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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA sesta sezione civile riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. IO ER Presidente dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia Giudice relatore ed estensore dott. Centaro Sergio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 630 c.p.c. sul reclamo iscritto al n. 10078/2025 R.G. avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal G.E. nell'ambito del procedimento esecutivo contrassegnato dal n. 655/2023 R.G.E. promosso da
(già , con sede legale in NE- Mestre, via Parte_1 Parte_1
Terraglio n. 63, e per essa (già , con sede legale in Controparte_1 CP_2
NE-Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di NE - OV , partecipante al gruppo Partita IVA , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avvocatesse Casamorata Carlotta e Vandini Marina del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce al reclamo;
reclamante nei confronti di
(C.F. ), nata il [...] in [...] e ivi CP_3 C.F._1 residente in [...], Scala E;
reclamata – contumace
Il reclamo è stato posto in decisione sulla base delle conclusioni del reclamante, come articolate con l'atto introduttivo del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza reclamata, resa il 29.08.2025, il G.E. ha rilevato l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 567 c.p.c. in ordine al mancato deposito nei termini della documentazione ipocatastale o della certificazione notarile sostitutiva, e ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 630, comma 2, c.p.c, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso.
Contro il superiore provvedimento il creditore procedente ha proposto reclamo.
In particolare, parte reclamante ha evidenziato che, una volta iscritto a ruolo il procedimento esecutivo immobiliare n. 655/2023 R.G.Es., in data 21.11.2023, e quindi tempestivamente, aveva depositato istanza di vendita, allegando l'ispezione ipotecaria attestante l'avvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare, nonché la certificazione notarile sostitutiva a firma del Notaio in Napoli dott.ssa . Persona_1
Il reclamante ha, perciò, eccepito l'abnormità del provvedimento impugnato, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento del reclamo e la riforma dell'ordinanza contestata, con la conseguente prosecuzione del processo esecutivo.
La parte reclamata, non si costituiva in giudizio. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_3 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Per il resto, il Collegio reputa che il reclamo sia fondato e che vada, dunque, accolto.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 567 c.p.c., va fatta una breve premessa in diritto.
E' a tutti noto come l'art. 567, 2° com., c.p.c., statuisca che all'istanza di vendita (atto di impulso, cui sono legittimati i creditori, procedente e intervenuti muniti di titolo esecutivo, da compiere entro e non oltre quarantacinque giorni dal pignoramento, pena la perdita di efficacia di quest'ultimo) devono essere allegati, a cura del creditore che quell'istanza abbia formulato, “l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. La stessa norma prevede che tale documentazione possa essere sostituita “da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”. L'allegazione di cui si tratta, che nelle procedure iniziate anteriormente al 1° marzo 2023 andava effettuata nei sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, con l'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149 del 2022) va prodotta contestualmente all'istanza di vendita o di assegnazione, ossia nei 45 gg. dal perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento nei confronti del suo destinatario.
Tale termine (che, secondo l'opinione dominante, è soggetto alla sospensione feriale dei termini) può essere prorogato una sola volta, su istanza -fondata sulla sussistenza di “giusti motivi” - dei creditori o dell'esecutato, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni, a condizione che il termine di cui si chiede la proroga non sia spirato. Un ulteriore termine quarantacinque di giorni, non prorogabile, può essere assegnato al creditore dal Giudice dell'esecuzione, laddove questi reputi che la documentazione prodotta sia carente e vada, pertanto, integrata. Se la proroga non è richiesta o concessa ovvero se il creditore non provvede alle chieste integrazioni documentali nel termine a tal uopo assegnato, il Giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento con riferimento all'immobile in ordine al quale l'integrazione è stata richiesta e procede alla declaratoria di estinzione del processo esecutivo, “se non vi sono altri beni pignorati”.
Orbene, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa emerge che la notifica del primo atto del processo esecutivo si è perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c. in data 20.10.2023, mentre l'istanza di vendita, insieme con la documentazione sostitutiva notarile di cui all'art 567 c.p.c., è stata depositata telematicamente nel fascicolo d'ufficio della procedura giorno 21.11.2023 e messa in visione l'indomani, non essendo ancora decorso il termine di 45 giorni previsto dal codice di rito.
Erroneamente, perciò, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare portante il n. 655/2023 R.G.E.
Stante la contumacia della reclamata, le spese risultano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, nella contumacia di così provvede: CP_3
- accoglie il reclamo proposto dall' e, per essa, dall' Parte_1 Controparte_1
[...]
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione Civile del 21.11.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia
Il Presidente dott.
ER IO