Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2136/2024 del Registro Generale e promossa da
(in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. FILIBERTO NATALE Controparte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_2
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare, in assenza di provvedimento giudiziale definitivo che accerti da parte de[gli] odierni ricorrenti (ognuno per la quota di responsabilità) violazione dell'art.29 D.Lgs.276/03, pienamente regolare, legittimo ed efficace il contratto stipulato fra e Parte_2 [...]
Conseguentemente, accertare e dichiarare nulla, annullabile, Controparte_3 inefficace la richiesta di pagamento dell'importo di € 16.824,76 nei confronti del sig. […] nella sua qualità di amministratore unico della Parte_1
[…] cessata per incorporazione con la Parte_2 [...]
[…]. In ogni caso, dichiarare prescritt[a] la ragione di Controparte_1 credito avanzata dall' in persona del legale rappresentante pro tempore”. CP_2
L' (che non ha depositato telematicamente le note scritte entro il termine CP_2 indicato nel provvedimento del 18/4/2025) ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di competenza/giurisdizione di questo Giudice, di carenza di interesse ad agire della parte ricorrente e di difetto di legittimazione passiva dell' e, nel CP_4 merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza/giurisdizione di questo Giudice sollevata dall' nella propria CP_2
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Sempre in via preliminare, deve essere altresì rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire della parte ricorrente sollevata dalla controparte, giacché
l'invio della segnalazione ex art.25-novies del d.lgs.14/2019 richiede necessariamente l'esistenza (sulla base chiaramente della valutazione del mittente) di un debito per premi assicurativi scaduto, non comprendendosi francamente cosa intenda l' per atto dovuto: nel caso di specie, l'invio della segnalazione CP_2 postula infatti che l (a torto o a ragione), sulla scorta di una propria CP_4 valutazione (essendo al riguardo irrilevante il fatto che il verbale presupposto alla segnalazione sia stato redatto dall'ITL di Crotone), abbia ritenuto di essere creditore di premi assicurativi nei confronti del destinatario della stessa (a prescindere dalla sussistenza o meno di un titolo esecutivo), con il logico corollario che ciò basta a radicare l'interesse della parte ricorrente ad agire giudizialmente per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della pretesa contributiva vantata dall' . CP_2
Ciò chiarito e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché la sentenza n.248/2025 del Tribunale di Crotone in atti ha accertato la genuinità del contratto di appalto stipulato tra la e la (annullando Parte_2 CP_3
l'ordinanza-ingiunzione emessa all'esito del procedimento sanzionatorio avviato dall'ITL di Crotone nei confronti dell'odierna parte ricorrente), con la conseguenza che la segnalazione impugnata nel presente giudizio deve ritenersi illegittima, trovando il suo antecedente logico necessario nell'irregolarità del summenzionato contratto di appalto di cui, tuttavia, la suddetta sentenza ha acclarato la genuinità.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della segnalazione ex art.25-novies del d.lgs.14/2019 impugnata con il ricorso per insussistenza del credito per premi assicurativi con essa rivendicato dall' . CP_2
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 per CP_4 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 24/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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