Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n 1296 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (c.f. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mennitto, Alfredo
Soricelli e Tiziana Tecce e domiciliata in presso la Parte_1
Cont sede dell'ufficio legale dell'
-Appellante-
(c.f. Controparte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. IULUCCI ANTONIO giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado e domiciliato in Cervinara presso il suo studio
-appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
CF: P.IVA_2
-appellato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 4 aprile 2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 11-
19,15 in Airola(BN) alla Via Cortedona, da un cane randagio;
in subordine, l'appellante ha chiesto di accertare quale unico responsabile il e condannarlo al relativo Controparte_3 pagamento;
in via ulteriormente subordinata, e nel caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea di primo grado, di ridurre il quantum nei limiti di €. 5.000,00, con conseguente riduzione della condanna al pagamento delle spese legali, con graduazione della responsabilità del in misura Controparte_3 non inferiore al 50%; in ogni caso di condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio e spese ed onorari di CTU.
Ha dedotto a sostegno dell'appello:
-l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto provato il fatto storico allegato e la sussistenza delle lesioni lamentate dall'attore;
-la violazione di legge compiuta dal giudice di pace quanto alla
Cont legittimazione passiva dell' , oltre che la violazione dell'art. 116 cpc in relazione all'erroneità dell'affermazione della responsabilità della predetta, per non avere l'attore allegato la norma assunta violata, e per non essere emersa alcuna responsabilità concreta dell'appellante, che di contra aveva regolarmente attivato il servizio di accalappiamento in altre occasioni, ma non aveva ricevuto segnalazioni in ordine ai fatti oggetto di causa;
-la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la violazione della competenza per
-2 di 11- valore del giudice di pace, per avere questi liquidato in favore dell'attore, sulla scorta delle risultanze della CTU, la somma di
9.950,00, ovvero oltre la competenza per valore del giudice adito, malgrado la domanda introduttiva fosse stata contenuta nei limiti di € 5.200,00.
Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza del gravame, in ragione della raggiunta prova del verificarsi del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione, tenuto conto di quanto accertato dal CTU in ordine all'entità delle lesioni ed al nesso causale, e tenuto conto che corretta era la decisione giudiziale sulla sussistenza della
Cont responsabilità del e dell' e l'ammontare del CP_3 risarcimento, tenuto conto della competenza per valore del giudice di pace, alla luce della nuova formulazione dell'art. 7 c.p.c..
Non si è costituito in appello il regolarmente Controparte_3 citato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4 aprile
2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3 che, sebbene regolarmente convenuto in appello, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327
c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c..
Il primo ed il secondo motivo di appello- concernenti
Cont l'individuazione dell' quale soggetto legittimato passivo nel presente giudizio risarcitorio e l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore in ordine a tutti gli elementi dell'illecito e alla responsabilità dell' possono essere CP_1 esaminati congiuntamente.
-3 di 11- Al riguardo occorre premettere che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il danneggiato è gravato – in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. – dall' onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c. (sul punto cfr. Cass. ord. 9621/2022 e, in precedenza,
Cass. Ord. Cass. 11591/2018).e non all'art. 2052 cod. civ., i cui principi non sono applicabili al caso di specie, in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (sul punto cfr. Cass. 17060/2018 che richiama Cass.
18954/2017 e Cass. 31957/ 2018).
Pertanto gravava sull'attore innanzitutto provare che l'evento dannoso rinvenisse la sua causa materiale nella condotta dell'animale randagio. Occorreva in secondo luogo, venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità per condotta omissiva ( dell'ente pubblico tenuto ad attivarsi per evitare che siano poste in essere condotte lesive da parte degli animali randagi) individuare, come chiarito dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza 9621/2022, ai fini della imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale, l'ente che, in base alla normativa nazionale e regionale, ha l'obbligo giuridico di recupero degli animali randagi. Una volta individuato l'ente o gli enti cui può essere imputata la responsabilità per condotta omissiva sul piano causale, era necessario poi verificare la sussistenza della relativa colpa, per non avervi ottemperato. Al riguardo la citata ordinanza 9621/2022 ha sottolineato che "una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo" (Cass. ord. n. 9671 del 2020) e
-4 di 11- pertanto "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. ord. 32884/2021).
Nel corso del giudizio parte attrice odierna appellata ha assolto all'onere della prova a suo carico.
Infatti innanzitutto è stata fornita la prova che l'evento dannoso
è causalmente collegato alla condotta di un animale randagio.
