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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel..
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12368 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Coscarella (c.f. ) con studio in Cosenza, alla via Scopelliti n. 78; C.F._2
ATTRICE
CONTRO
, con sede Controparte_1 legale in Tarsia (CS), alla via Olivarella 25/27 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
1 E
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri, n. 1 (c.f. Controparte_2
) e per essa la mandataria con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 CP_3 dell'Agricoltura, n. 7 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Salvatore Giammaria (c.f. , con studio in Bari, alla Via Garruba n. C.F._3
57; CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2024, svolta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate: parte attrice: “si riporta integralmente a quanto già dedotto, eccepito, richiesto e concluso nei precedenti scritti difensivi. Pertanto, richiamando le conclusioni rassegnate in atti, contestando ed impugnando, anche in tale sede, tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni, insiste affinché il Giudice adito Voglia rimettere la causa sul ruolo ai fini della nomina di un CTU e dell'espletamento della chiesta consulenza tecnica. In subordine, chiede che la causa venga rimessa in decisione”
e quindi in relazione alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art 171 ter c.p.c.:
In via preliminare: sospendere l'efficacia, sino alla durata dell'accertamento giudiziale, del contratto di garanzia fideiussoria del 04.11.2009, configurandosi i requisiti richiesti del periculum in mora e del fumus boni iuris, rappresentati dalle pregiudizievoli segnalazioni presso la Centrale
Rischi e le banche dati dei circuiti finanziari, del nominativo della deducente che impedisce e ha impedito l'accesso della medesima a richieste di credito presso altri istituti;
Nel merito: accertare l'illegittimità del contratto di garanzia fideiussoria, prestata dall'odierna ricorrente, per tutti i motivi dedotti, e, per l'effetto, dichiarare la nullità dei suddetti negozi di garanzia fideiussoria inerenti al contratto di mutuo fondiario e i contratti di conto corrente su indicati;
In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali violative della disciplina antitrust, riproduttive dello schema illecito a monte.
In ogni caso, dichiarare che la sig.ra nulla deve, poiché la Banca ha proposto le sue Pt_1 istanze nei confronti del fideiussore ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] con riferimento ad eventuali avverse pretese di restituzione e/o domande di risarcimento danni, CP_2
2 atteso che la stessa si è resa meramente cessionaria del rapporto di credito per cui è causa, con esclusione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria connessa a detto rapporto;
in subordine, nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione anche tardiva, rigettare le avverse domande così come proposte, in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in premessa;
condannare, in ogni caso, l'odierna attrice al pagamento rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.06.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio la di e la in Controparte_1 CP_1 CP_3 qualità di mandataria della chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_2 dell'efficacia del contratto di garanzia fideiussoria del 04.11.2009 e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità e la dichiarazione di nullità dei contratti di garanzia fideiussoria prestati nel 2009 in data 30 ottobre e 4 novembre in favore della di Controparte_1 CP_1 per le obbligazioni assunte dalla società Controparte_4
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha rappresentato che i suddetti negozi erano nulli in ragione della identità delle clausole ivi contenute a quelle clausole dello schema predisposto dall'ABI, sanzionate dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55 del 2005 per accertata violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990.
2. Si è costituita in giudizio in data 06.09.2023, la sola in qualità di mandataria della CP_3 quale cessionaria del credito garantito dalle garanzie fideiussorie suindicate, Controparte_2 eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande risarcitorie e restitutorie che parte attrice si era riservata di proporre.
Inoltre, ha eccepito che l'inammissibilità della domanda di nullità, in quanto, a seguito di ricorso proposto dall'allora in amministrazione straordinaria, il Tribunale di Castrovillari aveva CP_5 emesso in data 05.09.2011 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 340/11 nei confronti della società in qualità di debitrice principale, e, tra gli altri, della in qualità di garante Controparte_4 Pt_1 sulla base della garanzia fideiussoria dalla stessa rilasciata in data 30.10.2009, decreto ingiuntivo che non era stato opposto e, dunque, era divenuto definitivo e passato in giudicato. In ragione di ciò posto che la asserita nullità della garanzia fideiussoria avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione, risultava preclusa ogni valutazione in merito nel presente giudizio. Ha altresì rilevato che il succitato decreto ingiuntivo era stato azionato mediante procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 230/12, incardinata presso il Tribunale di Cosenza, e che l'odierna attrice, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva già lamentato la nullità della fideiussione per la previsione di clausole identiche allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e, quindi, per la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990. Il G.E., con ordinanza del 03.01.2020, aveva rigettato l'istanza di sospensione, proprio in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo n. 340 cit. non essendo stato
3 opposto, era divenuto definitivo e passato in giudicato, così precludendo la valutazione degli atti anteriori al passaggio in giudicato. Il G.E. aveva quindi fissato il termine per l'inizio dell'azione di merito e parte convenuta faceva rilevare che la aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, ricorso ex art. Pt_1
702 bis c.p.c., avente ad oggetto sempre la pronuncia di nullità della fideiussione del 30.10.2009 per contrarietà alla normativa antitrust oggetto del presente giudizio. Il Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 24.05.2022 aveva dichiarato inammissibile la domanda sempre sul rilevo che l'istante avrebbe dovuto far valere detta nullità nell'ambito del giudizio ex art. 645 ss. c.p.c., fatto che come detto non era avvenuto.
