Sentenza 2 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01352/2025REG.PROV.COLL.
N. 04583/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4583 del 2023, proposto da
Comune di EG CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in EG CA, via S.Anna II Tronco Pal. Ce.dir. 89128;
contro
Regione CA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AZ Pungi' in Roma, via Sabotino n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima) n. 2169/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Francesco Antonio Romito in sostituzione dell'avv. Domenico Gullo. Si dà atto che l'avvocato Lucia Falcomatà ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di EG CA proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la CA, avverso il provvedimento di diniego comunicato con nota prot. SIAR n. 108942 del 13.03.2020 dalla Regione CA – Dipartimento 14 Urbanistica e B.B.CC, riferendo quanto segue.
Nell’ambito dell’attività di Programmazione negoziata svolta dall’Amministrazione comunale di EG CA, finalizzata all’utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi Strutturali Europei, in data 22 marzo 2010, il Comune di EG CA stipulava con la Regione CA la Convenzione rep. n. 231 regolante il finanziamento per la realizzazione dei PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano) previsti dal POR CA FESR 2007/2013 Asse VIII Città Obiettivo Specifico 8.1.1 – 8.1.2 finanziamento a carico dei fondi POR CA FESR 2007/2013, per un importo di euro 56.449.198,60.
Nel corso della realizzazione di tale programma, al Comune di EG CA veniva notificata dalla Regione, con nota prot. n. 82468 dell’8.3.2013, la riduzione del finanziamento per un importo di euro 16.193.597,93. A seguito di tale riduzione, l’Amministrazione comunale rimodulava, con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 12 giugno 2013, il quadro degli interventi per un importo totale pari ad euro 40.255.600,67 e, in data 25 maggio 2015, stipulava con la Regione CA un addendum alla convenzione originaria.
La rendicontazione degli interventi PISU in quota POR – FESR CA 2007/2013 si chiudeva a dicembre 2015 con una certificazione della spesa, in quota POR FESR 2007/2013, pari ad euro 11.339.816,86, laddove la somma che la Regione CA avrebbe dovuto certificare al Comune di EG CA, in quota POR FESR 2007/2013, non era euro 11.339.816,86 ma euro 18.924.921,40, in virtù del riconoscimento di un altro intervento inviato a rendiconto quale progetto retrospettivo e cioè la ‘ Realizzazione del Sistema Ettometrico via Giudecca tratto via Filippini – Corso Vittorio Emanuele II ’, per l’importo di euro 7.585.104,54; intervento che la Regione aveva inserito nella domanda di pagamento finale in quota POR FESR 2007/2013, ma che, dopo diverse interlocuzioni e corrispondenza in merito, aveva ritenuto di non inserire nel quadro finale di chiusura del PISU, comunicato con nota prot. SIAR 435597 del 21.12.2018.
L’Ente ricorrente lamentava che tale scelta veniva, incomprensibilmente, adottata, nonostante, nel mese di settembre 2016, la Regione CA, a ratifica di quanto osservato in fase di Audit in sede di Commissione Europea, avesse adottato il Decreto di presa d’atto di ammissione a rendicontazione delle spese afferenti al progetto retrospettivo “ Realizzazione Sistema Ettometrico via Giudecca tratto via Corso Vittorio Emanuele III e via Filippini ” valutato coerente e già inserito nella DDP di Dicembre 2014 (DDS n. 1152 del 29.9.2016).
Con nota prot. n. 302785 del 7.10.2016, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio comunicava che il Progetto era stato inserito nel POR quale progetto ‘Retrospettivo’ del POR CA 2007/2013 dell’Asse VIII – Città Aree Urbane Sistemi Territoriali, Settore di intervento 8.1.
Con nota n. 167612 del 27.10.2016, il Comune inviava formale accettazione alla nota prot. SIAR 302765 del 7.10.2016.
Con DDS n. 1023 del 28 settembre 2017 (Reg. D.D. R.C. n. 10906 del 5 ottobre 2017), veniva approvato il quadro riassuntivo finale dei Progetti PISU con ripartizione delle risorse finanziarie tra POR PAC 2007/2013 e PAC 2014/2020, e l’intervento, considerato ‘Retrospettivo’, veniva regolarmente rendicontato fra la spesa sostenuta dall’Ente beneficiario, il Comune di EG CA, a valere sulla quota POR. L’esponente precisava che gli importi inseriti in DDP finale risultavano essere pertanto comprensivi anche Sistema Ettometrico, che concorreva per un importo di euro 7.585.104,54 a determinare la somma complessiva di euro 20.345.640,12, prodotta dal PISU di EG CA in domanda di pagamento finale inviata dalla Regione CA alla Commissione Europea.
Ai fini del riconoscimento del Sistema Ettometrico, l’Amministrazione Comunale produceva i mandati di pagamento quietanzati, con cui si attestava la spesa del suddetto Sistema attraverso diversi mutui accesi dal Comune di EG CA presso Cassa DD.PP.
Con nota prot. SIAR 233101 del 4 luglio 2018, la Regione comunicava al Comune di EG CA rispetto all’ipotesi riepilogativa del PISU di EG CA che: “ la reimputazione sul POR FESR 2007/2013 delle spese pari ad euro 7.585.104,54, certificate dall’intervento codice SIURP 103576, classificato retrospettivo – avente ad oggetto “Realizzazione Sistema Ettometrico via Giudecca tratto via Filippini – Corso Vittorio Emanuele II“ quota a carico ente, gravanti su mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, deve essere certificata dall’Ente con atto amministrativo, affinché le spese siano ascrivibili su fondi vincolati FESR 2007/2013…”.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 27.8.2018, procedeva a certificare quanto richiesto.
Con nota prot. SIAR n. 108942 del 13.3.2020, la Regione assumeva una posizione formale in merito al riconoscimento del Sistema Ettometrico, comunicando il diniego oggetto di impugnazione.
2. Con il ricorso introduttivo, il Comune di EG CA denunciava che la Regione CA aveva negato l’inserimento dell’intervento all’interno del quadro economico PISU, dopo avere regolarmente rendicontato, tra le spese sostenute dall’Ente beneficiario, anche quella relativa al sistema Ettometrico nella domanda di pagamento finale inviata dalla Regione alla Commissione Europea. Lamentava, pertanto, violazione di legge per erronea motivazione, in quanto la spesa per il Progetto Ettometrico era stata sostenuta dal Comune di EG CA mediante accensione di un mutuo presso Cassa DD.PP. sostenuto dal Bilancio dell’Ente e non attraverso finanziamenti nazionali e/o comunitari, con la conseguenza che non era stato violato il principio del doppio finanziamento. Inoltre, la nota COCOF 12 - 0050 – 01 – EN del 29.3.2012, sul trattamento dell’assistenza retrospettiva dell’UE, per il periodo 2007/2013, non indicava in alcun modo quanto asserito dalla Regione CA, anzi la stessa nota riconosceva l’assenza di disposizioni legali specifiche che vietavano l’assistenza retrospettiva.
3. Il T.A.R. per la CA, con sentenza n. 2169 del 2022, respingeva il ricorso, in quanto il progetto ettometrico in esame non risultava finanziabile con fondi FESR, non essendo stato inserito nell’ambito dei progetti finanziabili con fondi comunitari, ma era stato finanziato con un mutuo contratto con Cassa DD.PP., quindi, correttamente, l’Amministrazione regionale non aveva provveduto al rimborso delle relative somme in favore del Comune, diversamente venendosi a creare, da un lato, un’indebita duplicazione di finanziamenti per il medesimo progetto, e dall’altro lato, una disparità di trattamento a danno di progetti già inseriti e finanziati con fondi FESR.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, il Comune di EG CA ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Difetto di motivazione della sentenza – Motivazione erronea, illogica, irragionevole ed incompleta, omessa motivazione in ordine ai motivi di ricorso; II) Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione”.