Dall'escussione dei due testi è risultato infatti provato che il
13 agosto 2020 l'attore odierno appellato fu aggredito da un cane randagio, mentre stava chiacchierando, con la moglie e l'amico escusso come testimone, in , in prossimità di un CP_3 autolavaggio. In particolare il teste Testimone_1 indifferente, ha reso una descrizione precisa dei fatti, affermando “…ricordo che il 13 agosto 2020 verso le ore 19:00 mi trovavo alla guida della mia vettura e percorrevo la Via Cortedona in Airola(BN). Ad un certo punto ho incontrato il sig. CP_2
con la moglie che erano a piedi. Mi sono fermato e sono
[...] sceso dalla macchina, precisando che ci trovavamo all'altezza dell'autolavaggio. Mentre stavamo parlando si è avvicinato un cane di grossa taglia di colore nero che, prima ha annusato il sig.
e poi lo ha morso alla mano sinistra”. La Controparte_2 circostanza che il cane era randagio ha trovato conferma in quanto dichiarato dal medesimo teste per cui “il cane era senza guinzaglio e senza museruola e non c'era nessun proprietario del predetto cane”; il medesimo teste ha riferito che egli stesso aveva provveduto a prendere a calci il cane, “per farlo divincolare dalla mano del sig. aggiungendo che Controparte_2
l'animale allora “si allontanò dietro all'autolavaggio ma non
-5 di 11- entrò in nessuna abitazione”. Il medesimo teste, che conosce la zona in quanto ivi si trova l'officina in cui lavora, ha poi precisato “che nella zona dei fatti spesso ci sono cani randagi di grossa taglia e che circa due settimane fa ho visto personale
Cont dell' catturarne due”. Tale dinamica ha trovato conferma nelle dichiarazioni della testimone moglie dell'attore. Testimone_2
Quanto alle lesioni derivate dall'aggressione, ancora, risulta provato che l'attore fu ferito alla mano sinistra per il morso del cane e fu per questo portato e curato al Pronto Soccorso del P.O.
a Sant'Agata dei Goti. Assumono Controparte_4 rilievo a tale riguardo la documentazione fotografica depositata, riconosciuta dal testimone, le dichiarazioni del teste Tes_3 ha riferito “ho notato subito che il sig. aveva Controparte_2 una grossa ferita alla mano e l'ho soccorso e trasportato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di S.Agata dei Goti ove l'hanno curato;
Il sig. ha avuto 18/19 punti si sutura alla mano. CP_2
Riconosco nelle foto esibitemi dall'Avv. Iuliucci l'arto del sig.
e la relativa ferita”- nonché la cartella de pronto CP_2 soccorso, da cui risulta che presentava, all'accesso il giorno del sinistro, ferita lacera dorso e palmo della mano sinistra, per la quale ricevette disinfezione, sutura e medicazione.
Nel corso del giudizio di primo grado a seguito di CTU medico- legale a firma del dott. -non allegata agli atti Per_1 dell'appello, ma espressamente richiamata dal giudice di pace in sentenza e dall'appellato nei propri atti in assenza di specifiche contestazioni dell'appellante- si evince:”…dalla documentazione presente, dall'analisi traumatologica e patologica prossima e dall'esame obiettivo, risulta che le lesioni patite dal sig.
n. 09/07/1983 ebbero natura da: morso di cane Controparte_2 randagio;
le lesioni consistono in: vasta ferita lacera al palmo e due ferite al dorso della mano sx le quali sono ascrivibili al l'evento del 13/08/20 20 alle ore 19,15 circa, così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale;
per quanto sopra
-6 di 11- esposto si pone diagnosi di sindrome algodistrofica con conseguente entesopatia aponeurosi palmare”.
E' poi necessario, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, procedere alla verifica dell'ente tenuto dalle leggi nazionali e regionali recupero degli animali randagi – verificando in tal modo la legittimazione passiva
Cont dell' , contestata da quest'ultimo nell'atto di appello-.
Al riguardo occorre rilevare che la legge regionale n. 3/2019 della Campania- che ha sostituito la legge previgente, CP_5
Cont richiamata nella sentenza impugnata- ha confermato in capo all' il compito di predisporre il servizio di accalappiamento dei cani randagi, e il relativo trasferimento presso le strutture comunali, oltre che in generale la promozione e l'attuazione di piani mirati volti al controllo demografico dei cani randagi ( art. 5 della legge citata). Pertanto, pur essendo necessario richiamare, quanto alla normativa applicabile, la legge regionale 3/2019, non può escludersi, come ha fatto il Giudice di Pace, l'imputabilità sotto il profilo della responsabilità omissiva all'
[...]
del fatto dannoso la cui causa materiale si rinviene CP_6 nell'aggressione da parte del cane randagio, essendo la detta
Azienda l'organo deputato ex lege al recupero degli animali randagi, con conseguente rigetto della sua eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di pace ha ritenuto
Cont la responsabilità gravante sul e sul comune in solido, tra loro, con un riparto di responsabilità al 50% nei rapporti interni, e la sentenza non è stata impugnata dal convenuto. CP_3
Neppure fondata è la contestazione circa la non configurabilità
Cont della colpa dell' , in applicazione dei principi di cui alla citata ordinanza Cass. 9621/2022, tenuto conto che che il servizio
Cont di recupero dei cani randagi gravava sulle e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce proprio concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare.
