CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5613 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3901/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3901/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1297/2018 del Tribunale di Nola pubblicata in data
2/7/2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi, in virtù di procura depositata in atti, C.F._2
dall'avv. Raffaele Ambrosio (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale incorporante già difesa, come Controparte_2 Controparte_3 da procura depositata in atti, dagli avv.ti Vittoria AG (C.F.
) e NC AG (C.F. C.F._4
; C.F._5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
P. I. ), e per essa, quale procuratrice, Controparte_4 P.IVA_2
P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_5 P.IVA_3 2 R.G. n. 3901/2019
p.t., difesa, come da procura depositata in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed ND OR (C.F. ; C.F._6 C.F._7
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2025 le parti hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1297/2018 pubblicata in data 2/7/2018, il Tribunale di Nola, decidendo sull'opposizione proposta da ed , avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 884/2002, nei confronti di poi Controparte_3
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ha così Controparte_2 Controparte_4 provveduto:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2002 emesso da questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_2 CP_2 complessiva somma di euro 29.135,75 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta, nella misura di 1/2 ciascuna, le spese relative alle CTU già liquidate nel corso del giudizio”.
La ed il hanno proposto appello avverso la suindicata pronuncia e Pt_1 Pt_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione, riformarsi la sentenza di primo grado, con condanna di già Controparte_2 Controparte_3 ovvero il diverso soggetto subentrato nel rapporto, in proprio favore e pro quota, della somma di € 35.190,75, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi il gravame, con Controparte_4 conseguente conferma dell'impugnata decisione.
incorporante già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 anch'essa costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via di appello incidentale, condannarsi anche la al pagamento, in favore di essa cessionaria dei Pt_1 crediti, della somma di € 29.135,75, oltre accessori, con conferma nel resto della pronuncia di prime cure. 3 R.G. n. 3901/2019
All'udienza del 29/10/2025, dopo che la causa era stata una prima volta riservata in decisione e rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU integrativa, le parti hanno prospettato l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata, quindi, riservata in decisione senza assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve, in via preliminare, dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, così come concordemente dedotto ed invocato dalle parti all'udienza del 29/10/2025.
Le spese di lite, come pure richiesto congiuntamente dalle parti, vanno dichiarate interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed , nei confronti di – già Parte_1 Parte_2 Controparte_2
– incorporata da nonché di Controparte_3 Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 1297/2018 del Tribunale di Nola pubblicata in data
[...]
2/7/2018, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 29/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3901/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1297/2018 del Tribunale di Nola pubblicata in data
2/7/2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi, in virtù di procura depositata in atti, C.F._2
dall'avv. Raffaele Ambrosio (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale incorporante già difesa, come Controparte_2 Controparte_3 da procura depositata in atti, dagli avv.ti Vittoria AG (C.F.
) e NC AG (C.F. C.F._4
; C.F._5
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
P. I. ), e per essa, quale procuratrice, Controparte_4 P.IVA_2
P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_5 P.IVA_3 2 R.G. n. 3901/2019
p.t., difesa, come da procura depositata in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed ND OR (C.F. ; C.F._6 C.F._7
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2025 le parti hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1297/2018 pubblicata in data 2/7/2018, il Tribunale di Nola, decidendo sull'opposizione proposta da ed , avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 884/2002, nei confronti di poi Controparte_3
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ha così Controparte_2 Controparte_4 provveduto:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 884/2002 emesso da questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_2 CP_2 complessiva somma di euro 29.135,75 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta, nella misura di 1/2 ciascuna, le spese relative alle CTU già liquidate nel corso del giudizio”.
La ed il hanno proposto appello avverso la suindicata pronuncia e Pt_1 Pt_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione, riformarsi la sentenza di primo grado, con condanna di già Controparte_2 Controparte_3 ovvero il diverso soggetto subentrato nel rapporto, in proprio favore e pro quota, della somma di € 35.190,75, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi il gravame, con Controparte_4 conseguente conferma dell'impugnata decisione.
incorporante già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 anch'essa costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via di appello incidentale, condannarsi anche la al pagamento, in favore di essa cessionaria dei Pt_1 crediti, della somma di € 29.135,75, oltre accessori, con conferma nel resto della pronuncia di prime cure. 3 R.G. n. 3901/2019
All'udienza del 29/10/2025, dopo che la causa era stata una prima volta riservata in decisione e rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU integrativa, le parti hanno prospettato l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata, quindi, riservata in decisione senza assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve, in via preliminare, dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, così come concordemente dedotto ed invocato dalle parti all'udienza del 29/10/2025.
Le spese di lite, come pure richiesto congiuntamente dalle parti, vanno dichiarate interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed , nei confronti di – già Parte_1 Parte_2 Controparte_2
– incorporata da nonché di Controparte_3 Controparte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 1297/2018 del Tribunale di Nola pubblicata in data
[...]
2/7/2018, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 29/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.