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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 908/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FONTI MARINA,
PEC: arini.pa.it Ema_1 Email_2 Pt_1
appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. NICOLOSI CARMELINA
PEC: Email_3
appellate
Conclusioni per l'appellante:
1) In accoglimento dell'odierno appello venga dichiarata l'esclusiva responsabilità della madre nella causazione dell'evento lesivo in questione occorso alla Controparte_1
minore all'epoca del sinistro e/o di entrambe;
2) Conseguentemente si CP_2
chiede di riformare la sentenza appellata ritenendo e dichiarando che il Parte_1
1 nulla doveva alla sigra nostro ed oggi alla sig.ra oggi CP_3 CP_1 CP_2
divenuta maggiorenne e/o ad entrambe, in dipendenza del sinistro in questione;
3) In subordine si chiede di riformare, in ogni caso, la citata sentenza ex art.1227 c.c. attribuendo ex art 1227c.c un concorso colposo della sig.ra e/o ad Controparte_1
entrambe nella causazione del danno, in misura non inferiore al 50% e/o secondo il grado di colpa che Codesta Ecc.ll.ma Corte vorrà applicare, conseguentemente riducendo il quantum che il dovrà versare secondo il grado dell'attribuzione di Parte_1
responsabilità che Codesta Ecc.ll.ma Corte vorrà accertare nei confronti della Sigra
e/o o di entrambe le appellate e del;
4 )Con vittoria Controparte_1 Parte_1
di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15 per cento”
Conclusioni per le appellate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda
e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL
MERITO - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal confermando la sentenza n. 577/2020 resa dal Tribunale di Parte_1
Palermo pubblicata in data 04/02/2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante in persona del legale rappresentante p.t. contro l'appellata, per i motivi Parte_1
esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in ordine alle quali si chiede la distrazione, essendo il sottoscritto procuratore antistatario”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 577/2020 del 4 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda spiegata da ha condannato il Controparte_1 Parte_1
l risarcimento del danno biologico - quantificato in € 75.681,00, oltre interessi
[...]
compensativi dalla data del sinistro alla sentenza e oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo - patito dalla figlia minorenne dell'attrice, , a Persona_1
seguito del sinistro occorsole il giorno 1° settembre 2015, quando, mentre percorreva la via Ponticelli, perdeva il controllo della propria bicicletta a causa di una buca sul manto stradale non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non vendo l'attrice depositato in atti documentazione attestante le spese sanitarie.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l' in epigrafe Parte_2
con atto ritualmente notificato e depositato il 3 luglio 2020, in cui ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto sussistente la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per non avere ritenuto sussistente il concorso nel fatto colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con atto depositato il 29 ottobre 2020, si
è costituita nell'interesse della figlia minorenne Controparte_1 Per_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...]
chiedendo, nel merito, il suo rigetto.
4. Compiuta la maggiore età, con atto depositato il 1° aprile 2022, si è costituita personalmente aderendo alle conclusioni già formulate con la Persona_1
memoria di costituzione della madre.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
3 luglio 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017,
Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo chiaro e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
L'Ente appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto sussistente la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per non avere ritenuto sussistente il concorso del fatto colposo di e Controparte_1 Per_1
di cui all'art. 1227 c.c..
[...]
Ha infatti dedotto l'appellante che le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non consentissero di affermare la sussistenza della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e il nesso causale tra la presenza del dissesto stradale e i danni subiti dalla minore, poiché detti testi non avevano descritto il luogo dei fatti né la dinamica del sinistro, ma si erano limitati a confermare i capitoli di prova loro sottoposti.
4 In questo modo, ha proseguito l'appellante, e Controparte_1 Per_1
non avevano assolto all'onere probatorio su loro gravante ai sensi dell'art. 2697
[...]
c.c., in particolare in merito al nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale e il sinistro, il cui verificarsi doveva piuttosto essere eziologicamente ricondotto a una manovra imprudente della minore, non potendosi ritenere che la buca presente sul manto stradale potesse considerarsi, ex se, una fonte di pericolo.
Ha ulteriormente dedotto l'appellante che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente il concorso del fatto colposo delle appellate in quanto aveva lasciato che la figlia , all'epoca dei Controparte_1 Persona_1
fatti quindicenne, transitasse in bicicletta lungo un sottopassaggio stretto con scarsa visibilità, come appunto quello di via Ponticelli.
In conseguenza di quanto esposto, ha infine dedotto l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere responsabili in via esclusiva, nella causazione del sinistro,
e e dunque rigettare al domanda di Controparte_1 Persona_1
risarcimento del danno oppure, riconosciuto il concorso del loro fatto colposo, condannare l'ente ad un risarcimento di entità ridotta.
8. Appare opportuno premettere che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord. n. 2149/2025). La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
5 9. Nel caso di specie, non corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante a proposito delle dichiarazioni dei testi e . Costoro, sentiti all'udienza Tes_1 Tes_2
del 9 ottobre 2018, hanno descritto con precisione e reciproca concordanza la dinamica del sinistro, alla quale, peraltro, hanno assistito da due prospettive diverse in quanto posti alla guida di automobili nei due opposti sensi di marcia. I testi, inoltre, hanno riferito del dissesto della strada, rimasto tale anche all'epoca delle testimonianze e dunque a tre anni di distanza dal sinistro.
