Ordinanza cautelare 21 dicembre 2016
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00573/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05274/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5274 del 2016, proposto da
NN TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. 20896 del 7.9.2016 con cui il Comune di Arzano ha dichiarato l'improcedibilità della CILA presentata dalla ricorrente; b) della nota prot. 21964 del 14.9.2016 del Comune di Arzano; c) della nota prot. 22187 del 15.9.2016 del Comune di Arzano, d) della nota prot. 24007 del 29.9.2016 del Comune di Arzano; e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 13 dicembre 2022, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra TE, con il gravame in esame, esponeva:
- di essere usufruttuaria di un immobile sito nel Comune di Arzano, alla via dei caduti di Fani 2;
- che con provvedimento del 15/9/2015 veniva annullato in autotutela dal Comune il permesso di costruire n. 6/2011 con cui era stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso -da deposito a locale commerciale; l’annullamento si fondava sulle seguenti ragioni: i) destinazione agricola impressa all’area dallo strumento urbanistico; ii) le opere necessarie alla mutazione di destinazione avevano determinato un aggravio urbanistico; in origine era stato assentito non un deposito ma un manufatto non suscettibile di essere trasformato in locale commerciale;
- che avverso il ridetto annullamento il coniuge della attuale ricorrente insorgeva avanti questo TAR che, con sentenza n. 2204/16, accoglieva il gravame sul presupposto che “ rileva in maniera assorbente l’illogicità dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione laddove la stessa, in sede di rilascio del Permesso di costruire n.6/2011, aveva assentito il progetto con relazione tecnica ed elaborati del geom. NN EN nella parte in cui si aveva riguardo al cambio di destinazione d’uso con opere da locale deposito ad attività commerciale in ordine a struttura di 6 vani di circa mq.395,36 con struttura portante e pilastri ancorati a fondazione in c.a. e muratura perimetrale con funzioni da tompagnatura. La diversa destinazione d’uso di tipologia commerciale sarebbe stata possibile a seguito delle opere di manutenzione straordinaria preventivate e comunque compatibili con le NTA del PRG vigente come dimostrato dall’analisi dei dati metrici e degli standards minimi quali riportati; infatti la superficie disponibile del lotto veniva stimata in mq.834,64 sufficiente a verificare la quantità minima di standards previsti per le aree da destinare per il 50% ad attrezzature di interesse comune e per il 50% a parcheggi, mentre lo standard relativo alla superficie minima da verificare pere le aree per il parcheggio pari a mq.170,79 era verificabile in quanto esistente nell’area esterna di pertinenza del locale in oggetto. Dunque il manufatto assentito era un deposito chiuso su tutti e quattro i lati come attestato dai grafici non smentiti dalla relazione tecnico-descrittiva in cui esso viene rappresentato in tutte le sue dimensioni e caratteristiche tipologiche ”;
- di avere presentato, in data 6 settembre 2016, una CILA volta a sanare alcuni interventi di manutenzione straordinaria effettuati tempo addietro, consistenti nella pavimentazione e impermeabilizzazione dell’area esterna, nonché una migliore distribuzione degli spazi interni. al fine di avere;
- che con atti del 7 e del 29 settembre 2016 il Comune inibiva e, di poi, dichiarava definitivamente non procedibile la CILA, atteso che la pavimentazione ed impermeabilizzazione dell’area esterna al manufatto concertava una “ trasformazione urbanistica ” di una area “ ricadente in zona agricola del vigente Programma di fabbricazione ” in contrasto, quindi, con la destinazione urbanistica della zona, neanche legittimata dal permesso di costruire n. 6/11, in quanto rilasciato “ esclusivamente per il cambio della destinazione d’uso e non per la realizzazione di nuove superfici ”.
1.1. Avverso tali provvedimenti insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione del legittimo affidamento e del principio del contrarius actus – difetto di istruttoria e violazione della sentenza n. 2206/16 del TAR Campania – violazione art. 6 DPR 380/01, atteso che le opere de quibus sarebbero state realizzate da lungo tempo e ben a conoscenza della Amministrazione, allorquando sarebbe stata consentita nell’area la realizzazione di vani con destinazione commerciale; la pavimentazione, indi, sarebbe stata consentita concretando un intervento di edilizia libera, realizzabili con CILA, la cui omessa presentazione avrebbe imposto al più la irrogazione di una sanzione pecuniaria; peraltro le opere sarebbero legittimate anche dal permesse di costruire n. 6/11, rilasciato in una area in cui era stato realizzato un parcheggio.
1.2. Si costituiva il Comune di Arzano, instando in via liminare per la irricevibilità per intempestività e, in ogni caso, per la reiezione del gravame.
1.3. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza, tenutasi da remoto, del 13 gennaio 2022.
2. Il ricorso non è fondato, non rinvenendosi ragioni per discostarsi dalle interinali statuizioni rese in sede di rigetto della domanda cautelare.
2.1. Va, in via liminare, disattesa la eccezione di irricevibilità per intempestività del gravame, atteso che la primigenia determinazione comunale del 7 novembre 2016 è stata poscia superata e assorbita dal successivo e definitivo provvedimento del 29 settembre 2016, pur avente il medesimo contenuto dispositivo.
2.2. Quanto al merito del gravame, valga il rilevare quanto appresso.
2.2.1. Orbene, la destinazione agricola impressa all’area dalla pianificazione vigente contrasta irrimediabilmente con la realizzazione delle opere de quibus , consistenti nella pavimentazione della spazio destinato a parcheggio antistante un manufatto adibito a “ lounge bar, ristorante, pasticceria, pizzeria, disco-pub ”.
2.2.2. All’uopo vengono, altresì, in rilievo le sopravvenute statuizioni rese da questo TAR con la sentenza n. 1881/22, di conferma della legittimità del provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 19 del 19 maggio 2010 del manufatto insistente sulla area che ne occupa, in forza delle quali:
- l’art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003) esclude la sanatoria per le nuove costruzioni a destinazione non residenziale, cui è riconducibile il manufatto in questione, “ adibito a deposito di attrezzi e materiali per l’edilizia ”;
- i grafici a corredo del P.D.C. n. 19/2010 rappresentano il rilievo dello stato dei luoghi al febbraio 2010, stato dei luoghi differente da quello alla data dichiarata dell’abuso, ottobre 2002, nonché dallo stato dei luoghi rilevabile dalla foto aerea del territorio comunale datata 12/5/2003, nella disponibilità dell’Ufficio. Né la DIA prot. N. 30502/2009 ha legittimato le ulteriori opere realizzate dopo l’ottobre 2002 (data dichiarata d’abuso) atteso che la stessa DIA risulta non conformatasi urbanisticamente in quanto con la nota n. 6599/2010 sono stati interrotti i termini e reso inefficace la stessa. Del resto, l’unica rappresentazione che può essere allegata al permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 32 L. 326/03 (c.d. terzo condono) è quella dello stato dei luoghi alla data dell’abuso;
- la sanatoria del 2010 atteneva ad un locale deposito edificato ex novo , evidentemente a seguito della trasformazione della tettoia autorizzata nel biennio 2002/2003. Si tratta, quindi, di una vera e propria nuova costruzione avente carattere non residenziale, per la quale è pacificamente esclusa l’applicabilità della normativa condonistica del 2003;
- cogente e pregnante, tale da giustificare il ridetto annullamento in autotutela della sanatoria del 2010, è la “ esigenza di tutelare il corretto sviluppo urbano attraverso la salvaguardia delle aree a destinazione agricola, tra cui ricade la zona di intervento, nonché di consentire alla cittadinanza la fruizione degli indispensabili standard urbanistici, quanto meno nella dotazione minima degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a i parcheggi per ogni abitante ”.
2.2.3. Di qui:
- la irrefutabile destinazione agricola impressa all’area de qua ;
- il pregnante interesse pubblico al mantenimento e al rispetto di tale vocazione, sì da giustificare il riesame in annullamento di provvedimenti di sanatoria che tale destinazione tradivano;
- l’irremissibile contrasto con tali prescrizioni della azione di pavimentazione dell’area antistante il manufatto che ne occupa; d’altra parte, l’aereofotogrammetria datata 12/05/2003, data successiva al termine ultimo per la riconducibilità a condono delle opere ai sensi della L. 326/03, evidenzia che l'area esterna scoperta di pertinenza del manufatto de quo risultava ancora priva della esistente pavimentazione (così, il provvedimento comunale, prot. 24007 del 29.9.2016).
2.2.4. Chè, a tacer d’altro, accessorium sequitur principale .
2.2.5. Né, tampoco, siccome già rilevato in sede cautelare, può predicarsi una pretesa riconducibilità delle opere in questione a quelle già assentite col permesso di costruire n. 6/2011 (come, tra l’altro, la ricorrente opina al punto vi dell’unico motivo di ricorso) non rispondendo ad alcuno dei lavori descritti a pag. 2 dell’allegata relazione tecnica.
2.3. Nessuna rilevanza, di poi, può assumere la asserita risalenza delle opere.
2.3.1. E, invero, la realizzazione di interventi edilizi sine titulo determina - per fatto del trasgressore - una situazione di antigiuridicità permanente in relazione alla quale:
- si appalesa sussistente in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione della situazione di perdurante illiceità e di nocumento arrecato al pubblico interesse alla regolare conformazione urbanistica del territorio comunale;
- non è, di contro, configurabile qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all’autore dell’illecito, ad onta del decorso di un considerevole lasso temporale dalla realizzazione delle opere; di talché, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu .
2.3.2. Di più.
Siccome sopra ampiamente esposto, la realizzazione di opere in assenza di un titolo abilitante, id est in assenza di qualsivoglia atto formale della Amministrazione:
- arreca un vulnus diuturno al bene pubblico, di fondamentale importanza, costituito dall’ordinato assetto urbanistico del territorio;
- determina la preminenza in nuce dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e, dunque, alla cessazione della situazione di perdurante illiceità;
- impedisce radicitus la formazione di qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all’autore dell’illecito, a nulla rilevando il decorso di un considerevole lasso temporale dalla realizzazione delle opere (CdS, a.p., 9/17).
3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Arzano, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei signori magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Rocco Vampa, Referendario, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO