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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. $668/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 668/2025 promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliati come in atti,
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
Conclusioni di parte ricorrente:“ - accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nato/a il 21/08/1967 in SAN Parte_1
OV IN PERSICETO (BO) il sesso femminile ed il nome di con Parte_2 conseguente possibilità di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN OV IN PERSICETO (BO) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 157 parte 1 serie A - anno 1967 - Comune di SAN OV IN PERSICETO (BO), nel senso che laddove è indicato il
“sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Parte_1
“ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Parte_2 Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte
[...] attrice sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Parte_3
Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Sanitaria e Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_3 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, nato il [...] in Parte_1
San OV in Persiceto (BO) e residente in [...], Via Guglielmo Oberdan n.
25 ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio sesso psichico femminile e la conseguente rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da “ ” a “ e del sesso da “maschile” a Parte_1 Parte_2
“femminile”, con riconoscimento della possibilità di sottoporsi al trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, la parte ricorrente ha allegato:
-di avere una figlia, , nata nel 1987, cui risulta notificato l'atto introduttivo, in CP_1 una all'ufficio del PM;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile da tempo;
-nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile dal 2020, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Parte_2 comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna dal 2020;
-con le relazioni psicologiche in atti, redatte in data 20.1.2022 e in data 3.3.2025 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta in servizio presso il centro SAT, Persona_1 pag. 2/11 ossia centro e servizio di accoglienza per persone Trans, è stata diagnosticata l'incongruenza di genere e, di seguito al percorso intrapreso, si è avuta conferma del miglioramento del benessere psicofisico della parte ricorrente dovuto all'assunzione della Terapia Ormonale Sostitutiva, in una con l'assenza di controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione del genere elettivo femminile;
-con la relazione endocrinologica, anch'essa in atti, a firma del Dott. , Persona_2 endocrinologo in servizio presso l'Azienda Ospedaliera universitaria integrata di
Verona, è stato certificato che il paziente si sottopone regolarmente da febbraio 2022 a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso femminile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto di accogliere le conclusioni sopra Parte_1 riportate.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza dell'8.10.2025 il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che, in adempimento all'art. 31 del D. Lgs n. 150/2011,
l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato alla figlia del ricorrente.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato pag. 3/11 nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica". pag. 4/11 Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese dalla parte, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n. 180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da maschile a femminile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente (che dal 2020 assume farmaci a base ormonale prescritti dal medico di medicina generale senza che vi fosse stata una valutazione endocrinologica), si è rivolta nel settembre 2023 all'associazione Sat (convenzionata con la Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona) per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi pag. 5/11 e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita.
A seguito della certificazione di disforia di genere, la persona si è quindi sottoposta dal febbraio 2022 a trattamento ormonale sostitutivo sotto la supervisione del dott. , Per_2 endocrinologo operante presso l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, con somministrazioni continuative, ancora in atto, che hanno condotto a manifestazioni somatiche fenotipiche femminili, con regressione di quelle maschili.
In data 3.3.2025 la Dott.ssa ha redatto, inoltre, la relazione psicodiagnostica Per_1 conclusiva (doc. 6), nella quale ha evidenziato nuovamente che l'odierna parte presenta disforia di genere ovvero condizione di transessualismo ed ha affermato il miglioramento del benessere psicofisico dal momento della assunzione della Terapia
Ormonale Sostitutiva, con conseguente assenza di controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere, già conclamato a livello sociale. La relazione evidenzia e dà riscontro del fatto che “La sua condizione di genere è definita e affermata, con chiara asserzione dell'autoriconoscimento e dell'autodenominazione, espressa in modo efficace nella sua quotidianità ” e “ ha Parte_3 individuato il suo nucleo femminile secondo le sue tempistiche di riconoscibilità ed elaborazione della propria condizione, attivando modalità congruenti con il genere
d'elezione, che è identificabile in modo articolato, senza incertezze sulla propria identità di genere, vivendo al femminile in tutti gli ambiti (sociali, relazionali, amicali, affettivi, lavorativi); ancora “ ha deciso, in piena consapevolezza Parte_3
e autonomia di intraprendere il trattamento ormonale sostitutivo cross-sex per poter avvicinare la sua percezione di genere alla personale esperienza che si coniuga al femminile, con coscienza e determinazione, informata degli effetti a lungo termine irreversibili”.
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità di donna, la quale, da un punto di vista sociale, appare -come detto- già affermata e vissuta.