Non coglie nel segno nemmeno la contestazione relativa al fatto che i suddetti testi si sarebbero limitati a confermare i capitoli loro sottoposti, poiché ciò, oltre a non risultare dalla formulazione del verbale d'udienza, è del tutto lecito nella disciplina della testimonianza così come prevista dal codice di rito e in particolare dall'art. 244 c.p.c., il quale prevede la necessaria articolazione dei quesiti in articoli (o capitoli) la cui semplice conferma non è incompatibile con la funzione del mezzo di prova, poiché essa comporta che deve ritenersi corrispondente al vero, per quanto percepito dal teste, ciò che è riportato nel capitolo medesimo e dallo stesso teste confermato.
Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che per mezzo delle testimonianze non sia stata raggiunta la prova relativa alla sussistenza della responsabilità dell'Ente e del nesso causale tra la cosa e il danno. Entrambi i sopraccitati testi hanno infatti riferito la stessa dinamica del sinistro: mentre percorreva in bicicletta la via
Ponticelli a è caduta dal mezzo per via di una buca presente Pt_1 CP_2
sul manto stradale – il teste , che percorreva la stessa strada nell'opposto senso di Tes_1
marcia e dunque ha potuto avere una più chiara percezione di quanto occorso, ha riferito che la bicicletta rimase bloccata nella buca – venendo proiettata in avanti e sbattendo il viso, le gambe e il braccio che, squarciato, sanguinava copiosamente.
Di contro, l'Ente appellante non ha fornito la prova, della quale era onerato, relativa alla sussistenza del caso fortuito che può essere integrato anche dal fatto del danneggiato o del terzo che costituisca causa esclusiva dell'evento dannoso (v. Cass. Civ. ord. n.
18528/2024) e dunque anche dall'uso improprio del bene pubblico (v. Cass. Civ. ord. n.
14566/2024). E invero, il i è limitato a invocare la sussistenza del Parte_1
concorso del fatto colposo di e ai sensi Controparte_1 Persona_1
6 dell'art. 1227 c.c. per avere la madre lasciato che la figlia, allora quindicenne, transitasse in bicicletta su una strada stretta, con scarsa visibilità e con dissesto già presente da tempo e in quanto il verificarsi del sinistro dovrebbe essere causalmente ricondotto a una manovra imprudente della ragazza. Quanto dedotto dall'Ente appellante, tuttavia, non corrisponde al vero.
Da un lato, infatti, è pacifico, pur in assenza di fotografie ritraenti il luogo per averlo ammesso lo stesso appellante, che la via Ponticelli è una strada stretta, con scarsa visibilità
e con manto dissestato (circostanza, quest'ultima, confermata dai testi e Tes_1 Tes_2
i quali hanno riferito di un generale dissesto del manto stradale anche a distanza di anni dal verificarsi del fatto per cui è causa); dall'altro, l'appellante non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla dedotta manovra imprudente di , Persona_1
manovra che non è emersa neanche dalle dichiarazioni dei testi, i quali, giova ricordarlo, hanno fornito una completa descrizione del fatto in quanto vi hanno assistito dai due opposti sensi di marcia della strada. Né può ritenersi che il fatto che CP_1
aveva lasciato che la figlia minorenne transitasse in bicicletta sulla via
[...]
Ponticelli integri un concorso del fatto colposo di cui all'art. 1227 c.c. tale da rendere il sente da responsabilità o da diminuire l'entità di quest'ultima. E Parte_1
invero, al momento del fatto, stava conducendo una bicicletta – Persona_1
dunque un mezzo abilitato alla circolazione su strada in quanto contemplato dall'art. 50
C.d.s. e per la cui conduzione l'art. 115 C.d.s. non prevede un limite minimo di età o il conseguimento di una specifica patente di guida - su una strada regolarmente aperta al pubblico transito, così facendo un uso appropriato del bene pubblico, e che, come si è accertato, era stretta, con scarsa visibilità e manto altamente dissestato, di modo che deve ritenersi che, anche utilizzando l'ordinaria diligenza richiesta al conducente di una bicicletta su strada, non fosse possibile percepire la buca che ha determinato la caduta della ragazza. Deve inoltre evidenziarsi che aveva all'epoca del fatto Persona_1
quasi quindici anni, dunque un'età considerata dall'ordinamento come più che adeguata alla guida autonoma di una bicicletta, tanto che dal compimento del quattordicesimo anno di età è possibile conseguire la patente di guida della categoria AM (il cosiddetto
“patentino”), la quale, ai sensi dell'art. 116 C.d.s., abilita alla guida, tra gli altri, dei
7 ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici, dunque di veicoli ben più complessi di una bicicletta e che espongono a rischi ben maggiori di quelli derivanti dalla circolazione con quest'ultima.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la decisione del Tribunale si appalesa come del tutto corretta, motivo per cui l'appello proposto dal Parte_1
eve essere rigettato.
[...]
11. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante e si liquidano come in parte dispositiva, in cui se ne dispone la distrazione in favore dell'avv.
Nicolosi Carmelina, dichiaratasi procuratrice antistataria, e si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello promosso dal nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Palermo n. 577/2020 emessa in data 4 febbraio 2020; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.997,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Nicolosi Carmelina, dichiaratasi procuratrice antistataria;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, lì 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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