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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5654/2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PETRENGA GIUSEPPE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03/05/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile nonché il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; tuttavia, il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
1 Il ricorrente contestava, pertanto, le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile oltre alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_1 dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Alla stregua delle risultanze in atti, va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Nel merito le risultanze della seconda consulenza espletata in questa fase, non contestate specificamente dalle parti, non lasciano dubbi sulla insussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, essendo emerso attraverso indagini, sulla cui completezza e accuratezza non è sorta contestazione, nè rilievi da alcuno, che il ricorrente è affetto da infermità tali da non aver diritto al riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile ma comportanti uno stato di invalidità permanente pari all'74% a decorrere dalla domanda amministrativa in misura, pertanto, eguale al minimo richiesto soltanto per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
Va quindi rilevato che il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione dell'assegno di invalidità deve ritenersi ricompreso nella domanda di riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile espressamente richiesta nel ricorso.
Deve, invero, rilevarsi la sussistenza di un rapporto di continenza tra le due domande,
2 essendo la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità compresa in quella più ampia di pensione oggetto di domanda attorea.
E, invero, il CTU ha precisato che il ricorrente è “Invalido con riduzione permanente delle capacità lavorative dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) con percentuale del 74 % a partire dalla data della domanda amministrativa, dal 19 settembre 2022 fino al 19 novembre 2024. Invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) con percentuale del 82% con decorrenza dalla data del 20 novembre 2024. Da sottoporre
a revisione nel mese di ottobre 2026”.
Il CTU ha poi ulteriormente chiarito che: “In merito alla sussistenza o meno della condizione di disabilità grave all'art. 3 comma 3 L. 104, il sig. è da ritenere Parte_1 portatore di disabilità art 3 comma 1 della L. 104, anch'essa a partire dalla data della domanda amministrativa, in quanto, le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. (v. integrazione della
CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorrente va, quindi, dichiarato invalido al 74% a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa, ossia dal 19 settembre 2022 e fino al 19 novembre 2024 e con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9
DL 509/88) con percentuale del 82%, con decorrenza dalla data del 20 novembre 2024. Il tutto, secondo quanto rilevato dal CTU nella perizia in atti.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle stesse, stante il mancato riconoscimento del
3 requisito sanitario della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e tenuto conto della domanda come originariamente formulata dal ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Dichiara il ricorrente invalido con percentuale del 74% a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa ossia dal 19 settembre 2022 e fino al 19 novembre 2024 ed invalido all'82% con decorrenza dalla data del 20 novembre
2024;
- rigetta ogni altra e diversa domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 28.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5654/2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PETRENGA GIUSEPPE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03/05/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile nonché il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; tuttavia, il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
1 Il ricorrente contestava, pertanto, le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile oltre alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_1 dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Alla stregua delle risultanze in atti, va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Nel merito le risultanze della seconda consulenza espletata in questa fase, non contestate specificamente dalle parti, non lasciano dubbi sulla insussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, essendo emerso attraverso indagini, sulla cui completezza e accuratezza non è sorta contestazione, nè rilievi da alcuno, che il ricorrente è affetto da infermità tali da non aver diritto al riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile ma comportanti uno stato di invalidità permanente pari all'74% a decorrere dalla domanda amministrativa in misura, pertanto, eguale al minimo richiesto soltanto per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
Va quindi rilevato che il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione dell'assegno di invalidità deve ritenersi ricompreso nella domanda di riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile espressamente richiesta nel ricorso.
Deve, invero, rilevarsi la sussistenza di un rapporto di continenza tra le due domande,
2 essendo la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità compresa in quella più ampia di pensione oggetto di domanda attorea.
E, invero, il CTU ha precisato che il ricorrente è “Invalido con riduzione permanente delle capacità lavorative dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) con percentuale del 74 % a partire dalla data della domanda amministrativa, dal 19 settembre 2022 fino al 19 novembre 2024. Invalido con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) con percentuale del 82% con decorrenza dalla data del 20 novembre 2024. Da sottoporre
a revisione nel mese di ottobre 2026”.
Il CTU ha poi ulteriormente chiarito che: “In merito alla sussistenza o meno della condizione di disabilità grave all'art. 3 comma 3 L. 104, il sig. è da ritenere Parte_1 portatore di disabilità art 3 comma 1 della L. 104, anch'essa a partire dalla data della domanda amministrativa, in quanto, le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. (v. integrazione della
CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorrente va, quindi, dichiarato invalido al 74% a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa, ossia dal 19 settembre 2022 e fino al 19 novembre 2024 e con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L.118/71 e art 9
DL 509/88) con percentuale del 82%, con decorrenza dalla data del 20 novembre 2024. Il tutto, secondo quanto rilevato dal CTU nella perizia in atti.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle stesse, stante il mancato riconoscimento del
3 requisito sanitario della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e tenuto conto della domanda come originariamente formulata dal ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Dichiara il ricorrente invalido con percentuale del 74% a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa ossia dal 19 settembre 2022 e fino al 19 novembre 2024 ed invalido all'82% con decorrenza dalla data del 20 novembre
2024;
- rigetta ogni altra e diversa domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 28.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo
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