Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 308
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto tempestive le notifiche degli atti prodromici (cartelle di pagamento) effettuate a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Decadenza dall'esercizio del potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, divenute definitive, precluda ogni eccezione relativa agli atti prodromici, compresa la decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha affermato che l'eccezione di prescrizione doveva essere sollevata con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, a meno che il contribuente non dimostri di non averne mai ricevuto la notifica. Ha inoltre richiamato il principio di unitarietà del termine di prescrizione per l'obbligazione tributaria principale e sanzioni accessorie.

  • Rigettato
    Mancata apposizione del visto di esecutorietà

    La Corte ha chiarito che l'art. 52 lett. d) D.Lgs. 446/97 si applica agli Enti locali creditori, mentre nel caso di specie il creditore è un'Amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 308
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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