Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti alla delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni e per quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti alla delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni e per quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.