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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 696/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Libera Parte_1
Vona ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in ME (PZ) alla Via
Paolo Savino nr. 22
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Spera Parte_2 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in ME (PZ), al Vico
Taverna Nuova, nr. 8
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.04.2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in ME (PZ) il 24.07.2004 e che dalla loro unione sono nate le figlie , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nata il [...] - hanno dedotto il Per_2 venir meno dell'affectio coniugalis e della comunione d'intenti che precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “A) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
B) ordinare al Comune di ME di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dichiarare compensate le spese legali;
altresì omologando le seguenti condizioni della separazione D) affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi, i Persona_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. E) la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna. Il padre potrà Persona_3 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4A) martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 4B) a fine settimana alterni dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
4C) nel periodo natalizio o dalle ore 17:00 del 24/12 alle ore 19:00 del 30/12 o dalle ore 16:00 del 31/12 alle ore 20:00 del 05/01; 4D) ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 alle ore 20:00 o il Lunedì in Albis dalle ore 11:00 alle ore 20:00; 4E) nel periodo estivo la figlia minore Per_3 potrà stare con il padre quindici giorni anche non consecutivamente: il padre comunicherà
[...] alla Sig.ra il periodo in cui terrà la figlia entro il 15 giugno di ogni anno tramite Parte_1 messaggio. F) Porre a carico del Sig. il solo contributo al mantenimento delle figlie Parte_2
e concordemente fissato in €. 400,00 mensili (€. 200,00 a figlia), soggetto a Per_1 Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che il predetto corrisponderà alla Sig.ra
[...]
a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 23 di ciascun mese a far data dal Parte_1 mese aprile 2025 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le “Linee Guida per la
2 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” diramate dal Consiglio Nazionale Forense il 29 Novembre 2017, nello specifico: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta. F1 ) L'assegno Unico sarà suddiviso al 50% tra le parti. Nelle more della richiesta il Sig. corrisponderà il 50% alla sig.ra non appena gli sarà Per_3 Parte_1 accreditato sul conto corrente. G) Assegnare la casa coniugale, sita in ME (PZ) alla Via Pasquale
Antoniello n. 2, al Sig. H) La Sig.ra si impegna, una volta emesso Parte_2 Parte_1 il Decreto di omologazione della separazione, a trasferire altrove la propria residenza e quella di e , onerandosi altresì di sollecitamente comunicarla al separato coniuge.”. Per_1 Per_2
All'udienza del 19.06.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di essere economicamente indipendenti. La sig.ra Parte_1 ha inoltre dichiarato di essersi trasferita in altro immobile, ubicato in ME, al Largo Buano.
i difensori hanno quindi chiesto emettersi sentenza di omologa della separazione.
Il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità Per_2 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambe le figlie alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
3 Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di ME (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, con ricorso del 08.04.2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in ME (PZ), il 24.07.2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (PZ) dell'anno 2004, Atto nr. 30, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_3 con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e precisate all'udienza del 19.06.2025;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ME (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 19.06.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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