-7 di 11- Al riguardo si richiamano le parole della citata ordinanza per cui
"l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un
Cont servizio organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (così
Cass. 9621/2022 che richiama Cass. ord. 9671/2020; in senso conforme, Cass. ord. 32884/2021), e "solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito".
Cont Quanto all'adempimento dei propri obblighi l' ha rappresentato di aver concluso una convenzione, dapprima con l' e poi CP_7 successivamente con l' la prima del 5 aprile 2002 e la Parte_2 seconda del 31 luglio 2005, producendo copia delle stesse, la seconda delle quali risulta peraltro stampata in modo che il relativo contenuto non risulta intellegibile.
Occorre però rilevare che, a prescindere da tale rilievo sulla non intellegibilità della detta documentazione, occorre rilevare che sul piano dei rapporti esterni la responsabilità gravava in capo
Cont all' , con la conseguenza che la semplice produzione della detta convenzione non esimeva l'ente delegante dall'onere di provare di essersi attivato efficacemente per la realizzazione dei suoi compiti, anche tramite il delegato: Nel caso di specie invece è risultato è risultato dall'istruttoria che la zona era interessata dal fenomeno della presenza di cani, anche riuniti in branco, senza segni di identificazione, che gli abitanti della zona avevano effettuato segnalazioni di cani randagi anche in data prossima al sinistro, per cui deve ritenersi che gli strumenti
Cont predisposti dall' , anche tramite il delegato, non erano stati in concreto efficaci, stante la permanenza in zona del cane randagio che poi aveva aggredito l'attore in primo grado.
-8 di 11- Cont Né alcuna norma prevede l'obbligo dell' di attivarsi solo a seguito di segnalazione da parte del , e pertanto sul piano CP_3 dei rapporti interni la responsabilità solidale va ripartita nella misura del 50% ciascuno, come previsto nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni esposte i primi due motivi di opposizione devono essere rigettati.
È invece fondato- e deve essere accolto- il terzo motivo di
Cont appello, con cui l' ha lamentato che la sentenza gravata è stata resa in violazione dei limiti di competenza per valore del giudice di pace, e comunque in violazione del principio della domanda, per avere l'attore contenuto la stessa entro il limite di della competenza per valore del giudice di pace, come si evince chiaramente dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Infondatamente l'appellato ha sostenuto l'applicabilità, al caso di specie, dell'innalzamento di valore disposto dalla riforma
Cartabia; ed infatti il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, all' art. 35, comma 1: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Il giudizio in oggetto risulta pendente dinanzi al giudice di pace dal 20 gennaio 2021, con conseguente applicabilità del limite di valore di € 5000,00. Alla luce delle ragioni che precedono il motivo di appello deve essere accolto e la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere rideterminata in €
5.000,00.
Per effetto dell'operata rideterminazione del quantum debeatur, devono essere diversamente liquidate anche le spese di lite del primo grado di giudizio, già poste a carico del Controparte_8
e dell' con il vincolo
[...] Parte_1 della solidarietà passiva per l'intero, e da liquidarsi, come da
-9 di 11- D.M. n°55/2014, aggiornato al D.M. n. 37 dell' 8/3/2018, in complessivi € 1.265,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% delle sole competenze Iva e Cpa come per legge, con la clausola della distrazione.
La sussistenza di contrari orientamenti nella giurisprudenza in materia, la complessità degli accertamenti in fatto e la soccombenza parziale dell'appellante (essendo stato accolto solo uno dei motivi di appello, concernente la riduzione del quantum della pronuncia di condanna in primo grado) costituiscono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza n. 387/2024 del Giudice di Pace di
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale CP_3 accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata limitatamente al capo b e c:
- modifica il capo b, e per l'effetto condanna il Controparte_8
in persona del p.t. e l'
[...] CP_9 Controparte_10
in persona del Direttore Generale, con il
[...] vincolo della solidarietà passiva per l'intero, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento per i danni fisici subiti, del minore importo di complessivi € 5000,00, oltre interessi legali come indicato nella sentenza di primo grado;
- modifica il capo c della sentenza di primo grado e per l'effetto pone le spese di lite per il giudizio di primo grado a carico del e dell' Controparte_8 Parte_1 con il vincolo della solidarietà passiva per l'intero, liquidandole nella complessiva somma di € 1265,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed oneri di legge, con la clausola della distrazione, confermando quanto previsto nel medesimo capo per le spese di c.t.u.;
-10 di 11- -conferma nelle restanti parti la gravata sentenza;
-compensa le spese del giudizio d'appello.
Benevento, 7 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-11 di 11-