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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17392 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ai sensi degli artt. 281 sexies ult. comma e 281 terdecies c.p.c., a seguito dell'udienza cartolare del 30.9.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 C.F._1
Piazza Marghinotti n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Paola Massidda, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Nicola Giancaspro, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.
Ricorrente
E
(C.F.: ), in Controparte_1 C.F._2 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio legale dell'Avv.
ER LE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
OGGETTO: impugnativa delibera associativa
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa della ricorrente: “Voglia il Tribunale di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria
e incidentale, 1. accertare e dichiarare la nullità della delibera del Comitato direttivo centrale dell'Associazione magistrati con la quale è stata deliberata la sanzione disciplinare della
1 censura alla dott.ssa e comunque pronunciarne l'annullamento, anche con Parte_1 riferimento agli atti presupposti e conseguenti;
2. con condanna della associazione convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”;
• La difesa della resistente: “…si insiste ancora una volta per l'integrale rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente Dott.ssa ”. Parte_1
Premesso in fatto che:
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
esponendo:
[...]
- che era iscritta all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), in quanto magistrato e
Consigliere della Corte d'appello di Cagliari;
- che l' avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare n. 56/2021 CP_1
dinanzi al Collegio dei probiviri, per una presunta violazione dell'art. 10, comma 3, del Codice etico dell'ANM;
- che l'addebito disciplinare traeva origine da una condotta asseritamente tenuta tra ottobre
2017 e luglio 2018, consistente nello svolgimento di “vari interventi, non corrispondenti a Parte esigenze istituzionali, sulle decisioni del concernenti il conferimento di incarichi direttivi”;
- che, in particolare, le veniva contestato di aver rivolto richieste al Dott. Persona_1
allora componente del Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di influire impropriamente, in un'ottica correntizia, sulle decisioni relative al conferimento di detti incarichi;
- che il fatto specifico contestato riguardava la procedura per la nomina del Procuratore
Generale presso la Corte d'appello di Cagliari, dove svolgeva funzioni di consigliere, avendo caldeggiato una candidatura con la "reiterata indicazione che si trattava di un 'fedelissimo di
Unicost'", gruppo associativo di comune appartenenza;
- che ulteriori addebiti concernevano presunti interventi in relazione ad altri incarichi direttivi e semidirettivi nella medesima regione;
- che tale comportamento veniva ritenuto dal Collegio contrario ai fini istituzionali dell' e idoneo a determinare una ricaduta negativa sull'immagine di imparzialità del CP_1 magistrato, nonché un discredito per l'Ordine giudiziario;
- che, nel corso del procedimento, rappresentava l'insussistenza degli addebiti, evidenziando la natura strettamente personale e non correntizia dei rapporti intrattenuti con il il Per_1 carattere meramente informativo delle conversazioni intercorse e l'assenza di elementi idonei a
2 configurare veri e propri “interventi”, o “richieste” dirette a condizionare le deliberazioni del
CSM;
- che, nonostante le argomentazioni difensive, il Collegio dei probiviri proponeva al Comitato
Direttivo Centrale (CDC) l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura, proposta poi approvata dal CDC dell'ANM nella seduta del 4-5 marzo 2023, con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti;
- che il ricorso mirava a contestare tre punti di diritto, ossia la violazione del quorum deliberativo previsto dallo Statuto ANM (che richiedeva i due terzi), l'utilizzo di corrispondenza privata (messaggi WhatsApp) come prova inutilizzabile e l'invalidità della delibera per vizio di motivazione e accertamento di fatti insussistenti;
- che, pertanto, chiedeva accertarsi la nullità e/o pronunciarsi l'annullamento della delibera.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 la quale esponeva:
- che la Dott.ssa esponente della corrente Unicost, era stata sanzionata con la censura Pt_1 il 4 marzo 2023;
- che la sanzione veniva irrogata per la violazione dell'articolo 10, comma 3, del Codice etico
ANM, che impone ai magistrati di astenersi da "ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi";
- che contestava l'inopportunità della condotta della Dott.ssa sulla base di 141 Pt_1 messaggi WhatsApp scambiati con l'ex membro del CSM, Dott. Per_1
- che questi messaggi contenevano "interventi impropri" e valutazioni sull'idoneità dei colleghi agli incarichi, spesso influenzate dall'appartenenza ad una corrente ("È un fedelissimo di
Unicost", "ricordati che a breve ci sarà da fare il PG e ci sarebbe un candidato di Unicost");
- che a seguito della censura, la proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo Pt_1
l'annullamento della delibera di censura e il risarcimento dei danni;
- che le chat erano state acquisite e utilizzate legittimamente su espressa autorizzazione della
Procura di Perugia, anche "per l'esercizio di altre situazioni giuridicamente rilevanti";
- che il quorum deliberativo era stato correttamente calcolato e che nella votazione, i voti favorevoli risultavano 20 su 26 membri votanti (escludendo gli astenuti), superando la soglia dei due terzi richiesti, pari a 17 voti;
3 - che la violazione del codice etico sussisteva già per il solo fatto che la Dott.ssa aveva Pt_1 tenuto "comportamenti apertamente incompatibili col ruolo ricoperto", ritenuti "impropri e Parte inopportuni", indipendentemente dagli effetti concreti prodotti sulle decisioni del;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. introdotto dalla dott.ssa in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di diritti, spese e spese Parte_1 generali del giudizio.”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., in sede istruttoria era ritenuta inammissibile la richiesta di esibizione documentale avanzata dalla parte attrice, ex art. 210 c.p.c., nelle note di trattazione scritta dell'11.7.2024, in quanto avente ad oggetto, in parte, documenti indicati genericamente [“atti dei procedimenti disciplinari iniziati e conclusi in relazione ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate tra il dott. e altri Persona_1 magistrati, compresi quelli che si sono conclusi con proposta di archiviazione da parte del
Collegio dei Probiviri (…)]; in parte, documenti la cui acquisizione non è necessaria ai fini del decidere («atti del già menzionato procedimento disciplinare n. 15/2022, nel corso del quale il
Collegio dei probiviri ha espresso il parere che, richiamato espressamente, è stato poi pienamente condiviso dal Comitato di coordinamento (CDC) con la delibera del 25 novembre 2023; (…) atti del già menzionato procedimento instaurato nei confronti del procuratore aggiunto di Roma, dott.
in cui risulta esserci stata una proposta di archiviazione da parte dei Persona_2 probiviri, idonea per statuto a vincolare la decisione finale del Comitato di coordinamento (CDC), risultante dal “Report del plenum” del 20 settembre 2023, diffuso dal gruppo di magistratura indipendente sulla mailing list dell'ANM»); in parte, documenti relativi ad una serie di procedimenti disciplinari di archiviazione senza specificazione della loro rilevanza ai fini del decidere (motivo dell'archiviazione) ed in quanto la relativa richiesta non risulta preceduta da istanza stragiudiziale di accesso agli atti, tenuto conto che, dai verbali del CdC prodotti dalla stessa attrice, risulta che tale istanza, in alcuni casi, è stata accolta, specie per ragioni connesse al diritto di difesa [“deliberati ed atti di cui al Comitato direttivo centrale (C.D.C.) del 6/7 luglio
2024 relativi agli argomenti di cui all'o.d.g. prima parte, punto 4; seconda parte, punti 1, 2, 3, 4
e 5, tra i quali, soprattutto, il resoconto attività Collegio dei probiviri (novembre 2023 - giugno
2024) e le proposte di archiviazione e proscioglimento, nei procedimenti n.1/2023 e n. 26/2021;
(…) proposte di archiviazione (e le deliberazioni del CDC) nei procedimenti disciplinari numeri
60/2021, 13/2022, 40/2021 (CDC del 1- 2 ottobre 2022; numeri 61/2021, 71/2021, 18/2022,
4 23/2022, 24/2022, 32/2022 (CDC del 4- 5 Febbraio 2023); nn. 37/2022, 27/2022, 44/2022 (CDC del 4- 5 Marzo 2023); n. 45/2022 (CDC del 8-9 luglio 2023); nn. 78/2021, 38/2021 e 34/2021
(CDC del 2-3 marzo 2024), menzionate nei relativi verbali”].
Veniva, altresì, ritenuta l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla parte attrice alla convenuta.
La causa era quindi istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e veniva trattenuta in decisione, ai sensi degli artt. 281 sexies ult. comma e 281 terdecies c.p.c., a seguito dell'udienza cartolare del 30.9.2025, previa assegnazione alle parti del termine di giorni
20 prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di un ulteriore termine di giorni 10 per note conclusionali.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare ed in punto di rito, devono essere confermate in questa sede le pronunce di cui all'ordinanza del 17.12.2024, con cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta di esibizione documentale avanzata dalla parte ricorrente, ex art. 210 c.p.c., nelle note di trattazione scritta dell'11.7.2024, per le motivazioni ivi esposte e di cui al decreto del 4.10.2025, con il quale è stata ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di ammissione del giuramento decisorio – formulata peraltro in maniera non condizionata dalla parte ricorrente solo nella comparsa conclusionale depositata il 19.9.2025 - tenuto conto che il giuramento è stato deferito dai soli difensori della parte, non invece, come previsto dall'art. 233 primo comma c.p.c., con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Quanto al merito, con il ricorso introduttivo ha chiesto accertarsi la nullità e, Parte_1 comunque, pronunciare l'annullamento della delibera del Comitato Direttivo Centrale della
Associazione Nazionale Magistrati adottata, su proposta del Collegio dei Probiviri, nella seduta del 4.3.2023, con la quale è stata irrogata alla stessa la sanzione disciplinare della “censura”, eccependo: 1) la violazione del quorum deliberativo previsto dallo statuto dell'ANM; 2)
l'illegittimo utilizzo, al fine dell'irrogazione della sanzione, di corrispondenza privata;
3)
l'infondatezza degli addebiti contestati;
4) il vizio di eccesso di potere essendo la delibera difforme rispetto a decisioni assunte in analoghi casi dal Comitato Direttivo Centrale.
La ricorrente ha altresì chiesto la condanna della associazione convenuta al risarcimento dei danni all'immagine, da liquidarsi in via equitativa.
Ciò posto, la competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto non risulta ricorrere alcuna ipotesi di riserva di collegialità ex art. 50 bis primo comma c.p.c.,
5 atteso che l'impugnazione della delibera oggetto di causa non riguarda un'associazione riconosciuta e, quindi, non è richiesto l'intervento necessario del P.M..
L'art. 23, primo comma, c.c., dispone, per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve, peraltro, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993
n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).
L'unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall'art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei giudizi instaurati per l'annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall'art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d'impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all'assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell'autorità amministrativa;
in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio
2004, n. 1148).
Ciò posto, anche nell'ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione contraria alla legge ovvero all'atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17 marzo 1975, n.
1018); al pari, del resto, della regola vigente (art. 2377 c.c.) per le deliberazioni di società di capitali (cfr., fra le molte, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420).
Con il primo motivo di impugnativa la ricorrente lamenta l'invalidità della delibera perché sarebbe stata adottata dal Comitato Direttivo Centrale in violazione del quorum deliberativo previsto dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati.
6 In particolare, secondo la tesi della ricorrente, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello
Statuto, il Comitato direttivo centrale dell'Associazione delibera sulla proposta di applicazione della sanzione disciplinare del Collegio dei probiviri “ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi”.
La delibera del Comitato direttivo centrale sarebbe nulla, e comunque annullabile, perché adottata con una maggioranza inferiore a quella statutariamente prevista in quanto, in difetto di specifica previsione statutaria che faccia riferimento ai due terzi dei presenti o dei votanti, le delibere che infliggono sanzioni disciplinari a magistrati associati sarebbero vincolate al rispetto di un quorum di garanzia che deve essere riferito al numero di componenti dell'organo deliberativo.
La delibera, pertanto, avrebbe dovuto essere adottata con il voto favorevole di almeno 24 componenti del Comitato direttivo centrale, indipendentemente cioè dal numero dei componenti che, come risulta dal verbale, erano presenti alla riunione.
Sempre secondo la ricorrente, la delibera del Comitato direttivo centrale sarebbe nulla, e comunque annullabile, quand'anche si facesse riferimento non al numero totale dei componenti dell'organo collegiale, ma al numero dei presenti partecipanti al voto.
Nel caso di specie, presenti come da verbale trentadue componenti del Comitato Direttivo
Centrale, sarebbe emerso che: venti componenti hanno dichiarato di votare a favore;
sei componendi hanno dichiarato di votare
contro
; sei componenti hanno dichiarato di volersi astenere. Di modo che non risulterebbe raggiunta nemmeno la maggioranza dei due terzi dei presenti, pari a 21,33 voti favorevoli.
A giudizio del decidente il predetto motivo di censura della ricorrente è fondato con riferimento alla mancata formazione del quorum deliberativo, in considerazione del valore da attribuire al voto degli astenuti e tenuto conto di quanto previsto dallo statuto della ANM.
Al riguardo, è necessario richiamare, in via analogica, nel silenzio del legislatore per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, il valore dell'astensione nell'assemblea delle società azionarie.
In particolare, va rilevato che, dopo la riforma del 2003, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma,
c.c. le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta di astenersi per conflitto di interessi (cd. “astensione legale”) non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
7 Secondo l'opinione dottrinale prevalente l'astensione cd. “volontaria”, che non è motivata, a differenza di quella legale, dall'esistenza di un conflitto di interessi, deve essere, per contro, computata nel quorum deliberativo, considerati il suo effettivo impatto sull'esito della decisione assembleare, la limitazione della portata della norma alla sola astensione legale e l'esplicita attribuzione della legittimazione all'esercizio del diritto di recesso (art. 2473, comma 1, c.c.) e all'impugnativa delle deliberazioni (art. 2377, comma 2, c.c.) ai soci astenuti.
In altri termini, il legislatore della riforma del 2003, recependo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza formatasi anteriormente, ha scelto di neutralizzare gli effetti dell'astensione per conflitto di interessi attraverso l'esclusione degli astenuti dal computo del quorum deliberativo.
Solo in questo caso, pertanto, è consentita l'assunzione delle delibere sociali anche quando, a causa delle astensioni dei soci in conflitto, non si raggiungerebbe il quorum deliberativo legale o statutario. Il mancato computo delle astensioni nel quorum deliberativo comporterebbe, infatti, quale conseguenza, l'abbassamento di quest'ultimo anche ad esigue frazioni del capitale, in deroga al principio per il quale i quorum deliberativi legali rappresentano il limite minimo indispensabile di coinvolgimento dei soci nelle deliberazioni assembleari. Tale principio, secondo la predetta e condivisibile opinione prevalente, sarebbe altrimenti inderogabile, difettando, negli artt. 2368 e 2369 c.c., qualsiasi riferimento alla riducibilità dei quorum, mentre ne è espressamente concessa l'elevabilità.
In definitiva, a tutela della cd. “istanza partecipativa”, i quorum non possono scendere al di sotto della soglia indicata dal legislatore e il punto di equilibrio con la cd. “istanza efficientistica”
è inderogabilmente individuato dal legislatore nei quorum deliberativi minimi fissati dalle norme.
Ciò posto, secondo tale interpretazione, è discussa finanche la facoltà statutaria di escludere le astensioni dal calcolo dei quorum deliberativi, in quanto tale previsione avrebbe l'effetto di sterilizzarle al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dal terzo comma dell'art. 2368 c.c.
(azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e azioni di chi si è astenuto per conflitto di interessi), attenuando sensibilmente il valore attribuito dal legislatore al coinvolgimento dei soci nel processo decisionale dell'assemblea attraverso l'imposizione di specifici quorum costitutivi e deliberativi.
E ciò tenuto conto che, in un sistema, come quello delle delibere assembleari delle società azionarie, in cui il processo di formazione del consenso non si fonda sulla prevalenza dei voti favorevoli dei votanti, bensì sulla prevalenza dei voti favorevoli dei presenti o sul raggiungimento di determinate aliquote del capitale sociale, l'astensione, da atteggiamento oggettivamente
8 neutrale, finisce con l'assumere spesso valenza contraria all'approvazione della deliberazione assembleare.
Il medesimo orientamento citato ritiene, tuttavia, ammissibile una clausola statutaria che escluda gli astenuti dal calcolo del quorum deliberativo limitatamente all'assemblea ordinaria, se si considera che nelle convocazioni successive alla prima o, ove ammessa, in unica convocazione, essa delibera a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. In tal modo, non essendo previsto alcun quorum costitutivo né alcun quorum deliberativo rapportato al numero totale delle azioni, prevedere che il consenso assembleare si formi sulla maggioranza dei voti espressi, e dunque al netto delle astensioni, non appare, pertanto, in contrasto con la ratio della norma, improntata alla totale prevalenza dell'istanza efficientistica, almeno nella seconda o nell'unica convocazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, tenuto conto che l'art. 2368 terzo comma c.c. prevede testualmente che nel quorum deliberativo non rientrino le azioni per le quali il socio, pur potendo votare, ha dichiarato di astenersi perché in conflitto di interessi - con la possibile conseguenza di una delibera approvata da soci in rappresentanza di una frazione anche minima del capitale sociale - a contrario e nel caso in cui lo statuto non preveda regole specifiche, dovrebbero calcolarsi nel quorum deliberativo le azioni dei soci che si siano astenuti per ragioni diverse dal conflitto d'interessi. Mentre è legittimo l'aumento dei quorum, per clausola statutaria, purché non paralizzante, in quanto risolventesi, di fatto, in un inammissibile potere di veto.
