Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.
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Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 29147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29147 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 789
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 19052/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LI ZO, n. Tunisi (TUN) 2.9.1973;
avverso la sentenza n. 755/2014 Corte d'Appello di Palermo del 13/02/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il l'inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. Valerio Vianello Accorretti in sostituzione dell'avv. Pecoraro Cinzia, che ha insistito per l'accoglimento, riportandosi ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato quella emessa dal Tribunale di Marsala in data 21/12/2010 e la condanna ivi stabilita di EN KH ZO alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.). Nel ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado sul merito dell'accusa, la Corte territoriale ha anche respinto doglianze riferite alla legittimazione del difensore d'ufficio a presentare appello per conto dell'imputato dichiarato irreperibile, all'efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal PM ai fini della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, all'irrilevanza dello stato di detenzione dell'imputato successivamente accertato, alla ritualità ed alla completezza delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di cui all'art. 159 cod. pen.; concerne, invece, il profilo dell'imputabilità il tema dell'intossicazione cronica da sostanze stupefacenti allegata dall'appellante a giustificazione della propria condotta, ma la cui sussistenza è stata ritenuta dalla Corte d'appello del tutto indimostrata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo plurimi profili di censura.
2.1 Vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione d'irreperibilità ed a quella di contumacia, trovandosi egli ristretto in carcere per altra causa a far data dal 12 settembre 2010: il ricorrente allega di non avere mai avuto notizia del procedimento a suo carico ed inoltre che il decreto di irreperibilità è stato emesso sulla base di ricerche incomplete e addirittura omesse nel luogo di nascita (Tunisi), posto che l'art. 159 c.p.p., comma 1 trova applicazione anche riguardo ad imputato nato all'estero.
2.2 Violazione di legge riguardo all'efficacia del decreto d'irreperibilità emesso dal PM ai fini della notifica dell'avviso di chiusura indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che il ricorrente reputa inefficace ai fini della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen.. 2.3 Violazione del diritto di difesa, per essere stato l'atto d'appello presentato da difensore d'ufficio nominato contestualmente al decreto d'irreperibilità da ritenersi nullo per le predette ragioni e nonostante la rimessione in termini per presentare impugnazione da parte del giudice dell'esecuzione in data 07/10/2013. 2.4 Vizio di motivazione in relazione agli artt. 94 e 95 cod. pen. e alla denegata sussistenza dello stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti.
2.5 Vizio di motivazione riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.6 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della contestata recidiva ai fini della concreta determinazione della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Anche nel rispetto della scansione dei motivi di ricorso, vanno preliminarmente affrontate le questioni di carattere procedurale.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge riguardo all'art. 159 cod. proc. pen., sostenendo che il decreto d'irreperibilità è stato emesso a suo carico sulla base di ricerche incomplete e addirittura omesse nel luogo di nascita (Tunisi), posto che l'art. 159 c.p.p., comma 1 trova applicazione anche riguardo ad imputato nato all'estero.
L'assunto è infondato.
Le notificazioni dell'imputato di cui sia noto il recapito all'estero sono disciplinate dall'art. 169 cod. proc. pen., norma di chiusura del minisistema dedicato alle notificazioni e che si pone, pertanto, in rapporto di complementarità con le previsioni del codice che lo precedono, ivi compreso l'art. 159 cod. proc. pen.. Non par dubbio, infatti, che detta ultima previsione disciplini, invece, le notificazioni all'imputato irreperibile sul territorio nazionale, atteso ad es. che non avrebbe senso alcuno la menzione dell'amministrazione carceraria centrale, che, dunque, non può che essere quella italiana.
L'art. 159 cod. proc. pen. disciplina, dunque, le ricerche che l'autorità giudiziaria è tenuta a svolgere sul territorio nazionale, mentre nel caso in cui sia noto l'esatto domicilio o l'attuale residenza all'estero, allora dovranno esperirsi le necessarie ricerche nel relativo Paese ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., evidentemente anche mediante ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale in materia penale.