La convenuta ha proseguito facendo rilevare poi che la garanzia sottoscritta avrebbe dovuto essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'inserimento della clausola di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni" e che ciò avrebbe comunque impedito l'applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di nullità delle clausole delle fideiussioni omnibus che riproponevano il contenuto della clausole ABI sanzionate dalla Banca d'IA con provvedimento n 55 cit.
3. Il G.I. eseguite le verifiche preliminari, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ed assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c.
Nella prima memoria integrativa parte attrice ha precisato di non aver avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno, contestando che la garanzia in atti potesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.
Quanto all'eccezione di giudicato ha richiamato comunque la giurisprudenza eurounitaria e della
Suprema Corte secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto è insuscettibile di passare in giudicato, in ragione del mancato esame della abusività delle clausole contenute nella garanzia fideiussoria sulla cui base
è stata emessa l'ingiunzione di pagamento.
Ha quindi chiesto di ammettere una CTU tecnica al fine di far verificare la corrispondenza delle garanzie fideiussorie sottoscritte con lo schema ABI, censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'IA.
Parte convenuta, nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ha eccepito che non possono trovare applicazione i principi sanciti dalla Direttiva 93/13/CEE e dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 9479 del 06/04/2023, in quanto l'odierna attrice era socia maggioritaria (nella misura del 95%) della società garantita, dovendosi escludere che la stessa avesse sottoscritto la garanzia fideiussoria de qua per esigenze estranee all'attività imprenditoriale della società debitrice principale ed ha, inoltre, evidenziato che l'attrice avrebbe dovuto far valere la tutela consumeristica già nei procedimenti precedentemente instaurati.
Il G.I., in data 16.11.2023, rigettate le istanze istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del
03.10.2024 per la remissione al Collegio della decisione previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Indi, alla detta udienza, celebrata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in precedenza riportate, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
4. Preliminarmente, dal momento che vi è prova della regolare notifica dell'atto di citazione alla di ne va dichiarata la sua contumacia non Controparte_1 CP_1 essendosi essa costituita in giudizio.
4 5. Parte attrice ha inteso agire in giudizio allo scopo di far dichiarare la nullità di due distinti negozi fideiussori il primo stipulato in data 30.10.2009, il secondo in data 4.11.2009.
Con il primo negozio l'attrice, unitamente ad altri soggetti, ha assunto l'obbligo di garantire l'adempimento di qualsiasi obbligazione che la società avesse verso la banca dipendente da Controparte_4 operazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla detta società o a chi fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi e ciò fino alla concorrenza di euro 252.000,00. Con detta fideiussione si garantiva, inoltre, qualsiasi altra obbligazione sempre nel limite del suddetto importo che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della banca nell'interesse di terzi.
Parte convenuta ha eccepito che il negozio in questione, a prescindere dal nomen iuris utilizzato
“fideiussione”, dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia atteso il tenore dell'art. 5 del negozio in esame ove è previsto testualmente “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”.
Ebbene, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione cd.
“satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione
“indennitaria” (essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante). Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore
5 principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
In definitiva, quindi, la presenza della clausola sopra richiamata non risulta dirimente in ordine alla diversa qualificazione giuridica sostenuta dalla convenuta, trattandosi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
In sostanza, quindi, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata, la natura, la funzione e le condizioni dell'impegno assunto dal garante nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali, tenuto conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante), sono elementi che consentono di qualificare il negozio come una fideiussione omnibus come indicato dalla attrice.
Quanto al secondo negozio stipulato in data 4.11.2009 trattasi di una fideiussione specifica con cui vari soggetti tra cui la hanno prestato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Pt_1 società con riferimento al contratto di mutuo fondiario n. 81887. Sulla qualificazione di Controparte_4 detto negozio nessuna questione è stata posta.
6. Con riferimento alla fideiussione omnibus del 30.10.2009 parte convenuta ha sollevato eccezione di giudicato dal momento che la Banca di Credito Cooperativo di Tarsia in Amministrazione Straordinaria aveva ottenuto dal Tribunale di Castrovillari il decreto ingiuntivo n. 340/2011 del 05.09.2011 (R.G.
n.1167/2011) nei confronti sia della società garantita sia dei garanti tra i quali la e che Controparte_4 Pt_1 alcuna opposizione era stata proposta. Del resto, allorquando la banca aveva azionato il suddetto titolo esecutivo, parte attrice, lamentando la nullità della fideiussione in questione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, aveva proposto ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione che il G.E. aveva rigettato sul presupposto che, essendo il D.I. passato in giudicato, fosse preclusa al G.E. qualsiasi valutazione in relazione ad atti anteriori al passaggio in giudicato
(cfr. doc. n. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Ancora: parte convenuta ha altresì documentato che la abbia instaurato presso il Tribunale di Castrovillari giudizio ex art. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere Pt_1 la dichiarazione di nullità della fideiussione del 30.10.2009 per contrarietà alla normativa antitrust, procedimento conclusosi con una dichiarazione di inammissibilità avendo ritenuto il giudice anche in quella sede che non poteva più essere fatta valere tale nullità in quanto, basandosi su fatti già esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo, la parte avrebbe dovuto farla valere nel giudizio ex art. 645 ss. c.p.c.
(cfr. doc. n. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, l'attrice, richiamando la giurisprudenza di merito che, con rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE, ha sollevato in sede eurounitaria la questione della rilevabilità officiosa della nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa posta a tutela del consumatore, conclusasi in senso affermativo con la sentenza della Corte di Giustizia del 17.05.2022 e, nel panorama interno, con la pronuncia delle SS.UU. n.
6 9479/2023, ha evidenziato che alcun effetto preclusivo si fosse verificato in quanto l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva imponeva al giudice di valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto.
Ebbene, va in primo luogo rilevato che i suddetti principi riguardano esclusivamente le cosiddette nullità consumeristiche, mentre nel caso di specie parte attrice, anche dopo le deduzioni di cui alla prima memoria ex art 171 ter c.p.c., non ha mai chiesto la nullità ai sensi degli art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del Consumo delle clausole indicate in atti in quanto determinanti uno squilibrio ai propri danni. Del resto, va altresì rilevato che parte convenuta ha eccepito che alla non potesse essere riconosciuto lo status di Pt_1 consumatrice in quanto socia della con quota pari al 95% del capitale sociale (cfr. la visura Controparte_4 camerale allegata in atti). La nulla ha replicato sicché nella specie, la partecipazione non trascurabile Pt_1
(95%) al capitale sociale della società garantita induce a ritenere che la attrice non abbia agito, al momento della sottoscrizione della fideiussione, per uno scopo estraneo alla sua attività professionale (cfr. in termini
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020 III, Cass., Sez. 13/12/2018, n. 32225).
7. Ciò posto, va comunque rilevato che il decreto ingiuntivo più volte citato risulta solo concesso provvisoriamente esecutivo e quanto alla decisione del Tribunale di Castrovillari nel procedimento ex art 702 bis c.p.c., vecchia formulazione, non ha l'attestazione di mancata impugnazione mentre «la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta
esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno» (da ultimo Cass. sentenza n. 36258 del 28/12/2023).
Tuttavia, nel caso di specie il Collegio ritiene, comunque, di assorbire la questione in forza del rilevo che la fideiussione in esame è stata sottoscritta in data 30.10.2009.
8. L'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito, nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, l'attrice ha inteso valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca
d'IA quale prova privilegiata dell'esistenza di un accordo illecito anticoncorrenziale, al quale avrebbe partecipato anche la banca predetta sin dall'epoca della sottoscrizione della fideiussione di cui è causa e ciò sul presupposto che detta fideiussione rechi le clausole di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal
2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello
7 schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha
- com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini,
Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di
Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa
Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione omnibus prestata dalla nell'ottobre 2009 risulta stipulata in un periodo di Pt_1 tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'IA col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005).
Non è sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca d'IA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attrice, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta;
nella fattispecie, l'onere di allegazione e prova non può dirsi assolto. Del resto, occorre anche, osservare che la c.d. clausola di deroga, in virtù della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6 dello schema ABI) non è riprodotta nello schema di garanzia del 30.10.2009 versato in atti, né all'art. 6, né in una diversa pattuizione. Ne deriva quindi che, nel caso di specie, non è neppure rinvenibile una perfetta coincidenza della fideiussione stipulata dall'attrice con lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'IA.
9. Per quanto concerne la fideiussione specifica di cui al negozio del 4.11.2009 non è neppure possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'IA avendo riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Conseguentemente, per i fatti di causa, parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA e in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di
8 vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
Tale onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice, né potrebbe risultare utile a tal fine l'ammissione della reiterata istanza istruttoria, di cui il Collegio condivide il rigetto, non potendosi comunque per tale via provare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale per il periodo successivo al maggio 2005, né l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale relativo al settore delle fideiussioni specifiche.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
10. Il rigetto della domanda di nullità comporta, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di liberazione dell'attrice dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c.
11. Quanto alle spese di lite parte attrice va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della quale mandataria della spese liquidate come da dispositivo in CP_3 Controparte_2 conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari, restando irripetibili nei confronti della contumace Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della
[...]
; Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 quale mandataria della che liquidano in € CP_3 Controparte_2
3.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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