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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/11/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 948/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente- relatore;
Dott.ssa Angela Di Dio - Giudice;
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2025 R.G. V.G. avente ad OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Placido Pelliccia;
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Lidia Di Ciocco;
- ricorrenti
CON
L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
- interventore ex lege RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025, [nato ad [...]
ON (IS) in data 24/09/1996 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nata ad [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._2 aver intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in un rapporto di convivenza more uxorio, e che dall'unione è nata una figlia, (nata a [...] il Controparte_2
27/04/2021), riconosciuta da entrambi i genitori, hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne alle condizioni da loro indicate. In particolare, hanno dedotto che: hanno intrattenuto una relazione sentimentale e convissuto per quattro anni stabilmente more uxorio;
dalla loro convivenza è nata la figlia in data 27/04/2021; hanno fissato la loro residenza in ON (IS) al CP_2
v.le Vittorio Veneto n. 10; hanno posto fine alla propria relazione e, pertanto, hanno deciso di cessare la convivenza;
dal mese di dicembre 2024 è Parte_1 disoccupato;
presta attività lavorativa dipendente dal mese di marzo Controparte_1
2024 con paga mensile di circa euro 1.300,00. Il Presidente relatore, all'udienza dell'11/11/2025, ha riservato la causa alla decisione del Collegio. Le parti, più precisamente, hanno concluso concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare, sita in ON (Is) al v.le Vittorio Veneto n. 10, condotta in locazione dalla sig.ra viene assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarvi unitamente CP_1 alla figlia minore CP_2
2. Il sig. risiederà in Castelguidone (Ch) alla via L.go Amodio Di Paolo n. 17; Parte_1
3. La figlia rimarrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido CP_2 condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore CP_2
• il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 sino alle ore 19.30;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 15.00 sino alle ore 19,30 della domenica;
Nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola sino alla riapertura, il padre potrà tenere la figlia con sé:
• il martedì dalle ore 10.00, sino alle ore 21.00 del mercoledì;
• il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del venerdì, sino alle ore 19.30 della domenica;
• durante le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel CP_2 periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicando i mezzi per raggiungere la destinazione nonché le date di partenza e di ritorno. Quanto alle vacanze natalizie (il giorno della vigilia 24 dicembre e il giorno di Natale 25 dicembre), la minore rimarrà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e nello specifico negli anni pari starà con il padre la vigilia di natale dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e con la madre il giorno di natale;
In merito alle vacanze di fine - inizio anno (31 dicembre e 1° gennaio) e pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), la minore rimarrà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore e nello specifico:
• per le vacanze di fine - inizio anno: starà con il padre negli anni dispari, dalle ore 10.00 del 31 dicembre, sino alle ore 20.00 del 1° gennaio;
• per le vacanze pasquali, starà con il padre negli anni dispari, dalle ore 10.00 della Pasqua, sino alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo;
• mentre, sia per le vacanze di fine – inizio anno che per quelle pasquali, resterà con la madre negli anni pari;
Riguardo le altre ricorrenze:
• la figlia festeggerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, sarà festeggiato ad anni alterni a pranzo con la madre e a cena con il padre;
• la minore parteciperà a tutte le ricorrenze (compleanno, onomastico, ecc.) dei familiari (nonni e zii) del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovranno cadere.
• la figlia trascorrerà ora con l'uno ora con l'altro le festività civili (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1°novembre e 8 dicembre); • Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni di lavoro nonché con gli impegni scolastici, di studio ed extrascolastici della figlia;
• Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima.