La parte ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato, “ho 58 anni;
dal 2022 ho iniziato il percorso di transizione, ma la transizione sociale era stata avviata da prima, già dal
2020 mi presentavo socialmente al femminile;
mi sono accorta della mia condizione pag. 6/11 all'età di 7-8 anni, ma non capivo bene e quindi sono andata avanti con l'adolescenza conducendo una vita regolare come fanno tutti, c'era poca informazione;
ho contratto matrimonio con la mia ex moglie, anni addietro, ma poi abbiamo divorziato, da quel matrimonio è nata mia figlia , che adesso ha 38 anni, abbiamo un bel rapporto CP_1
e lei ha capito;
poi ho contratto un altro matrimonio, e anche in quello ho già divorziato, poi è arrivata la consapevolezza che non potevo fare niente ed è finito, adesso vivo con il mio compagno da sei anni;
dal 2020 tutti i miei amici e conoscenti e anche i miei clienti (ho attività di riparazione di biciclette), mi riconoscono come
; ho fatto un percorso con la psicologa del centro SAT, dall'anno 2022, e da Parte_2 lì ho anche iniziato l'assunzione di terapia ormonale che assumo anche oggi con costanza;
non sono mai stata meglio in vita mia, anche a livello lavorativo;
vorrei fare qualche intervento chirurgico;
assumo farmaci quali estrogeni e antiandrogeni, sotto la supervisione del dott. di Verona”. Per_2
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile pag. 7/11 del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome in luogo del Parte_2 nome Parte_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui pag. 8/11 la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il soggetto abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare pag. 9/11 di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che la parte, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di San OV in Persiceto (BO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 157 parte 1 serie A - pag. 10/11 anno 1967), di nel senso che l'indicazione del sesso maschile Parte_1 deve essere corretta in sesso femminile, e che il prenome “ ” deve essere Parte_1 corretto in ”; Parte_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici, alla luce della sent. Corte Costituzionale n.
143/2024;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio dell'8.10.2025
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio dell'8.10.2025 il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 668/2025 promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliati come in atti,
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
Conclusioni di parte ricorrente:“ - accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nato/a il 21/08/1967 in SAN Parte_1
OV IN PERSICETO (BO) il sesso femminile ed il nome di con Parte_2 conseguente possibilità di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN OV IN PERSICETO (BO) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 157 parte 1 serie A - anno 1967 - Comune di SAN OV IN PERSICETO (BO), nel senso che laddove è indicato il
“sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di Parte_1
“ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Parte_2 Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte
[...] attrice sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Parte_3
Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Sanitaria e Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo onde consentire la Parte_3 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, nato il [...] in Parte_1
San OV in Persiceto (BO) e residente in [...], Via Guglielmo Oberdan n.
25 ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio sesso psichico femminile e la conseguente rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da “ ” a “ e del sesso da “maschile” a Parte_1 Parte_2
“femminile”, con riconoscimento della possibilità di sottoporsi al trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A tal fine, la parte ricorrente ha allegato:
-di avere una figlia, , nata nel 1987, cui risulta notificato l'atto introduttivo, in CP_1 una all'ufficio del PM;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile da tempo;
-nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile dal 2020, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Parte_2 comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna dal 2020;
-con le relazioni psicologiche in atti, redatte in data 20.1.2022 e in data 3.3.2025 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta in servizio presso il centro SAT, Persona_1 pag. 2/11 ossia centro e servizio di accoglienza per persone Trans, è stata diagnosticata l'incongruenza di genere e, di seguito al percorso intrapreso, si è avuta conferma del miglioramento del benessere psicofisico della parte ricorrente dovuto all'assunzione della Terapia Ormonale Sostitutiva, in una con l'assenza di controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione del genere elettivo femminile;
-con la relazione endocrinologica, anch'essa in atti, a firma del Dott. , Persona_2 endocrinologo in servizio presso l'Azienda Ospedaliera universitaria integrata di
Verona, è stato certificato che il paziente si sottopone regolarmente da febbraio 2022 a una terapia ormonale per l'assegnazione dei caratteri di sesso femminile.
La parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del mutamento di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto di accogliere le conclusioni sopra Parte_1 riportate.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti versati in atti;
all'udienza dell'8.10.2025 il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande devono essere accolte nei limiti di quanto si va a specificare.