Nel caso di specie, come visto, l'art. 11, quarto comma, dello statuto della ANM, prevede che “Il Comitato Direttivo Centrale delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale dell'Associazione”, senza specificazione della base di calcolo del quorum deliberativo e del valore da attribuire al voto degli astenuti, dovendo dunque ritenersi, in applicazione analogica della succitata disciplina societaria, che nella fattispecie valgano i principi sopra richiamati.
Occorre, peraltro, fare riferimento ad un'interpretazione sistematica del citato art. 11, quarto comma, dello statuto, se letto congiuntamente con l'art. 31, il quale, nel disciplinare la convocazione e le decisioni del Comitato Direttivo Centrale, dopo aver previsto al quarto comma, per la validità delle riunioni, un quorum costitutivo di almeno (quindi, minimo) diciotto componenti, oltre il Presidente, al quinto comma stabilisce che l'organo associativo delibera a maggioranza di voti, “salvo i casi previsti dall'art. 11 comma terzo (da intendersi comma quarto:
n.d.e.), dall'art. 15 comma terzo e dall'art. 42 ultimo comma”.
9 Integrando, dunque, in tal modo, in materia di decisioni sulle sanzioni disciplinari, il disposto di cui all'art. 11 quarto comma, nel senso che il quorum deliberativo, in tal caso, come nelle altre due ipotesi richiamate dal quinto comma dell'art. 31, ed in deroga rispetto alla disciplina ordinaria contemplata nello stesso comma, è quello della maggioranza dei due terzi dei componenti del
Comitato Direttivo Centrale.
E ciò se si considera che tutte e tre le fattispecie menzionate dal quinto comma dell'art. 31 hanno in comune la caratteristica che fanno riferimento a deliberazioni di particolare rilevanza ed incidenza sia sulla persona dei destinatari (irrogazioni di sanzioni disciplinari), sia sulle modalità partecipative degli organi dell'ente (art. 15 terzo comma, che prevede termini di convocazione delle Assemblee straordinarie, in caso di urgenza, ridotti della metà, con facoltà di omettere la pubblicazione dell'avviso di convocazione, su delibera del Comitato Direttivo Centrale, approvata da almeno due terzi dei suoi “componenti”), sia, infine, sulla stessa permanenza in vita di tali organi (art. 42 ultimo comma, che stabilisce che la Giunta Esecutiva Sezionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza dei 2/3 del CDC).
In tutti questi casi, dunque, è previsto un quorum deliberativo più ampio, proprio per la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni oggetto del decidere, che impongono l'innalzamento del limite minimo indispensabile di coinvolgimento dei componenti nelle decisioni del più importante organo deliberante dell'associazione, rispetto a quelle di minore rilievo nella vita associativa, per le quali è previsto un quorum deliberativo più limitato (come l'art. 21, il quale prevede che il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei “votanti”, dal Comitato Direttivo Centrale tra i componenti del
Comitato medesimo).
Tenuto conto, dunque, delle argomentazioni precedenti, nel caso di specie il voto valido per infliggere alla ricorrente la sanzione disciplinare della censura doveva essere adottato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 dello Statuto, dal Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Collegio dei
Probiviri, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti (24 su 36) o, quantomeno, dalla maggioranza dei due terzi dei presenti (21,33 su 32), includendo, quindi, nel quorum deliberativo, anche gli astenuti.
La decisione, per contro, è stata assunta con la maggioranza di 20 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti, non avendo raggiunto, quindi, i quorum da ultimo indicati, da ritenersi necessari alla luce della succitata interpretazione delle norme statutarie.
L'accertamento della fondatezza del vizio in esame fatto valere dalla ricorrente comporta, dunque, l'invalidità dell'espressione di voto del Comitato Direttivo Centrale della ANM e, per
10 l'effetto, della delibera del 4.3.2023, con conseguente assorbimento delle altre censure mosse dalla Pt_1
Non può essere accolta, per contro, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.
La ha allegato di aver richiesto, prima di procedere con la proposizione dell'odierno Pt_1 ricorso, la revoca in autotutela della sanzione disciplinare ritenuta ingiusta ed illegittima, di non aver ricevuto, al riguardo, alcuna comunicazione né di accoglimento né di rigetto e che, per contro, a partire dai primi giorni del 2024, avrebbe fatto seguito “una perniciosa, deplorevole e soprattutto illecita divulgazione dell'intera vicenda, dalla sanzione alla richiesta di revoca in autotutela, unitamente ai dati personali della ricorrente, oltretutto accompagnati ad una assimilazione alle vicende di rilievo penale hanno interessato il dottor ”. Per_1
In particolare, sempre secondo la ricostruzione della ricorrente, “in data 8 gennaio 2024 è stata diffusa, sulla mailing list dell' magistrati ad opera della dottoressa Controparte_1
componente del CDC, una comunicazione in cui, fatto esplicito riferimento all'ordine Persona_3 del giorno dell'imminente CDC ove si sarebbe discussa la richiesta di revoca in autotutela
(peraltro naturale conseguenza della tardiva presa di posizione di cui al CDC del 25/11/2023), si invitavano tutti i soci (dunque gli oltre 9000 magistrati italiani) a studiare la questione e fornire “suggerimenti” per respingere la richiesta (doc n. 19); in data 9 gennaio 2024, dopo poche ore dalla mail della dott.ssa sul sito del quotidiano nazionale “il Fatto Per_3
Quotidiano” è stato pubblicato un articolo intitolato “ dopo il colpo di spugna la Per_1 prima giudice chiede all'Anm di essere “ripulita”:“Le mie chat inutilizzabili per la sentenza
, dove, oltre alla notizia della richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di Per_4 censura (mai divulgato in precedenza, così come per nessun altro dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare endoassociativo), sono riportati dati sensibili, quali nome e cognome, età, funzione e luogo di lavoro della dottoressa per di più associati alla nota vicenda Pt_1 nazionale di rilievo penale cui la stessa è radicalmente estranea e alla asserita pubblicazione in
“fonti aperte”, quali i libri di e dello stesso Dott. circostanze assolutamente Per_5 Per_1 false (doc. n. 20); in data 16 gennaio 2024 il magistrato in pensione dottor Rosario Russo, iscritto alla sezione magistrati in quiescenza, al quale, come risulta dal provvedimento del Tribunale di
Roma (dott.ssa Daniela Francavilla) in data 18.1.2023, dallo stesso diffuso (doc. 22) era già stato negato dall' e poi dal giudice, il diritto di accedere agli atti di tutti i CP_1 procedimenti disciplinari endoassociativi, sia quelli definiti con archiviazione che quelli definiti con la irrogazione di sanzioni, oltre che quelli in corso, ha diffuso, tramite la mailing-list dell'ANM, una nota indirizzata a tutti i soci, nella quale rigirava e diffondeva il predetto articolo
11 di stampa, aggiungendo falsamente, con toni e contenuti sicuramente diffamatori, che la dottoressa sarebbe stata coinvolta nello scandalo delle “toghe sporche” (doc. n 21). Pt_1
A seguito, dunque, della illecita irrogazione della sanzione e ancor più dalla diffusione dei dati sensibili che la riguardavano, la avrebbe “patito un indubbio quanto considerevole Pt_1 danno, sia nella specie del danno all'immagine e alla reputazione che in conseguenza dei patimenti derivanti dalla ingiusta sanzione”, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
Ebbene, alla luce della superiore ricostruzione della vicenda successiva all'adozione della delibera impugnata, come effettuata dalla stessa parte ricorrente, non può non osservarsi come il pregiudizio invocato da quest'ultima – proprio in quanto riconducibile non al fatto, in sé e per sé, dell'adozione della delibera invalida, ma alla diffusione che della stessa è stata fatta, in seguito, da parte di fonti terze - non possa essere attribuito causalmente alla associazione convenuta, difettando, dunque, ancor prima della prova del danno, quella del rapporto di causalità con una qualche condotta contra ius di quest'ultima.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Si ravvisano giustificati motivi, tenuto conto delle ragioni a sostegno della decisione e della soccombenza reciproca delle parti, per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Paolo Goggi, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
- accerta l'invalidità della delibera del Comitato Direttivo Centrale della Associazione
Nazionale Magistrati adottata, su proposta del Collegio dei Probiviri, nella seduta del 4.3.2023, con la quale è stata irrogata a la sanzione disciplinare della “censura”; Parte_1
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Goggi
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