5. La Regione CA si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Le parti, con memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo mezzo, il Comune di EG CA lamenta il vizio di motivazione della sentenza appellata, in quanto il Giudice di prime cure, nel riprendere acriticamente le argomentazioni riportate nella memoria difensiva della Regione CA, si sarebbe incentrato su una errata e parziale rappresentazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Secondo l’Ente municipale, il Collegio di prima istanza non illustrerebbe le conclusioni alle quali è pervenuto, facendo mero rinvio alle ragioni addotte dalla resistente, con violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., in questo modo non consentendo di cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata . Ciò in quanto, il T.A.R. si limiterebbe ad osservare che “ il progetto ettometrico in esame non risulta finanziabile con fondi FESR, non essendo stato inserito nell’ambito dei progetti finanziabili con fondi comunitari, in quanto ‘progetto retrospettivo’, intendendo per retrospettivo un progetto che ha già sostenuto le spese coperte da fonti nazionali o che è già completato prima che il contributo dell’UE è formalmente richiesto o ricevuto ” (nota ADG prot. n. 0203974 del 23.6.2014), e senza considerare che la nota ADG prot. n. 0203974 del 23.6.2014 conclude invece con la presa d’atto della regolarità della procedura di ammissione del progetto a rendicontazione.
9. Con il secondo mezzo, il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sarebbe sostenuto erroneamente che: “ in concreto, esso è stato finanziato con il mutuo contratto con Cass. DD.PP. (…) per tali ragioni correttamente l’Amministrazione regionale non ha provveduto al rimborso delle relative somme in favore del Comune, diversamente venendosi a creare un’indebita duplicazione di finanziamenti per il medesimo progetto”.
Il Comune di EG CA argomenta che, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., proprio il riconoscimento del finanziamento mediante accensione di mutuo presso la Cassa DD.PP. renderebbe pacifica la circostanza che l’opera è stata interamente finanziata dal bilancio del Comune di EG CA, senza il supporto di alcuna fonte esterna di finanziamento e, dunque, senza che potesse determinarsi alcuna indebita duplicazione e/o disparità di trattamento a danno di altri progetti.
Inoltre, il Collegio di primo grado non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la nota ADG prot. n. 0203974 del 23.5.2014, dopo aver identificato il progetto quale retrospettivo e aver dato atto della regolarità della procedura di ammissione del progetto a rendicontazione, riconoscerebbe che “ …l’intervento è finanziato con risorse pubbliche interamente a carico del Comune ”. L’appellante deduce che la circostanza che il progetto fosse stato sostenuto utilizzando risorse finanziarie comunali emergerebbe chiaramente anche dalla Relazione finale di Audit – Missione n. 2015/IT/REGIO/c3/1528/1, ove testualmente viene rilevata tale circostanza, al tempo stesso precisando che: “ Se l’amministrazione regionale decide di adottare un atto formale per l’inserimento del progetto in questione nel PO e di conseguenza certificare la relativa spesa, l’AdG è tenuta a garantire che siano effettuate adeguate verifiche di gestione con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici e ad assicurare l’adeguata attuazione del progetto”, con la conseguenza che non viene in rilievo una indebita duplicazione di finanziamento in favore del Comune di EG CA, come erroneamente affermato dal Giudice di prima istanza.
10. Le doglianze, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente, per ragioni di connessione logica.
11. L’appello è infondato.
12. Come premesso in fatto, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 115 del 12.06.13, adottata con i poteri della Giunta Comunale, il Comune di EG CA ha rimodulato il PISU della Città a seguito del taglio delle risorse FESR dovuto al disimpegno automatico al 31.12.2012, secondo l’allegata tabella, ed ha approvato la ‘lista di riserva’ dei progetti non avviati e non finanziati a seguito della riduzione applicate per il disimpegno automatico al 31.12.2012 delle risorse del PISU della Città pari ad euro 16.193.597,93.
Il ‘ Sistema Ettometrico via Giudecca tratto tra via Corso Vittorio Emanuele III e via dei Filippini ’ è stato mantenuto come coerente al POR FESR 2007/2013, trovando copertura finanziaria interamente nella quota a carico del Comune.
L’ADG del POR FESR 2007/2013, con nota prot. n. 193703 del 3.6.2014, ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio il parere di coerenza programmatica espresso dal NRVVIP in data 27.5.2014, sulla proposta di rimodulazione dei PISU di EG CA, in cui, in merito al progetto del ‘ Sistema Ettometrico di Giudecca tratto tra via Corso Vittorio Emanuele III e via dei Filippini ’, della linea di intervento 8.1.2022, inserito, nella rimodulazione del PISU della Città di EG CA, in quota comunale, come intervento già realizzato per la velocizzazione della spesa, ha pronunciato la seguente valutazione: “ Il Progetto non fa parte del PISU originario. Il Nucleo si è già espresso con nota tecnica del 15.12.2011 sulla proposta di rimodulazione con l’integrazione del Progetto, non riconoscendone l’ammissibilità procedurale”.
In particolare, l’ADG, con nota prot. n. 02023974 del 23.06.2014, in merito al suddetto intervento, finanziato con risorse pubbliche interamente a carico del Comune, ha precisato che trattasi di ‘ progetto retrospettivo, intendendo per retrospettivo un progetto <che ha già sostenuto le spese coperte da fonti nazionali o che è già completato prima che il contributo dell’UE è formalmente richiesto o ricevuto> ai sensi dei paragrafi V e VI.2.4 del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Relativamente alle condizioni generali per l’ammissibilità e la rendicontazione dei progetti, il QSN dispone che i progetti retrospettivi non possono riguardare quelli che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria… Quanto sopra premesso, al fine di adempiere alle prescrizioni dei succitati paragrafi del QSN, l’intervento di cui trattasi deve necessariamente transitare in uno strumento di programmazione, quale il PISU, vista la coerenza con tale strumento già accertata da codesto Nucleo con nota tecnica del 15-12-2011…l’ADG ritiene che l’iter procedurale di ammissione del progetto nel POR come retrospettivo sia osservato, fermo restando che lo stesso rimane completamente a carico del Comune e le relative spese non saranno rimborsate al Comune stesso, ma contribuiranno esclusivamente all’ampliamento del quadro di attuazione del PISU rispetto ai progetti che sono oggetto di finanziamento con le risorse del Programma Operativo: tale ampliamento sarà attuato con l’Addendum alla convenzione di prossima sottoscrizione’.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione CA risulta che, nel mese di maggio 2015, è stato sottoscritto il II Addendum, Rep. n. 984 del 25.5.2015 alla Convenzione originaria stipulata in data 22.3.2010, Rep. n. 231, nel quale il progetto “ Realizzazione di un Sistema Ettometrico via Giudecca tratto tra via Corso Vittorio Emanuele III e via dei Filippini ” è stato inserito, sempre a valere interamente sulla quota comunale in linea con quanto stabilito dall’ADG, con nota prot. n. 0203974 del 23.6.2014.
La Commissione Europea ha sottoposto l’intervento ad AUDIT (Missione n. 2015/IT/REGIO/C3/1528/1) per un controllo, contestualmente all’ADG, in quanto proposto dalla Regione CA, in qualità di progetto ‘Retrospettivo’ sul POR FESR 2007/2013.
Nella Relazione di AUDIT, la Commissione europea, considerato che l’inserimento dei progetti retrospettivi nel PO necessita di approvazione formale, ha predisposto la seguente Raccomandazione n. 6: “Data la mancanza di un atto ufficiale che preveda l’inserimento del progetto nel PO, la relativa spesa non è ammissibile e l’AdG è tenuta a garantire che sia decertificato l’intero importo della spesa certificata per il progetto fino a questo momento. L’AdG deve comunicare alla Commissione la decertificazione della suddetta spesa nella prima richiesta di pagamento. Se l’amministrazione regionale decide di adottare un atto formale per l’inserimento del progetto in questione nel PO, e di conseguenza certificare la relativa spesa, l’AdG è tenuta a garantire che siano effettuate adeguate verifiche di gestione con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici e ad assicurare l’adeguata attuazione del progetto”.
La Regione CA, con memoria, ha rappresentato - pur ritenendo che fosse sufficiente dal punto di vista amministrativo, ai fini della qualificazione come ‘Retrospettivo’ del progetto ‘Ettometrico’, l’inserimento del medesimo nell’Addendum del 25.5.2015 (repertorio 984) alla Convenzione originaria PISU stipulata il 22.3.2010 (repertorio 231) – di aver deciso di seguire puntualmente la procedura stabilita dalla Circolare ADG n. 146223 del 2.5.2014 per i progetti ‘Retrospettivi’, adempiendo così alle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea.
12.1. Orbene, come precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, ne è seguita una interlocuzione procedimentale tra l’ADG, il Comune, la Regione, da cui è emerso che la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione del suddetto sistema ettometrico non è rimborsabile all’Ente comunale.
Tale circostanza si evince chiaramente dalla nota prot. n. 302765/SIAR del 7.10.2016, con la quale il Dipartimento Ambiente e Territorio ha comunicato l’avvenuta inclusione nel POR del progetto suindicato, con DDS n. 11755 del 6.10.2016, e ha ribadito che ‘ tale progetto, il cui importo non grava su risorse del PO CA FESR 2007/2013 era stato inserito nell’Addendum, Rep. n. 984 del 25.5.2015, alla Convenzione PISU stipulata in data 22.3.2010 – Rep n. 231, tra la Regione CA e il Comune di EG CA .’
Di tale circostanza il Comune di EG CA è stato messo al corrente, atteso che, con nota prot. n. 167612 del 27.10.2016, l’Ente municipale ha restituito, sottoscritta per accettazione, la suddetta nota prot. n. 302785/SIAR del 7.10.2016, prendendo atto che l’intervento ‘ Realizzazione di un Sistema Ettometrico via Giudecca, tratto tra via Corso Vittorio Emanuele III e via dei Filippini ’ nel POR FESR 2007/2013 come ‘Retrospettivo’, è fra le operazioni ammesse a rendicontazione ma ‘ il cui importo non grava su risorse finanziaria del PO CA FERS 2007/2013 ’. Ne consegue che l’Ente municipale è stato reso edotto del fatto che l’intervento rimaneva completamente a proprio carico, come anche i consequenziali adempimenti connessi agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento.
Inoltre, sempre con la nota n. 0203974/2014, la Regione ha precisato che la spesa dell’intervento, attuata con fondi pubblici (Mutuo Cassa DDPP, MIT l. 472/99) dall’Amministrazione Comunale di EG CA, pur resa certificabile in DdP POR 2007/2013 con DDS n. 11755 del 6.10.2016, sarebbe rimasta completamente a carico del Comune e non sarebbe stata rimborsata all’Ente locale ‘ ma contribuirà esclusivamente all’ampliamento del quadro di attuazione del PISU rispetto ai progetti che sono oggetto di finanziamento con le risorse del Programma Operativo, come disposto dall’ADG’.
12.2. In sintesi, come chiarito dal Collegio di prima istanza, dalla documentazione versata in atti dalla Regione CA, emerge che la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione del progetto non era rimborsabile all’Ente comunale in quanto: a) non si trattava di una spesa sostenuta da un progetto oggetto di cofinanziamento FESR (assegnato dal Programma Operativo 2007/2013 allo strumento attuativo PISU); b) non era stato proposto dal Comune, beneficiario finale, all’ADG e neppure selezionato per essere inserito nell’ambito PISU di EG CA.
Infatti, esclusa la finanziabilità del progetto in esame con fondi comunitari, esso era stato inserito nell’Addendum alla Convenzione del 2010 sopra citata, ed era stato finanziato con il mutuo contratto con la Cassa DD.PP.
Da siffatti rilievi consegue che, come argomentato dal T.A.R., la Regione CA ha correttamente negato il rimborso di somme a favore del Comune, in quanto si sarebbe creata anche una disparità di trattamento in danno di progetti inseriti e finanziati con fondi FESR, perché si sarebbe consentito all’appellante di accedere a finanziamenti riservati a progetti dotati di particolari caratteristiche, nella vicenda in esame non sussistenti.
12.3. La tesi sostenuta dal Comune, secondo cui la Regione CA avrebbe erroneamente negato l’inserimento dell’intervento del sistema Ettometrico, all’interno del quadro economico dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU), dopo avere, con DDS n. 1023 del 28 settembre 2017, approvato il quadro riassuntivo finale dei Progetti PISU inserendo anche le spese rendicontate dall’Ente, non può trovare condivisione.
A tale riguardo, la Regione CA ha chiarito, e documentato, che la spesa del progetto Ettometrico classificato ‘Retrospettivo’ è ammessa alla rendicontazione sul POR e, pertanto, è inserita nella DdP POR come la spesa di tutti gli altri progetti classificati ‘Retrospettivi’, e fa parte dell’allegato prospetto al DDS n. 10906 del 5.10.2017, anche se realizzato con altri fondi pubblici al di fuori dell’apporto finanziario del POR FESR 2007/2013.
Invero, l’ADG POR FESR 2007/2013 con la nota, già citata, prot. n. 0203974 del 23.6.2014, ha precisato che “ ritiene che l’iter procedurale di ammissione del progetto nel POR come retrospettivo sia osservato, fermo restando che lo stesso rimane completamente a carico del Comune e le relative spese non saranno rimborsate al Comune stesso, ma contribuiranno esclusivamente all’ampliamento del quadro di attuazione del PISU rispetto ai progetti che sono oggetto di finanziamento con le risorse del Programma Operativo: tale ampliamento sarà attuato con l’Addendum alla convenzione di prossima sottoscrizione”.
Pertanto, la spesa per la “ Realizzazione di un Sistema Ettometrico via Giudecca, tratto tra via Corso Vittorio Emanuele III e via dei Filippini”, effettuata al di fuori dell’apporto finanziario del POR FERS 2007/2013, rendicontata e certificata in DdP POR FERS 2007/2013, poiché intervento classificato ‘Retrospettivo’ era ammessa a rendicontazione nella DdP del POR FESR 2007/2013, ma non rimborsabile direttamente all’Ente comunale, in quanto, come si è detto, non si trattava di una spesa sostenuta da un progetto oggetto di coofinanziamento FESR (assegnato allo strumento attuativo PISU), e non era stato proposto dal Comune, beneficiario finale, all’ADG né, quindi, selezionato per essere inserito nell’ambito PISU di EG CA.
13. Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza dei motivi di censura, e quindi anche del primo mezzo, atteso che il Collegio di prima istanza, con la sentenza impugnata, dà conto delle argomentazioni sopra espresse, rappresentando in motivazione, chiaramente, l’iter logico – giuridico seguito per giungere alle rassegnate conclusioni, senza che si possa ravvisare alcuna violazione dei principi espressi dall’art. 112 c.p.c. Il T.A.R., nella motivazione della pronuncia gravata, ha reso percepibile il fondamento della decisione, illustrando argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, evidenziando le ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Parimenti infondata la seconda censura, finalizzata a contestare gli esiti della pronuncia nel merito, posto che le emergenze processuali hanno escluso la fondatezza della pretesa del Comune di EG CA avente ad oggetto il rimborso della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto ‘Retrospettivo’ Ettometrico, stante la non finanziabilità con fondi comunitari, essendo chiaro dalla nota del ADG prot. n. 0203974 del 23.6.2014 che ‘ l’importo non grava su risorse finanziarie del POR FESR 2007/2013 ’ e che ‘ le relative spese non saranno rimborsate al Comune stesso ’.
Né può essere ravvisata alcuna contraddittorietà nella decisione impugnata, posto che le argomentazioni sostenute dal Comune di EG CA, anche con memoria, illustrano una parziale ricostruzione della lettura degli atti di causa, e omettono di considerare le circostanze di fatto sopra richiamate.
14. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO