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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 271 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Dante n. 53, presso lo studio dell'Avv. Sandra Macis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]in Via Nazionale snc, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Pessina n. 36, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Demurtas che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti con le modifiche di cui all'udienza del
4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE È emerso dagli atti che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Heiligenhaus
(Germania) il 23.04.2001, trascritto negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di
Cardedu al n. 4, Part II, Serie C, anno 2001 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni.
Dall'unione il 16.07.2004 erano nati due figli: e oggi maggiorenni ma Per_1 Per_2 non ancora economicamente indipendenti.
I coniugi, entrambi lavoratori stagionali, si sono trasferiti in Italia nel 2008.
La casa in cui hanno convissuto, sita in Cardedu Via Nazionale snc, è di proprietà esclusiva di . CP_1
In un primo momento, con ricorso del 23.07.2024, i coniugi si sono accordati affinché la potesse abitare - sino al reperimento di un'occupazione stabile e per un periodo Pt_1 massimo di tre anni - nel piano primo dell'abitazione coniugale (punto 4 delle condizioni del ricorso).
Nell'agosto 2024, un incendio sviluppatosi al piano terra della predetta abitazione ha imposto il trasferimento di e dei suoi figli al piano primo. CP_1
Tale circostanza ha determinato l'impossibilità di dare esecuzione al punto 4 dell'accordo così che le parti, concordemente, hanno proceduto alla modifica mediante stralcio del punto 4.
All'udienza del 4.11.2025, le parti hanno chiesto che il Tribunale omologasse le seguenti condizioni, così come modificate a seguito della rinuncia al punto 4:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
- i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
- il signor si obbliga a provvedere al mantenimento di entrambi Controparte_1 figli e , maggiorenni ma economicamente non Persona_3 Persona_4 indipendenti, i quali conseguentemente continueranno vivere presso l'abitazione coniugale scegliendo liberamente di stare con il padre o con la madre, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mentre il restante 50% sarà a carico della signora;
Parte_1
-il signor cede pro-soluto alla signora , che accetta, il credito CP_1 Parte_1 di € 12.000,00 dallo stesso vantato nei confronti dei genitori della stessa. Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli, seppur maggiorenni, sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Heiligenhaus (Germania) il 23.04.2001, trascritto negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di Cardedu al n. 4, Part II, Serie
C, anno 2001;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardedu con le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Nicola Caschili