Ovviamente, l'obbligo di disporre le ricerche, ai fini del decreto di irreperibilità, anche all'estero sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo (esattamente in terminis v. Sez. 2, sent. n. 22662 del 18/02/2009, Rapce, Rv. 244726).
Nel caso in esame, tuttavia, non è mai stato appurato il luogo di residenza o dimora del ricorrente all'estero, essendo noto soltanto il luogo di nascita (Tunisi), all'evidenza inidoneo a consentire lo svolgimento di ricerche diverse da quelle effettivamente esperite dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento in questione. Nè possono spiegare rilevanza eventuali, successivi avvenimenti che modifichino la situazione desumibile dal verbale di vane ricerche, come ad es. lo stato di detenzione dell'imputato successivamente determinatosi: nel caso in esame, la detenzione del ricorrente era stata portata all'attenzione del giudice solo all'atto del giudizio d'appello, ferma restando, perciò, la piena validità delle notificazioni eseguite col rito degli irreperibili.
2.2 Con il secondo motivo, si censura, invece, l'efficacia del decreto d'irreperibilità emesso dal PM ai fini della notifica dell'avviso di chiusura indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che il ricorrente reputa inefficace ai fini della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen.. A dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema, sono, però, intervenute le Sezioni Unite che con sentenza n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano (Rv. 252692), hanno precisato che il decreto di irreperibilità emesso dal PM ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il PM effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso, evenienza nella specie neppure dedotta.
Ne deriva la piena legittimità della notificazione per la citazione nel giudizio di primo grado operata col rito degli irreperibili, sulla base del decreto emesso dal PM al termine delle indagini preliminari.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole che l'atto d'appello si stato presentato dal difensore d'ufficio nominatogli contestualmente all'emissione del decreto d'irreperibilità, da ritenersi nullo per le ragioni già esposte e ciò nonostante la rimessione in termini per presentare impugnazione disposta dal giudice dell'esecuzione in data 07/10/2013.
La doglianza è infondata, in primo luogo perché e per quanto anticipato, il decreto d'irreperibilità non doveva considerarsi affatto nullo e poi perché, a prescindere dalla nuova e recente disciplina dettata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 proprio al fine di consentire all'imputato irreperibile l'esercizio delle piene facoltà processuali, gli viene nominato un difensore di ufficio, abilitato a rappresentarlo in tutte le fasi del procedimento e ad esercitare le facoltà processuali che gli spettano, ivi compresa quella di impugnare i provvedimenti decisori.
Oltre ad essere infondata, la doglianza sarebbe in verità anche incomprensibile, se a spiegarne il senso non sovvenisse l'affermazione del ricorrente secondo cui una diversa procedura avrebbe comportato la fissazione del giudizio d'appello in tempi più dilatati, con inevitabili conseguenze sul periodo di prescrizione del reato: rivendicazione di un "diritto alla maturazione della prescrizione" che, come tale, non può trovare riconoscimento da parte dell'ordinamento.
4. I residui motivi di ricorso attengono al merito del giudizio e come tali possono essere trattati congiuntamente.
È infondato il motivo concernente lo stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e l'applicabilità degli artt. 94 e 95 cod. pen.. Il ricorrente sostiene che all'epoca del fatto egli fosse pacificamente tossicodipendente, ma non è questo il tema in discussione, che la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato e che riguarda l'assenza di elementi probatori atti a dimostrare che la dedotta alterazione della psiche dovuta ad abuso di stupefacenti fosse effettivamente sussistente, aspetto sul quale il ricorso è del tutto silente.
Non sussiste, inoltre, alcun vizio di motivazione in ordine alle denegate circostanze attenuanti generiche, motivate dai giudici d'appello in base ai plurimi, gravi e specifici precedenti penali gravanti sull'imputato e alla condotta dallo stesso tenuta post factum, connotata dalla consumazione di un ulteriore reato;
i ricordati pregiudizi penali costituiscono, infine, la ragione della ritenuta rilevanza della recidiva, ritualmente contestata.
5. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015