartella 10020230021948451000 risulta notificata il 18/09/2023 a mezzo pec.,
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 3005/2020 del 7 Febbraio 2020, ha statuito che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in tal caso la cartella di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass.
Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto, secondo le conclusioni riportate, l'eccezione di prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata solo con l'impugnazione della cartella di pagamento, a meno che il contribuente non dimostri di non aver mai ricevutola notifica dell'atto prodromico (cd actio recuperatoria)
In riferimento poi all'eccezione all'articolo 52 lett. d del D.Lgs. n. 446/1997, si applica agli “Enti locali” creditori.
Nel caso di specie, il creditore è una Amministrazione finanziaria.
Per quanto attiene l'eccezione revativa alla prescrizione del credito , mentre è sicuramente vera l'affemazione che ,quando la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del d. lgs. 18.12.1997 n. 472, nel caso in esame
, vale il pricipio che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (così Cass. sent.
10.12.2009 n. 25790).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che si quantificano in 3.000,00 oltre accessori se spettanti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE AM CE, Presidente
LUPI PIERCE, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2895/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006543159000 IVA-ALIQUOTE 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008600022000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021948350000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021948451000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, nonché contro l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, uff. terr. di Vallo Della Lucania, avverso l'Intimazione di pagamento n. 10020259006543159000 notificata in data 06/05/2025 per la complessiva somma di € 77.325,56;relativa alle sottoindicate cartelle:
Cartella di pagamento n. 10020230008600022000,
Cartella di pagamento n. 10020230021948350000,
Cartella di pagamento n. 0020230021948451000,
L'atto di intimazione di pagamento è stato impugnato per i seguenti motivi:
In via preliminare:
1. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA –
NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA;
Nel merito:
2. DECADENZA DALL'ESERCIZIO DEL POTERE IMPOSITIVO DEI TRIBUTI ERARIALI – IRES ANNO
2018 – STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO IVA (CARTELLA N. 10020230008600022000) – IRES
ANNO 2019 – STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO IVA (CARTELLA N. 10020230021948350000) E
IRPEF ANNO 2019 (CARTELLA N. 10020230021948451000) – NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA;
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 d.P.R. n. 602/1973, 1335 e 2697 cod. civ.;
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO;
5. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 10020259006543159000; 6.VIOLAZIONE DELL'ART. 52 lett. d) D.Lgs. 446/97 – MANCATA APPOSIZIONE DEL VISTO DI
ESECUTORIETA' – NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA.
Risulta costituita l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno che si costituisce anche per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, poiché l'Amministrazione finanziaria, quale Ente creditore, essendo titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, è legittimato passivo sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agenzia entrate-Riscossione.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti,risulta la tempestività delle notifiche.
La Cartella 10020230008600022000 risulta notificata il 02/05/2023 mezzo pec,
La Cartella 10020230021948350000 risulta notifica il 18/09/2023 a mezzo pec,
La Cartella 10020230021948451000 risulta notificata il 18/09/2023 a mezzo pec.,
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 3005/2020 del 7 Febbraio 2020, ha statuito che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in tal caso la cartella di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass.
Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto, secondo le conclusioni riportate, l'eccezione di prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata solo con l'impugnazione della cartella di pagamento, a meno che il contribuente non dimostri di non aver mai ricevutola notifica dell'atto prodromico (cd actio recuperatoria)
In riferimento poi all'eccezione all'articolo 52 lett. d del D.Lgs. n. 446/1997, si applica agli “Enti locali” creditori.
Nel caso di specie, il creditore è una Amministrazione finanziaria.
Per quanto attiene l'eccezione revativa alla prescrizione del credito , mentre è sicuramente vera l'affemazione che ,quando la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del d. lgs. 18.12.1997 n. 472, nel caso in esame
, vale il pricipio che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (così Cass. sent.
10.12.2009 n. 25790).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che si quantificano in 3.000,00 oltre accessori se spettanti.