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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 03 dicembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi
promossa da
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. G. Gennaccari come da mandato in atti
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Saltalamacchia come da mandato in atti
Nonché
Controparte_3
DI LECCE
[...]
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso del 30 luglio 2025, la in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pt., ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202500006572000, notificata il
13/06/2025 di complessivi €31.287,92 riferita all'autovettura MODELLO Jeep
Cherokee 2.8 CRD tg. EJ070NM.
Con comparsa di risposta del 27 agosto 2025 si è costituita la
[...]
per chiedere il rigetto dell'avversa opposizione. Controparte_1
Dichiarata la contumacia di Controparte_3
di Lecce, quale ente impositore, la causa veniva rinviata per la precisazione
[...]
delle conclusioni e la discussione orale.
Preliminarmente occorre decidere in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da . Controparte_1
L'eccezione è destituita di fondamento.
Sul punto va osservato che al Giudice Ordinario, (Cass. SS UU n. 2053/06), si può chiedere l'inefficacia del titolo esecutivo tributario (atto impositivo risultante dalla definitività dell'accertamento) anche in sede d'esecuzione tributaria;
giusto coordinamento dell'art. 2 D.Lgs. 546/92 con gli artt. 57-59 DPR n. 602/73, che hanno lasciato in capo, ai giudici tributari, solo le controversie e per somme tributarie, relative agli atti esecutivi ex 617 cpc., perché nulla dice, l'art. 2 D.Lgs 546/92, sulle eventuali controversie che investono invece il diritto all'esecuzione sorto sulla base di un credito tributario ormai formatosi.
Il legislatore si è limitato a prevedere solo le cause che investono il rapporto
2 impositivo e le connesse posizioni (Cass. SS. UU. N. 15563/02), vale a dire, le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria.
Quindi, il rimedio esperibile è quello previsto dall'art. 615 cpc con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione e non solo per denunciare fatti estintivi e/o impeditivi sorti dopo la creazione del titolo esecutivo.
La controversia in oggetto, quindi, si deve ritenere legittimamente incardinata
( SS UU n. 2090/2002), proprio perché è al giudice ordinario che è chiesto di assicurare la tutela dei diritti soggettivi. Quindi, nel momento in cui si è messa in discussione il diritto a procedere all'esecuzione, con domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, è al giudice ordinario (art. 103-113 Cost.) cui rimettere la risoluzione di tutte le questioni a queste collegate, proprio perché giudice munito di giurisdizione sulla domanda stessa (Cass. Civ. n. 6420/2004).
In sintesi, il giudice ordinario, presso cui è incardinata una controversia d'opposizione all'esecuzione tributaria e/o per rimedi cautelari, può conoscere dell'atto impositivo e, se valutato illegittimo e/o inesistente, dichiararne la sua inefficacia quale titolo esecutivo con conseguente annullamento dell'atto esecutivo per eliminare, o far cessare, la lesione di un diritto soggettivo (e in ossequio dettami artt. 24 e 113 Cost.).
Pertanto, questo giudice ritiene che non sussista alcun difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla proposta opposizione all'esecuzione.
Con il primo motivo di impugnazione, la società opponente eccepisce la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.
Sul punto si osserva che "... Il preavviso di fermo, come sopra detto, va
3 notificato solo dopo il decorso dei termini per il pagamento della cartella esattoriale, ossia a partire dal 61° giorno successivo alla notifica della stessa, quando cioè, la cartella
è ormai divenuta definitiva e non più contestabile.
Pertanto, non si possono sollevare, contro il preavviso di fermo, motivi di contestazione che si sarebbero potuti sollevare invece contro la cartella. Ciò perché
l'eventuale vizio della cartella può essere sollevato solo facendo ricorso contro la stessa nei termini e non già, a termini scaduti, e con l'opposizione a preavviso di fermo.
Da ciò consegue che il preavviso di fermo può essere contestato solo per vizi successivi alla formazione della cartella e solo per “vizi propri”, ossia non inerenti alla precedente cartella.
Il preavviso di fermo presuppone la notifica della cartella esattoriale, senza la quale è illegittimo e può essere annullato.
Cio chiarito, dalla documentazione prodotta in atti e sottoposta alla valutazione del Giudicante, risulta che le cartelle di pagamento sottese sono state regolarmente notificate a mezzo pec.
In ultimo, la societa opponente ha eccepito la illegittimità del fermo amministrativo, in quanto bene strumentale all'esercizio della professione.
In particolare, rileva che l'autovettura gravata sia indispensabile all'esercizio dell'impresa e non può essere sottoposta al fermo.
A tal uopo è necessario specificare che un bene è strumentale all'esercizio dell'impresa quando l'attività non possa essere svolta senza la sua disponibilità. Il legislatore attraverso il c.d. “Decreto del Fare”, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito di poter procedere al fermo del bene mobile registrato
4 quando lo stesso è strumentale per l'attività d'impresa o professionale esercitata dal contribuente.
Nel modificare il comma 2 dell'art. 86, D.p.r. n. 602/73, è stato stabilito infatti che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Pertanto, in ottemperanza a tale norma, l'ente di riscossione che intenda procedere all'iscrizione di un fermo ammnistrativo su un bene mobile registrato, dovrà preventivamente verificare che lo stesso non rappresenti uno strumento di lavoro per il destinatario.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'autovettura
MODELLO Jeep Cherokee 2.8 CRD tg. EJ070NM è inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili dell'azienda.
Le spese e le competenze del giudizio, stante la controvertibilità delle questioni trattate vengono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
5 ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione spiegata da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.05980202500006572000, notificato il 13/06/2025
2) Spese compensate
Lecce, 03 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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