5. Nell'esercizio del diritto di visita, specificato nel precedente punto, sarà cura del padre sia prelevare che riaccompagnare la minore presso la madre e/o nei luoghi concordati o da concordare;
6. Entrambi i genitori si impegneranno a soddisfare le esigenze e i bisogni della minore ed a favorire le attività di socializzazione, istruzione, ludiche e sportive e quant'altro necessario al suo sviluppo psico-fisico. A tal fine i ricorrenti s'impegnano a consultarsi costantemente ed a tenersi reciprocamente informati per decidere, di comune accordo, l'impostazione del modello educativo, gli indirizzi di vita, la formazione scolastica, didattica, sportiva e ogni altra scelta che appaia rilevante per la sana e serena crescita della personalità della loro figlia, con l'obbligo reciproco all'osservanza del principio generale del mutuo soccorso;
7. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), CP_2 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra avente Controparte_1 il seguente IBAN n. [...] a decorrere dal deposito della domanda;
8. In merito alla sola individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per la figlia le CP_2 parti si conformeranno alle “linee guida” approvate dal in data 14/07/2017 e recepite nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia nel 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante;
9. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno sostenute in misura del 50 % a carico del padre e del 50 % a carico della madre, e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere sempre previamente concordate per iscritto (anche a mezzo mail, sms, whatsapp o pec). L'eventuale dissenso alla richiesta scritta avanzata da un genitore dovrà essere manifestato dall'altro genitore, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
10. Il rimborso pro-quota al genitore che dovesse anticipare le spese straordinarie dovrà essere corrisposto dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dalla comprovata esibizione (anche a mezzo mail, sms, whatsapp o pec) della fattura o dello scontrino o comunque di ogni altro documento equipollente a valenza fiscale;
11. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
a tal fine gli stessi si impegnano reciprocamente, laddove necessario, a fornire e/o sottoscrivere tutta la eventuale documentazione richiesta;
12. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute…) relativi a spese deducibili;
13. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno CP_2 di essi. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
14. I genitori si danno reciprocamente atto di voler introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita della figlia e concordano che quanto statuito nel presente punto debba avvenire solo se i genitori abbiano intrapreso una relazione stabile e non prima che siano trascorsi 2 anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
15. Ciascun ricorrente si impegna, vicendevolmente, a comunicare all'altro, in modo tempestivo, ogni variazione di residenza e/o domicilio, onde consentire la reciproca reperibilità, nell'interesse della figlia e, comunque, fin da ora, presta reciprocamente all'altro il consenso a mutare altrove CP_2 la propria residenza, concedendosi l'assenso al rilascio dei passaporti e all'eventuale espatrio, ferma la necessità di espresso consenso dell'altro genitore per l'espatrio della minore, anche per brevi periodi e/o per vacanza.
16. Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
17. Spese legali integralmente compensate con espressa rinuncia alla solidarietà passiva.”. Orbene, ritiene il Collegio che gli accordi liberamente espressi dalle parti non siano contrari a norme imperative, non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, rispettano i limiti di cui all'art. 160 cod.civ. ed appaiono conformi all'interesse della prole. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie. Tenuto conto della natura congiunta del ricorso può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore
(nata a [...] il [...]) avvenga secondo le condizioni Controparte_2 concordate tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente - est. Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente- relatore;
Dott.ssa Angela Di Dio - Giudice;
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2025 R.G. V.G. avente ad OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Placido Pelliccia;
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Lidia Di Ciocco;
- ricorrenti
CON
L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
- interventore ex lege RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025, [nato ad [...]
ON (IS) in data 24/09/1996 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nata ad [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._2 aver intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in un rapporto di convivenza more uxorio, e che dall'unione è nata una figlia, (nata a [...] il Controparte_2
27/04/2021), riconosciuta da entrambi i genitori, hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne alle condizioni da loro indicate. In particolare, hanno dedotto che: hanno intrattenuto una relazione sentimentale e convissuto per quattro anni stabilmente more uxorio;
dalla loro convivenza è nata la figlia in data 27/04/2021; hanno fissato la loro residenza in ON (IS) al CP_2
v.le Vittorio Veneto n. 10; hanno posto fine alla propria relazione e, pertanto, hanno deciso di cessare la convivenza;
dal mese di dicembre 2024 è Parte_1 disoccupato;
presta attività lavorativa dipendente dal mese di marzo Controparte_1
2024 con paga mensile di circa euro 1.300,00. Il Presidente relatore, all'udienza dell'11/11/2025, ha riservato la causa alla decisione del Collegio. Le parti, più precisamente, hanno concluso concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare, sita in ON (Is) al v.le Vittorio Veneto n. 10, condotta in locazione dalla sig.ra viene assegnata a quest'ultima che continuerà ad abitarvi unitamente CP_1 alla figlia minore CP_2
2. Il sig. risiederà in Castelguidone (Ch) alla via L.go Amodio Di Paolo n. 17; Parte_1
3. La figlia rimarrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido CP_2 condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore CP_2
• il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 sino alle ore 19.30;
• il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 15.00 sino alle ore 19,30 della domenica;
Nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola sino alla riapertura, il padre potrà tenere la figlia con sé:
• il martedì dalle ore 10.00, sino alle ore 21.00 del mercoledì;
• il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del venerdì, sino alle ore 19.30 della domenica;
• durante le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel CP_2 periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicando i mezzi per raggiungere la destinazione nonché le date di partenza e di ritorno. Quanto alle vacanze natalizie (il giorno della vigilia 24 dicembre e il giorno di Natale 25 dicembre), la minore rimarrà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e nello specifico negli anni pari starà con il padre la vigilia di natale dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e con la madre il giorno di natale;
In merito alle vacanze di fine - inizio anno (31 dicembre e 1° gennaio) e pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), la minore rimarrà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore e nello specifico:
• per le vacanze di fine - inizio anno: starà con il padre negli anni dispari, dalle ore 10.00 del 31 dicembre, sino alle ore 20.00 del 1° gennaio;
• per le vacanze pasquali, starà con il padre negli anni dispari, dalle ore 10.00 della Pasqua, sino alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo;
• mentre, sia per le vacanze di fine – inizio anno che per quelle pasquali, resterà con la madre negli anni pari;
Riguardo le altre ricorrenze:
• la figlia festeggerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, sarà festeggiato ad anni alterni a pranzo con la madre e a cena con il padre;
• la minore parteciperà a tutte le ricorrenze (compleanno, onomastico, ecc.) dei familiari (nonni e zii) del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovranno cadere.
• la figlia trascorrerà ora con l'uno ora con l'altro le festività civili (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1°novembre e 8 dicembre); • Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni di lavoro nonché con gli impegni scolastici, di studio ed extrascolastici della figlia;
• Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima.
5. Nell'esercizio del diritto di visita, specificato nel precedente punto, sarà cura del padre sia prelevare che riaccompagnare la minore presso la madre e/o nei luoghi concordati o da concordare;
6. Entrambi i genitori si impegneranno a soddisfare le esigenze e i bisogni della minore ed a favorire le attività di socializzazione, istruzione, ludiche e sportive e quant'altro necessario al suo sviluppo psico-fisico. A tal fine i ricorrenti s'impegnano a consultarsi costantemente ed a tenersi reciprocamente informati per decidere, di comune accordo, l'impostazione del modello educativo, gli indirizzi di vita, la formazione scolastica, didattica, sportiva e ogni altra scelta che appaia rilevante per la sana e serena crescita della personalità della loro figlia, con l'obbligo reciproco all'osservanza del principio generale del mutuo soccorso;
7. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), CP_2 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra avente Controparte_1 il seguente IBAN n. [...] a decorrere dal deposito della domanda;
8. In merito alla sola individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per la figlia le CP_2 parti si conformeranno alle “linee guida” approvate dal in data 14/07/2017 e recepite nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia nel 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante;
9. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno sostenute in misura del 50 % a carico del padre e del 50 % a carico della madre, e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere sempre previamente concordate per iscritto (anche a mezzo mail, sms, whatsapp o pec). L'eventuale dissenso alla richiesta scritta avanzata da un genitore dovrà essere manifestato dall'altro genitore, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
10. Il rimborso pro-quota al genitore che dovesse anticipare le spese straordinarie dovrà essere corrisposto dall'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dalla comprovata esibizione (anche a mezzo mail, sms, whatsapp o pec) della fattura o dello scontrino o comunque di ogni altro documento equipollente a valenza fiscale;
11. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
a tal fine gli stessi si impegnano reciprocamente, laddove necessario, a fornire e/o sottoscrivere tutta la eventuale documentazione richiesta;
12. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute…) relativi a spese deducibili;
13. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno CP_2 di essi. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
14. I genitori si danno reciprocamente atto di voler introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita della figlia e concordano che quanto statuito nel presente punto debba avvenire solo se i genitori abbiano intrapreso una relazione stabile e non prima che siano trascorsi 2 anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
15. Ciascun ricorrente si impegna, vicendevolmente, a comunicare all'altro, in modo tempestivo, ogni variazione di residenza e/o domicilio, onde consentire la reciproca reperibilità, nell'interesse della figlia e, comunque, fin da ora, presta reciprocamente all'altro il consenso a mutare altrove CP_2 la propria residenza, concedendosi l'assenso al rilascio dei passaporti e all'eventuale espatrio, ferma la necessità di espresso consenso dell'altro genitore per l'espatrio della minore, anche per brevi periodi e/o per vacanza.
16. Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
17. Spese legali integralmente compensate con espressa rinuncia alla solidarietà passiva.”. Orbene, ritiene il Collegio che gli accordi liberamente espressi dalle parti non siano contrari a norme imperative, non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, rispettano i limiti di cui all'art. 160 cod.civ. ed appaiono conformi all'interesse della prole. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie. Tenuto conto della natura congiunta del ricorso può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore
(nata a [...] il [...]) avvenga secondo le condizioni Controparte_2 concordate tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Presidente - est. Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari