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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. 6503/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Brescia il 24.04.1977 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Maxmilien Benvenuto del Foro di Agrigento presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Durres (Albania) cittadino: Pt_3
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], lett. B, Int., 25 con l'Avv. Emanuele Perego del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Brescia (BS)
(anno 1999 atto n. 264 reg. parte I serie)
□ separati con sentenza n. 1761/2005 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.04.2005, nell'ambito del procedimento R.G. n. 7059/2004.
(passata in giudicato)
FATTO
In data 19.02.2025 la sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in data 02.12.1999 con . Parte_2
Quest'ultimo aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e, pertanto, i suddetti coniugi con successivo atto del 07.04.2025 personalmente sottoscritto, depositavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare e di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere situazioni economiche e patrimoniali da regolare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contiene statuizioni in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Brescia il 02.12.1999 tra i sigg.ri nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'11.07.1970;
2) Omologa le condizioni di scioglimento del matrimonio previste, prendendo atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono situazioni economiche e patrimoniali da regolare;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 2 di 3 4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
N. 6503/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Brescia il 24.04.1977 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Maxmilien Benvenuto del Foro di Agrigento presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Durres (Albania) cittadino: Pt_3
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], lett. B, Int., 25 con l'Avv. Emanuele Perego del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Brescia (BS)
(anno 1999 atto n. 264 reg. parte I serie)
□ separati con sentenza n. 1761/2005 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.04.2005, nell'ambito del procedimento R.G. n. 7059/2004.
(passata in giudicato)
FATTO
In data 19.02.2025 la sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in data 02.12.1999 con . Parte_2
Quest'ultimo aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e, pertanto, i suddetti coniugi con successivo atto del 07.04.2025 personalmente sottoscritto, depositavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare e di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere situazioni economiche e patrimoniali da regolare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contiene statuizioni in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Brescia il 02.12.1999 tra i sigg.ri nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'11.07.1970;
2) Omologa le condizioni di scioglimento del matrimonio previste, prendendo atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono situazioni economiche e patrimoniali da regolare;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 2 di 3 4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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