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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 547 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 547 /2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
CAVARZERE (VE) 15/06/1962, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. SANGIORGI FRANCESCA e dell'avv.
ZANIERATO ERIKA, elettivamente domiciliato in Ravenna PIAZZA CADUTI
PER LA LIBERTA' 34 presso il difensore avv. SANGIORGI FRANCESCA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
VENEZZE (RO) 11/05/1957, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 7 marzo 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e del 16.11.1985, atto annotato nel Registro degli Atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di San Martino di Venezze al n. 17 parte 2 serie B anno
1985 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
respingersi qualsiasi eventuale domanda avversaria. Con vittoria di spese in caso di opposizione da parte del
convenuto”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 ha chiesto Parte_1
che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.11.1985 in Cavarzere (VE) in regime di comunione dei beni (poi mutato in separazione dei beni con successiva convenzione), atti annotato nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere al n. 65 parte 2 serie A anno 1985 e dalla cui unione coniugale era nata la figlia in data 15.05.1986, attualmente maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. Adduceva che i coniugi si erano separati consensualmente in data
12.03.2001 con decreto di omologa n.349/01 emesso dal Tribunale di Venezia e che dalla separazione il resistente interrompeva definitivamente i rapporti con lei nonché con la figlia, al cui mantenimento non aveva mai contribuito. Specificava infine di avere un lavoro stabile, di talché non aveva richieste economiche da avanzare nei riguardi del resistente.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 12 febbraio 2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace;
intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate nel ricorso introduttivo, all'udienza del 12 febbraio 2025 era quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva che la domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Il ricorso è stato depositato il 07/03/2024 con pieno rispetto del termine di sei mesi dalla comparizione – il 12/03/2001 - innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
La durata della separazione, le vicissitudini stesse della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente sia per la figlia che per la presente procedura, essendo rimasto contumace, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono ulteriori statuizioni da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In particolare, nessuna richiesta di tipo economico è stata avanzata in questa sede dalla ricorrente data la sua autosufficienza e la raggiunta maggiore età da parte della figlia, rispetto alla quale non constano motivi di non indipendenza, fermo restando il fatto che la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo, finché ancora dovuto, trova il proprio limite temporale ultimo nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali anche considerato peraltro che la medesima ricorrente ne ha espressamente richiesto la liquidazione in proprio favore solo “in caso di opposizione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato in data 07/03/2024, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cavarzere
(VE) in data 16.11.1985 tra , nata a [...] Parte_1
(VE) il 15/06/1962, e , nato a [...] Parte_2
(RO) il 11/05/1957, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavarzere dell'anno 1985, parte II, Serie A, atto numero 65;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cavarzere di procedere all'annotazione della presente sentenza manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott. Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 547 /2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
CAVARZERE (VE) 15/06/1962, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. SANGIORGI FRANCESCA e dell'avv.
ZANIERATO ERIKA, elettivamente domiciliato in Ravenna PIAZZA CADUTI
PER LA LIBERTA' 34 presso il difensore avv. SANGIORGI FRANCESCA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
VENEZZE (RO) 11/05/1957, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025, la ricorrente , precisando le Parte_1 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 7 marzo 2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e del 16.11.1985, atto annotato nel Registro degli Atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di San Martino di Venezze al n. 17 parte 2 serie B anno
1985 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
respingersi qualsiasi eventuale domanda avversaria. Con vittoria di spese in caso di opposizione da parte del
convenuto”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 ha chiesto Parte_1
che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.11.1985 in Cavarzere (VE) in regime di comunione dei beni (poi mutato in separazione dei beni con successiva convenzione), atti annotato nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere al n. 65 parte 2 serie A anno 1985 e dalla cui unione coniugale era nata la figlia in data 15.05.1986, attualmente maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. Adduceva che i coniugi si erano separati consensualmente in data
12.03.2001 con decreto di omologa n.349/01 emesso dal Tribunale di Venezia e che dalla separazione il resistente interrompeva definitivamente i rapporti con lei nonché con la figlia, al cui mantenimento non aveva mai contribuito. Specificava infine di avere un lavoro stabile, di talché non aveva richieste economiche da avanzare nei riguardi del resistente.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 12 febbraio 2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace;
intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate nel ricorso introduttivo, all'udienza del 12 febbraio 2025 era quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva che la domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Il ricorso è stato depositato il 07/03/2024 con pieno rispetto del termine di sei mesi dalla comparizione – il 12/03/2001 - innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
La durata della separazione, le vicissitudini stesse della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente sia per la figlia che per la presente procedura, essendo rimasto contumace, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono ulteriori statuizioni da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In particolare, nessuna richiesta di tipo economico è stata avanzata in questa sede dalla ricorrente data la sua autosufficienza e la raggiunta maggiore età da parte della figlia, rispetto alla quale non constano motivi di non indipendenza, fermo restando il fatto che la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo, finché ancora dovuto, trova il proprio limite temporale ultimo nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali anche considerato peraltro che la medesima ricorrente ne ha espressamente richiesto la liquidazione in proprio favore solo “in caso di opposizione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato in data 07/03/2024, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cavarzere
(VE) in data 16.11.1985 tra , nata a [...] Parte_1
(VE) il 15/06/1962, e , nato a [...] Parte_2
(RO) il 11/05/1957, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavarzere dell'anno 1985, parte II, Serie A, atto numero 65;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cavarzere di procedere all'annotazione della presente sentenza manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott. Serena Chimichi