Va preliminarmente osservato che, in adempimento all'art. 31 del D. Lgs n. 150/2011,
l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato alla figlia del ricorrente.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato pag. 3/11 nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica". pag. 4/11 Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese dalla parte, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n. 180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da maschile a femminile.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente (che dal 2020 assume farmaci a base ormonale prescritti dal medico di medicina generale senza che vi fosse stata una valutazione endocrinologica), si è rivolta nel settembre 2023 all'associazione Sat (convenzionata con la Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona) per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi pag. 5/11 e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita.
A seguito della certificazione di disforia di genere, la persona si è quindi sottoposta dal febbraio 2022 a trattamento ormonale sostitutivo sotto la supervisione del dott. , Per_2 endocrinologo operante presso l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, con somministrazioni continuative, ancora in atto, che hanno condotto a manifestazioni somatiche fenotipiche femminili, con regressione di quelle maschili.
In data 3.3.2025 la Dott.ssa ha redatto, inoltre, la relazione psicodiagnostica Per_1 conclusiva (doc. 6), nella quale ha evidenziato nuovamente che l'odierna parte presenta disforia di genere ovvero condizione di transessualismo ed ha affermato il miglioramento del benessere psicofisico dal momento della assunzione della Terapia
Ormonale Sostitutiva, con conseguente assenza di controindicazioni alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere, già conclamato a livello sociale. La relazione evidenzia e dà riscontro del fatto che “La sua condizione di genere è definita e affermata, con chiara asserzione dell'autoriconoscimento e dell'autodenominazione, espressa in modo efficace nella sua quotidianità ” e “ ha Parte_3 individuato il suo nucleo femminile secondo le sue tempistiche di riconoscibilità ed elaborazione della propria condizione, attivando modalità congruenti con il genere
d'elezione, che è identificabile in modo articolato, senza incertezze sulla propria identità di genere, vivendo al femminile in tutti gli ambiti (sociali, relazionali, amicali, affettivi, lavorativi); ancora “ ha deciso, in piena consapevolezza Parte_3
e autonomia di intraprendere il trattamento ormonale sostitutivo cross-sex per poter avvicinare la sua percezione di genere alla personale esperienza che si coniuga al femminile, con coscienza e determinazione, informata degli effetti a lungo termine irreversibili”.
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità di donna, la quale, da un punto di vista sociale, appare -come detto- già affermata e vissuta.
La parte ha dichiarato dinanzi al Giudice delegato, “ho 58 anni;
dal 2022 ho iniziato il percorso di transizione, ma la transizione sociale era stata avviata da prima, già dal
2020 mi presentavo socialmente al femminile;
mi sono accorta della mia condizione pag. 6/11 all'età di 7-8 anni, ma non capivo bene e quindi sono andata avanti con l'adolescenza conducendo una vita regolare come fanno tutti, c'era poca informazione;
ho contratto matrimonio con la mia ex moglie, anni addietro, ma poi abbiamo divorziato, da quel matrimonio è nata mia figlia , che adesso ha 38 anni, abbiamo un bel rapporto CP_1
e lei ha capito;
poi ho contratto un altro matrimonio, e anche in quello ho già divorziato, poi è arrivata la consapevolezza che non potevo fare niente ed è finito, adesso vivo con il mio compagno da sei anni;
dal 2020 tutti i miei amici e conoscenti e anche i miei clienti (ho attività di riparazione di biciclette), mi riconoscono come
; ho fatto un percorso con la psicologa del centro SAT, dall'anno 2022, e da Parte_2 lì ho anche iniziato l'assunzione di terapia ormonale che assumo anche oggi con costanza;
non sono mai stata meglio in vita mia, anche a livello lavorativo;
vorrei fare qualche intervento chirurgico;
assumo farmaci quali estrogeni e antiandrogeni, sotto la supervisione del dott. di Verona”. Per_2
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile pag. 7/11 del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome in luogo del Parte_2 nome Parte_1
La parte attrice ha anche chiesto la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui pag. 8/11 la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il soggetto abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare pag. 9/11 di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Si dichiara quindi non luogo a provvedere, sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, e ciò, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte
Costituzionale, come sopra esaminata.
Ciò comporta che la parte, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di San OV in Persiceto (BO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 157 parte 1 serie A - pag. 10/11 anno 1967), di nel senso che l'indicazione del sesso maschile Parte_1 deve essere corretta in sesso femminile, e che il prenome “ ” deve essere Parte_1 corretto in ”; Parte_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici, alla luce della sent. Corte Costituzionale n.
143/2024;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio dell'8.10.2025
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio dell'8.10.2025 il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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